Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la Edison LNG S.p.a. (Deliberazione n. 23/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo, che prevede, fra l'altro, il trasferimento delle competenze in materia di programmazione negoziata al Ministero delle attivita' produttive;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L161 del 29 giugno 1996), cosi' come modificata dalle decisioni n. 1047 del 29 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L152 dell'11 giugno 1997) e n. 1741 del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L207 del 6 agosto 1999) che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, che individua i progetti qualificabili come di interesse comune nel cui elenco aggiornato, al punto g 14 e' inserito: Italia "Costruzione di un terminale GNL offshore";
Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/107 del 7 aprile 1998);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea n. 761 del 16 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. 305 del 6 dicembre 2000) recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla sopra citata decisione n. 1254/96;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, nonche' le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 163/1997) concernente il riparto di Meuro 2.582,284 delle risorse per le aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di Meuro 619,748;
Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonche' le successive assegnazioni di cui alle proprie delibere 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998) e 22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999);
Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 41, con la quale era stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Edison Gas S.p.a., concernente investimenti per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del trattato C.E., per un importo complessivo di 455,980 Meuro, di cui 401,752 Meuro per investimenti industriali e 54,228 Meuro per progetti di ricerca, cui corrispondeva un onere a carico dello Stato di 68,988 Meuro e un occupazione pari a 50 addetti diretti e 70 addetti indiretti;
Vista la nota n. 900116 del 15 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attivita' produttive propone un aggiornamento al contratto di programma sopra citato, considerate le modifiche intervenute nel soggetto realizzatore e nell'articolazione dell'investimento proposto;
Ritenuto, sulla base delle modifiche intervenute e della non avvenuta stipula del contratto con Edison Gas, di dover procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente quello adottato in data 8 marzo 2001;
Considerato che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 66,988 Meuro, e' assicurata a valere sulle risorse di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate deliberazioni 23 aprile 1997 e n. 32/1998;
Tenuto conto che il progetto, ai sensi della decisione n. 1254 sopra citata, e' da considerarsi di interesse comune europeo e che sarebbe pertanto applicabile la deroga prevista dall'art. 87, comma 3, punto b, del trattato;
Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'innovativita' tecnica legata soprattutto all'installazione off shore del terminale, consentendo di sviluppare in Italia il know how relativo;
Considerato che il Gruppo Edison Gas, promotore dell'iniziativa, rappresenta il principale operatore privato della filiera del gas naturale in Italia;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata in data 8 marzo 2001 di cui alle premesse.
2. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare con la Edison LNG S.p.a., entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), da realizzarsi nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, c) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 585,519 Meuro.
2.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali - in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa - sono calcolate nella misura massima dell'8% E.S.N. prevista per le aree coperte da deroga ai sensi del citato art. 87, 3, c).
2.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra e' determinato complessivamente in 68,988 Meuro. Il finanziamento sara' erogato in quattro annualita' e sara' pari a 17,247 Meuro per ciascun anno a partire dal 2003.
2.4. Eventuali variazioni in aumento dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 2.3.
2.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005.
2.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione diretta incrementale non inferiore a 50 addetti diretti e a 70 addetti indiretti.
2.7. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
3. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 2 e' approvato il finanziamento di 68,988 Meuro a valere sull'assegnazione di 619,748 Meuro a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, richiamate in premessa.
Roma, 28 marzo 2002
Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 356
 
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