Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002 |
Modificazione delle delibere n. 160 e n. 161 del 6 agosto 1999, concernenti le operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della SIMEST S.p.a. (Deliberazione n. 28/2002). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998; Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n. 262/1999), concernente le modalita' dell'intervento agevolato della Simet S.p.a. relativamente al credito all'esportazione e, in particolare, il paragrafo 4, il quale prevede che, per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso anche in un'unica rata a 23 mesi dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non possa essere superiore al 4%; Vista inoltre la propria delibera 6 agosto 1999, n. 161 (Gazzetta Ufficiale n. 265/1999), concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolativo della Simest S.p.a. e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale stabilisce che sono ammissibili a detto intervento gli smobilizzi a tasso fisso relativi a operazioni di credito fornitore con dilazione di pagamento concessa sull'85% massimo dell'importo della fornitura e rimborso in un periodo compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, ai tassi d'interesse determinati nelle misure previste dalle decisioni e dalle direttive comunitarie e dagli accordi internazionali per operazioni con periodo di rimborso pari o superiore ai due anni; Visto il decreto 21 aprile 2000, n. 199, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali vigenti in materia; Vista la nota n. 702295 del 20 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla luce dell'interpretazione restrittiva formulata dall'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui requisiti di applicazione dell'intervento agevolativo pubblico, ha chiesto di sottoporre all'esame di questo Comitato una proposta di modifica delle delibere sopra citate, laddove queste ammettono al contributo agli interessi erogato dalla Simest S.p.a. le operazioni di smobilizzo con rimborso in un'unica rata a 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito; Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, concernente la modifica delle citate delibere di questo Comitato n. 160/1999 e n. 161/1999; Considerata l'opportunita' di adeguare le condizioni dell'intervento agevolativo pubblico, disciplinate dalle due predette delibere, alle modalita' fissate dagli accordi internazionali vigenti in materia; Delibera: Le operazioni di smobilizzo con periodo di rimborso in un'unica rata compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, di cui alle proprie delibere n. 160/1999 e n. 161/1999 e regolamentate dal decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, di cui alle premesse, cessano di essere ammissibili al contributo pubblico a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 marzo 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377 |
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