Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 2002 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3239). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante "Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina"; Considerato che, per il corretto svolgimento delle manifestazioni connesse al predetto "grande evento", un ruolo fondamentale e' stato svolto dalle organizzazioni di volontariato; Ritenuto necessario, al fine di provvedere al rimborso dovuto alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro, attribuire, con procedure atte ad accelerare il perfezionamento delle procedure, i fondi necessari a provvedere alla relativa liquidazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello"; Vista la nota n. 22 del 23 maggio 2002, con la quale il sindaco del comune di Orbetello, in qualita' di soggetto attuatore degli interventi immediati e di urgenza nell'ambito della laguna di Orbetello, ha rappresentato l'esigenza di potersi avvalere, nell'espletamento delle proprie attivita', di ulteriori deroghe alla vigente normativa rispetto a quelle gia' previste nella predetta ordinanza n. 3198/2002; Atteso che le richieste inoltrate dal sindaco del comune di Orbetello sono finalizzate a garantire una maggiore efficacia e tempestivita' dell'azione in rapporto all'emergenza in atto; Considerato che le esigenze sopra esposte trovano conforto nella nota n. 101/9482/8.6.2. del 13 giugno 2002, con la quale il presidente della giunta regionale della Toscana ha espresso l'assenso all'introduzione delle ulteriori deroghe richieste dal sindaco di Orbetello; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dall'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Roma, colpito dagli eventi sismici dell'11 marzo 2000; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3047, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 11 marzo 2000 che ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Roma"; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 14 dicembre 2000, n. 3098, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 e altre misure di protezione civile"; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 24 gennaio 2002, n. 3175, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"; Vista la nota n. 1883 del 19 giugno 2002, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Lazio ha manifestato l'esigenza di prorogare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale; Ritenuto imprescindibile ed urgente consentire la celere prosecuzione e realizzazione di ogni e qualsiasi intervento volto a consentire il completo assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario delegato, e dei relativi interventi tesi a fronteggiare la calamita' verificatasi a seguito del sisma che ha investito il territorio dell'alto Lazio l'11 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella laguna di Marano Lagunare e Grado; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado"; Vista la nota n. Gab/2002/6224/BO1 del 19 giugno 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di un refuso riscontrato nel testo dell'ordinanza n. 3217/2002, ha chiesto una rettifica della citata ordinanza; Considerato opportuno, al fine di consentire la corretta applicazione del testo dell'ordinanza n. 3217/2002, dare corso alle esposte richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno"; Vista la nota GAB/2002/3904/B02 del 9 aprile 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha chiesto di modificare l'art. 6 dell'ordinanza n. 3186/2002; Vista la nota prot. n. 61712/GAB del 15 luglio 2002, con la quale il presidente della regione Campania manifesta il proprio consenso a modificare l'ordinanza n. 3186/2002; Ritenuto necessario dare corso alle sopra esposte richieste, in quanto le medesime consentono di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3186/2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"; Vista la nota n. 20068/7101 del 15 maggio 2002 del presidente della regione Basilicata con la quale si richiede la proroga del termine per la concessione di contributi alle famiglie sgomberate che hanno reperito una autonoma sistemazione; Atteso che, la proroga cosi' richiesta consente ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, di usufruire di un contributo straordinario volto a fronteggiare lo stato emergenziale e di grave disagio subito dagli stessi, in analogia a quanto gia' avvenuto in situazioni similari; Vista la nota n. 29091/7101 del 9 luglio 2002, con la quale la regione Basilicata esprime il proprio assenso alla proroga di cui sopra; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 2002, n. 3227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2002, recante "Disposizioni urgenti conseguenti alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola"; Ritenuto di dover assumere ulteriori e specifiche iniziative per il superamento definitivo del contesto emergenziale, integrative all'ordinanza n. 3227/2002, nonche' a ragione dell'ineludibile esigenza connessa all'attivita' lavorativa prestata dal personale pubblico impiegato nella predetta situazione di emergenza, di dover ridefinire la disposizione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza n. 3227/2002; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Benevento ed il sindaco del comune di San Giovanni Rotondo, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, provvedono, per l'ambito territoriale di competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della celebrazione delle manifestazioni connesse alla canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso in esame e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le modalita' ed a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3201/2002. |
| Art. 2. 1. L'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e' cosi integrato: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 7, 10, 11, 12, 15, 27, 28 e 29; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 36, 50 e 51; regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n. 328, per le parti che fanno riferimento all'applicazione degli articoli 34, 36, 50, 51 e 55 del codice della navigazione; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19 e 21; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; legge regionale della Toscana 14 ottobre 1999, n. 52; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 228; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20. |
| Art. 3. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, come modificata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3175/2002, e' prorogata al 31 dicembre 2002. Il relativo onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000. |
| Art. 4. 1. All'art. 9, comma 7, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio". |
| Art. 5. 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3186/2002 il comma 2 e' soppresso e al comma 3 le parole: "degli articoli 5, 6 e 7" sono sostituite con le seguenti: "dell'art. 5, comma 1". |
| Art. 6. 1. Il termine del 30 giugno 2002, di cui all'art. 7 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, e' prorogato al 30 novembre 2003. Il relativo onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226. |
| Art. 7. 1. Per il sostegno delle attivita' turistiche servite in quota dalla seggiovia Pecetto nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nonche' in favore dei gestori degli impianti di risalita, che hanno subito, per effetto della forzosa inattivita' conseguente alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale verificatosi nel ghiacciaio del Belvedere, una riduzione del volume di affari non inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il sindaco del comune di Macugnaga e' autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75% dei minori introiti. I soggetti interessati, al fine del conseguimento del contributo in questione, possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il sindaco del comune di Macugnaga e' autorizzato a promuovere una campagna informativa straordinaria a sostegno delle attivita' turistiche che evidenzi la messa in sicurezza del territorio ed il ripristino delle normali condizioni di vita. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a cedere a titolo gratuito in favore degli enti territoriali interessati i mezzi, i materiali, le attrezzature e gli allestimenti di qualsiasi genere acquistati ed utilizzati per le esigenze connesse alla gestione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di rischio connessi ai fenomeni di cui al presente articolo. 4. L'acquisto di beni e servizi connessi al superamento della situazione emergenziale puo' aver luogo, stante la situazione di somma urgenza, anche prescindendo da valutazioni di congruita' ed in deroga, ove necessario, all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 5. In considerazione delle condizioni di particolare disagio e di intensita' ed estensione temporale di impiego, la speciale indennita' operativa di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3227/2002 e' commisurata ad un importo mensile di 200 ore di straordinario. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale, non direttamente stipulato dal Dipartimento stesso, scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 agosto 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi |
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