Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 2002
Ulteriori interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici della provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 3240).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la tabella C "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria" allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in base alla quale e' prevista, tra l'altro, l'assegnazione di un contributo annuo di lire 10 miliardi per le annualita' 2000, 2001 e 2002 al fine di attuare interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo a seguito di eventi calamitosi nella provincia di Cuneo;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3051 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000, e n. 3157 del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2001, con le quali sono stati emanate disposizioni finalizzate ad avviare una serie di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali;
Vista la nota prot. n. 15252/25.00 dell'8 aprile 2002, con la quale la regione Piemonte ha richiesto l'assegnazione dei fondi riferiti all'annualita' 2002 prevista dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta sino ad esaurimento delle disponibilita' per l'anno 2002 per consentire il prosieguo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi calamitosi in provincia di Cuneo;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici della provincia di Cuneo, alla regione Piemonte e' concesso un contributo di Euro 5.164.568,99 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del centro di responsabilita' 13, protezione civile, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Piemonte, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Cuneo, che potra' essere realizzato anche per stralci e dovra' indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano, prima dell'esecutivita' deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
3. Gli interventi ricompresi nel programma di cui al comma 2 possono essere attuati con le procedure e le deroghe di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3051 del 31 marzo 2000.
4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe della citata ordinanza n. 3051 del 31 marzo 2000 ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilita' delle amministrazioni pubbliche.
 
Art. 2.
1. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni qual volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi e provvede alla compilazione e trasmissione delle schede di monitoraggio degli interventi di cui alla circolare del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, per la regolamentazione e standardizzazione della raccolta dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi comunque finanziati con fondi del Dipartimento della protezione civile.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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