Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 24 luglio 2002
Programma "tetti fotovoltaici": bandi regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la protezione ambientale
Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306;
Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra", con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione "produzione di energia da fonti rinnovabili";
Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il libro bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza installata pari a 300 MW;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia ivi incluse le fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo piu' mirato, la promozione di quei settori di mercato piu' vicini alla competitivita' tecnico-economica;
Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;
Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili puo' avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformita' agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualita' dell'ambiente;
Considerato che in conformita' alle funzioni ed i compiti conferiti, le regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione delle strategie di intervento;
Visto il decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;
Visto l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attivita' dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonche' per definire le modalita' di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;
Considerato che l'ENEA assiste il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni e province autonome nell'attuazione dei programmi di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico nell'ambito dell'atto integrativo all'accordo di programma l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e di specifici accordi stipulati con le regioni e le province autonome;
Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali prendeva avvio finanziava il programma tetti fotovoltaici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 KW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;
Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici;
Considerato l'art. 2 dello stesso decreto che prevede l'erogazione di risorse da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle regioni e province autonome italiane;
Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni concorrano al programma con un cofinanziamento pari al 50%;
Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilita' ad aderire al programma tetti fotovoltaici;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione delle risorse
Il presente decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti - come da tabella allegata - le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le regioni e le province autonome che hanno aderito al programma "tetti fotovoltaici", che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 kw collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installate nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano.
 
Art. 2.
Trasferimento delle risorse
Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verra' trasferito alle regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali.
Il saldo verra' trasferito all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa finale.
 
Art. 3.
Costo del programma
Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' determinato in Euro 13.894.268,90.
Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali e specificate dal decreto del Ministro dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot. GAB/DEC/089/2001, sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2001.
Roma, 24 luglio 2002
Il direttore generale: Silverstrini
 
Allegato 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE REGIONI

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Regioni/provincie
autonome Ripartizione delle risorse -------------------------------------------------------
lire euro Piemonte.... 2.038.678.435 1.052.890 Valle d'Aosta.... 54.934.742 28.371 Lombardia.... 4.196.261.318 2.167.188 Sardegna.... 780.987.075 403.346 Prov. aut. Bolzano.... 208.725.298 107.798 Prov. aut. Trento.... 213.152.752 110.084 Veneto.... 2.075.746.995 1.072.034 Friuli-Venezia Giulia.... 567.488.427 293.083 Liguria.... 794.270.386 410.206 Emilia-Romagna.... 1.852.438.674 956.705 Toscana.... 1.672.589.440 863.820 Umbria.... 384.668.762 198.665 Marche.... 677.198.232 349.744 Lazio.... 2.435.654.895 1.257.911 Abruzzo.... 591.837.533 305.659 Molise.... 156.789.890 80.975 Campania.... 2.667.787.800 1.377.797 Puglia.... 1.910.422.504 986.651 Basilicata.... 289.285.639 149.404 Calabria.... 980.921.430 506.604 Sicilia.... 2.353.215.823 1.215.335
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Totale . . . 26.903.056.050 13.894.268,90
 
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