Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 9 agosto 2002 |
Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in determinate regioni - V.Q.P.R.D. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i Consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Vista la legge 21 dicembre 1991, n. 526, recante disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. "Rioja", ha sancito per tale categoria di vini l'opportunita' di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo; Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i Consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo; Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001 concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001; Visto il proprio decreto 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001; Considerato che sono tuttora in corso di istruttoria numerose istanze presentate dai Consorzi di tutela per ottenere l'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, condizione fondamentale preliminare per poter presentare la richiesta dell'incarico ad esercitare l'attivita' di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, e che numerosi Consorzi a livello nazionale si stanno attivando per richiedere sia il predetto incarico di vigilanza che il citato incarico all'attivita' di controllo e che, pertanto, si rendera' necessario un certo lasso di tempo oltre la predetta scadenza del termine di presentazione delle istanze che si verifichera' il 5 gennaio 2003, per consentire l'istruttoria e la presentazione delle citate istanze; Considerato inoltre che sono pervenute da parte di talune organizzazioni di categoria delle osservazioni sulle modalita' operative previste dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2002, in particolare per quanto concerne la predisposizione dei piani di controllo da parte dei consorzi, nonche' per quanto riguarda i connessi adempimenti procedurali ed operativi a carico dei produttori; Considerato altresi' il ruolo rilevante che occupa nell'economia del Paese il settore dell'agroalimentare di qualita' e la necessita' di garantire un'efficace controllo a tutela dell'intero patrimonio delle denominazioni protette, a garanzia dei produttori e a tutela dei consumatori; Ritenuta pertanto l'opportunita', anche alla luce delle osservazioni mosse da talune organizzazioni di categoria di prevedere un'attivita' di monitoraggio che consenta al Ministero, congiuntamente con gli Enti territoriali e le Organizzazioni di categoria medesime, di valutare l'effettiva efficacia dell'azione di controllo posta in essere dai Consorzi che inizieranno l'attivita' attribuita ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2001; Ritenuto pertanto opportuno prevedere una ulteriore proroga di sei mesi alla citata scadenza del 5 gennaio 2003; Visto il parere della permanenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1° agosto 2002;
Decreta:
Articolo unico
Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 e prorogato con il decreto 27 dicembre 2001 richiamati nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei Consorzi di tutela, e' prorogato di sei mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Alemanno |
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