Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 agosto 2002
Attribuzione della competenza in materia di I.V.A. per soggetti non residenti.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Competenze in materia di IVA per soggetti non residenti.
1.1 E' attribuita all'ufficio di Roma 6 la competenza a gestire, per tutti gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i rapporti con i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi e ad esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto. Motivazioni.
In attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), il 24 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto legislativo, attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono introdotte alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Le modifiche recepiscono la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, che ha modificato la sesta direttiva I.V.A. n. 77/388/CEE, e riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'I.V.A. e che intendono assolvere direttamente ai relativi adempimenti in materia di I.V.A.
Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri diritti in materia di IVA direttamente, senza cioe' dover ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale (art. 17, secondo comma), e definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano avvalersi di tale possibilita' (art. 35-ter).
Demandano inoltre ad un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dell'ufficio competente a gestire in via esclusiva tutti i rapporti con i predetti soggetti (art. 40, secondo comma), e cioe': verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, attribuzione, variazione e cessazione della partita IVA; svolgimento dell'attivita' di accertamento e rettifica; gestione dei rimborsi annuali ed infrannuali.
Il presente atto affida la competenza a gestire tali rapporti all'ufficio di Roma 6. La scelta e' motivata dal fatto che l'ufficio possiede al suo interno professionalita' in grado di gestire i rapporti con soggetti non residenti, in quanto fino al 30 giugno 2002 ha curato la gestione dei rimborsi spettanti agli operatori stranieri non soggetti I.V.A. nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3;
lettera a);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;
art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 2, comma 1).
Competenze degli uffici locali dell'Agenzia delle
entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 5).
Disposizioni in materia di I.V.A. che riguardano gli
operatori non residenti:
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633: art. 17, comma secondo; art. 35-ter; art.
38-ter; art. 40 (articoli modificati o introdotti dall'art.
1, comma 1, del decreto legislativo approvato il 24 maggio
2002 dal Consiglio dei Ministri);
direttiva comunitaria n. 2000/65/CE del 17 ottobre
2000;
legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).
Roma, 7 agosto 2002
Il direttore: Ferrara
 
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