IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Krupinska Iwona, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestezjologii i intensywnej terapii conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002; Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente; Visto il decreto in pari data con il quale e' stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Polonia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di specializzazione in anestezjologii i intensywnej terapii, rilasciato in data 10 marzo 1989 dall'Ufficio provinciale di Czestochowa, Dipartimento della sanita' e della previdenza sociale, alla dott.ssa Krupinska Iwona, cittadina polacca, nata a Blachownia (Polonia) il 16 aprile 1960, e' riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia. 2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2002 Il direttore generale: Mastrocola |