IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - ufficio xiv
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "L'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"; Visto il decreto dirigenziale del 29 marzo 2002 con il quale e' stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiram e ziram con l'eliminazione della frase di rischio R40 "possibilita' di effetti irreversibili", decreto che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari e le relative etichette; Considerato che nel citato elenco dei prodotti fitosanitari non sono stati inseriti i seguenti prodotti fitosanitari, per un mero errore di trascrizione: Thianosan 80 WG dell'impresa U.C.B. Chemical Italia S.p.a., registrato con decreto dirigenziale n. 9670 del 7 luglio 1998; Drupasan-G dell'impresa Agroser S.r.l, registrato con decreto dirigenziale n. 9897 del 15 gennaio 1999, rispettivamente a base di thiram e ziram; Decreta: 1. E' autorizzato, per i prodotti fitosanitari: Thianosan 80 WG dell'impresa U.C.B. Chemical Italia S.p.a., registrato con decreto dirigenziale n. 9670 del 7 luglio 1998; Drupasan-G dell'impresa Agroser S.r.l., registrato con decreto dirigenziale n. 9897 del 15 gennaio 1999, l'adeguamento delle rispettive etichette con l'eliminazione della frase di rischio R40 "possibilita' di effetti irreversibili". 2. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio. 3. Per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari che riportano le etichette con la frase di rischio R40 "possibilita' di effetti irreversibili" sono concessi dodici mesi dalla pubblicazione del decreto dirigenziale 20 marzo 2002, avente per oggetto "Adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiram e ziram con l' eliminazione della frase di rischio R40 "possibilita' di effetti irreversibili ". 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica amministrativa per le imprese interessate. Roma, 9 agosto 2002 Il direttore generale: Marabelli |