Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2002
Tariffe dell'energia elettrica destinata a clienti domestici in bassa tensione per l'anno 2003. (Deliberazione n. 153/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2002;
Premesso che:
con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);
il comma 22.1 del testo integrato, prevede che con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ciascun esercente il servizio offra alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo testo integrato, una tariffa denominata D1;
il comma 22.2 del testo integrato, prevede che fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attivita' di vendita offra una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo testo integrato, per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW;
il comma 22.3 del testo integrato, prevede che fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attivita' di vendita offra una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 lettera a), del medesimo testo integrato, diversi da quelli di cui al citato comma 22.2;
con deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01 (di seguito: deliberazione n. 316/01), l'Autorita' ha definito le tariffe dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2002;
con deliberazione n. 152/02 recante aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per ilriconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio, e per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza nel settore elettrico l'Autorita' aggiorna per l'anno 2003 le componenti tariffarie (1, (2 e (3 della tariffa D1, di cui al comma 22.1 del testo integrato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 21;
Visti:
la deliberazione n. 163/01;
la deliberazione n. 228/01;
la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01;
il testo integrato;
la deliberazione n. 316/01;
la deliberazione n. 152/02;
Considerato che:
la transizione verso la tariffa D1 e' stata ridefinita nell'anno 2002, per effetto dell'introduzione di nuovi valori tariffari per le componenti delle tariffe D2 e D3 previsti dalla deliberazione n. 316/01;
l'ordinamento tariffario deve essere modificato ed integrato per tenere conto delle esigenze dei clienti domestici che si trovano in situazione di disagio economico;
il Governo sta definendo gli obiettivi in materia di accesso a condizioni agevolate di erogazione dei servizi di pubblica utilita' per i cittadini in situazione di disagio economico; e che in attesa di una precisa definizione di obiettivi e dei conseguenti meccanismi di tutela occorre prevedere un ordinamento tariffario provvisorio per i clienti domestici che assicuri continuita' con le tariffe applicate nell'anno 2002;
Ritenuto che sia opportuno:
coerentemente con quanto stabilito per l'anno 2002 con la deliberazione n. 316/01, riformulare la transizione verso la tariffa D1, di cui al comma 22.1, del testo integrato;
definire per l'anno 2003 nuovi valori tariffari per le componenti delle tariffe D2 e D3 di transizione adeguandone il livello in coerenza con l'aggiornamento del price-cap;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni riportate e richiamate nel testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato).
1.2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a partire dal 1 gennaio 2003 per l'energia elettrica destinata a clienti domestici in bassa tensione, fino all'entrata in vigore dei meccanismi di speciale tutela per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico definiti con ulteriore provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
Art. 2.
Modificazioni del testo integrato
2.1. I valori delle componenti tau 1 (D2), tau 2 (D2) e tau 3 (D2) e tau 1 (D3), tau 2 (D3) e tau 3 (D3), riportati nelle tabelle 10, 11, 12 del testo integrato, sono sostituiti dai valori delle tabelle 1, 2 e 3.
2.2. All'art. 22, comma 22.1, del testo integrato le parole "Con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ciascun esercente il servizio offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), una tariffa denominata D1" sono sostituite con le parole "La tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), e' denominata D1".
2.3. All'art. 22, comma 22.2, del testo integrato le parole "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2003".
2.4. All'art. 22, comma 22.3, del testo integrato le parole "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2003".
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
3.1. Il testo integrato, nella versione risultante dalle modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, viene pubblicato nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita. energia.it).
3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Milano, 1 agosto 2002
Il presidente: Ranci
 
Tabella 1
COMPONENTE tau 3 DELLA TARIFFA D2 =====================================================================
Scaglioni di consumo | Scaglioni di consumo | Componente tau 3
(kWh/anno) da | (kWh/anno) fino a |(centesimi di euro/kWh) =====================================================================
0 | 900 | 2,19 ---------------------------------------------------------------------
901 | 1.800 | 4,12 ---------------------------------------------------------------------
1.801 | 2.640 | 7,02 ---------------------------------------------------------------------
2.641 | 3.540 | 15,03 ---------------------------------------------------------------------
3.541 | 4.440 | 13,10 ---------------------------------------------------------------------
| oltre 4.440 | 7,02

----
Tabella 2
COMPONENTI tau 1 e tau 2 DELLA TARIFFA D2 =====================================================================
Componente tau 1 (centesimi di | Componente tau 2 (centesimi di
euro/punto di prelievo per anno) | euro/kW per anno) =====================================================================
192 | 624

---- Tabella 3
COMPONENTI tau 1, tau 2 e tau 3 DELLA TARIFFA D3 =====================================================================
Componente tau 1 | |
(centesimi di | Componente tau 2 | euro/punto di prelievo|(centesimi di euro/kW | Componente tau 3
per anno) | per anno) |(centesimi di euro/kWh) =====================================================================
2.640 | 1.716 | 7,02
 
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