IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - ufficio xiv Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente "Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari"; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed in particolare l'art. 11 comma 1, che prevede una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1; Viste le domande con le documentazioni integrative dirette ad ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi; Visti i pareri favorevoli espressi dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in merito al rinnovo dell'autorizzazione di ciascuno dei prodotti di cui trattasi; Considerato che la data di scadenza fissata per ciascuno dei prodotti di cui trattasi e' stata superata a causa dei tempi tecnici necessari all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo; Ritenuto di dover comunque garantire la continuita' delle autorizzazioni a suo tempo concesse; Ritenuto pertanto necessario concedere una proroga all'autorizzazione a suo tempo concessa dei prodotti di cui trattasi, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo; Decreta: E' prorogata fino al 31 dicembre 2002 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2002 p. Il direttore generale: Ferri |