Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Carota dell'Altopiano del Fucino"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta "Carota dell'Altopiano del Fucino", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio di produzione e valorizzazione del Fucino, con sede in Avezzano - Piazza Torlonia, 91 - esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro, valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA "CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO
I.G.P." INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA REG. CEE N. 2081/92.

Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta "Carota dell'Altopiano del Fucino", e' riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2081/92.
Art. 2.
Varieta' coltivate
L'I.G.P. "Carota dell'Altopiano del Fulin" designa le carote delle cultivars della specie "Daucus carota L", prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare.
Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:
forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;
colore: arancio intenso compreso il colletto;
contenuto:
saccarosio 3%;
beta carotene 100 mg/Kg;
proprieta' fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della "Carota dell'Altopiano del Fucino" di cui al presente disciplinare e' l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S.Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce nei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.
Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: Fo n. 145 IIo Fo n. 146 III - Fo n. 151 I - Fo n. 152 IV.
PERIMETRAZIONE DELL'AREA
ALTOPIANO DEL FUCINO
Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al Km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si incontra la localita' Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di Str. 7, Str. 8, Str. 10, Str. 11 fino a Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo Str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di Str. 17, Str. 18, Str. 19, Str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di Str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 23, Str. 24, Str. 25, Str. 26, Str. 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di Str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 29, Str. 30, Str. 31, Str. 32 in localita' Balzone fino ad arrivare al comune di Trasacco incrocio di Str. 36. Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di Str. 37, Str. 38, Str. 39, Str. 40 fino al comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di Str. 43, Str. 44, Str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile Str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.
Art. 4.
Origine del prodotto
La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.
I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.
Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.
Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine "Fucino" per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.
Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del prodotto "Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P." alle prescrizioni del disciplinare.
Art. 5.
Terreni - Semine - Tecniche colturali
Raccolta e lavorazione - Terreni
I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Nella preparazione degli impianti si procede con:
aratura;
fresatura per l'affinamento della superficie;
rullatura per consentire una profondita' di semina costante;
non e' consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.
Semine
La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita' di distribuzione e densita' colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.
ll seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.
L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente e' minimo di 4 anni.
Tecniche colturali
Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.
Sono comunque prescritte:
almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;
almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.
Irrigazioni
Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato e' per aspersione.
Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosita' diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.
Raccolta e lavorazione
La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu' idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualita' e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.
Il prodotto da destinare alla conservazione dovra' essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar.
Inoltre si dovra' tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilita' e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio cosi' da evitare l'esposizione al sole del prodotto.
Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.
Caratteristiche del prodotto
Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:
forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;
dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualita' e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha annui investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.
La grandissima disponibilita' di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attivita' correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonche' la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto cio' ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorieta' di area caroticola per eccellenza.
Art. 7.
Controlli e vigilanza
I controlli e la vigilanza saranno garantiti da un organismo conforme all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:
La denominazione "Carota dell'Altopiano del Fucino" I.G.P. indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia.
E' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.
Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti
derivati
I prodotti elaborati o trasformati di "Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.", cosi' come quelli che la contengono come componente, potranno fare riferimento alla denominazione protetta a condizione che vengano garantiti:
l'esclusivo utilizzo di "Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P." certificata;
l'esclusivo utilizzo di "Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.", nell'ambito della propria categoria merceologica;
l'inserimento nell'apposito piano di controllo di coloro che intendono produrre prodotti elaborati derivati dall'utilizzo della "Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P." e l'iscrizione in un apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo;
l'etichettatura e la tracciabilita' di cui al presente disciplinare.
Negli altri casi il prodotto i denominazione geografica protetta dovra' essere considerato un ingrediente e quindi trascritto insieme agli altri componenti sulla base della normativa vigente in materia di etichettatura.
Art. 10.
Logo
Il marchio di identificazione e' rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattre Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P della CE.

----> Vedere logo a pag. 39 della G.U. <----
 
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