Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Interpretazione dell'art. 3.1.9 della delibera 9 giugno 1999, n. 93, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE. (Deliberazione n. 26/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicem-bre 1997, n. 430;
Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
Vista la propria delibera 9 giugno 1999, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 186/1999), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla SACE e, in particolare, l'art. 3.1.9, il quale annovera tra le predette operazioni gli investimenti all'estero effettuati mediante concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi, relativamente al rischio di cui al precedente art. 1.1.7;
Vista la deliberazione di carattere interpretativo adottata dalla V commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro della attivita' produttive, concernente le operazioni e i rischi assicurabili dalla SACE;
Considerata l'opportunita' di fornire chiarimenti in merito all'applicazione del predetto art. 3.1.9 della propria delibera n. 93/1999;
Delibera:
Tra gli investimenti all'estero, cosi' come definiti dall'art. 3.1.9 della delibera n. 93/1999 richiamata in premessa, devono intendersi ricomprese anche le garanzie rilasciate da imprese italiane che controllano direttamente o indirettamente imprese estere, a fronte di finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati in loro favore da soggetti terzi.
La concessione dell'assicurazione e' condizionata al rispetto del seguente criterio: nel caso in cui la garanzia venga escussa per insolvenza dell'azienda partecipata all'estero, e quindi l'imprenditore divenga creditore della sua stessa azienda all'estero, egli si impegna, gia' nella polizza iniziale stipulata con la SACE, a dichiarare questo suo credito un "credito subordinato", che assume il carattere di partecipazione ed e' quindi qualificabile come investimento.
Roma, 28 marzo 2002
Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 373
 
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