IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto inoltre l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la predetta Commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, puo' emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998; Vista la delibera concernente i profili ambientali delle esportazioni di prodotti destinati all'industria nucleare, adottata dalla V Commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Considerato che, da parte di imprese italiane, e' stato richiesto l'intervento assicurativo della SACE a fronte di progetti gia' decisi, concernenti la realizzazione di centrali nucleari da realizzare in altri Paesi; Tenuto conto che, in ordine alla specifica richiesta di intervento assicurativo avanzata nei confronti della SACE, concernente l'esportazione di beni rilevanti per la costruzione di una centrale nucleare in Romania, detto Istituto ha richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 novembre 2001; Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 012370 del 7 febbraio 2002, ha reso il parere richiesto, facendo presente che l'esportazione di beni e prodotti da utilizzare in impianti nucleari non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano, in quanto detta esportazione non rientra tra le attivita' vietate a seguito del referendum popolare indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 210/1987); Tenuto conto, altresi', che la SACE si e' dotata di un sistema di linee guida ambientali e degli strumenti per applicarle; Delibera: L'esportazione di beni e servizi destinati alla produzione di energia elettrica di origine nucleare puo' essere presa in considerazione dalla SACE, nell'ambito della sua autonomia gestionale e nel rispetto delle Linee guida ambientali che detto Istituto si e' impegnato a osservare. Roma, 28 marzo 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 381 |