Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario) |
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |
PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002 |
Disciplina dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. |
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PARTE I 1. Generalita' L'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374 (di seguito: "D. Lgs. n.374 del 1999) stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). Nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (di seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto nello stesso articolo 3 del D. Lgs. n.374 del 1999, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attivita' finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attivita' professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il presente Provvedimento e' adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n.374 del 1999 e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento. In esso vengono indicati la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attivita' finanziaria, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonche' le forme di pubblicita' dell'Elenco. 2. Ambito di applicazione A mente dell'articolo 2 del Regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria ed e' conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o piu' intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito: "Testo unico bancario") di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo Unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Possono iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le societa' ed i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel D. Lgs. n.374 del 1999 e nel Regolamento. In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.374 del 1999, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attivita' di agenzia viene svolta. Le attivita' finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo Unico bancario, il cui svolgimento e' riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono: - la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - l'assunzione di partecipazioni; - la prestazione di servizi di pagamento, in cui e' compresa l'attivita' di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto money transfer); - l'intermediazione in cambi. Il contenuto di tali attivita' e' specificato nel Decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Testo Unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo l'articolo 2, comma 2, del Regolamento, non svolgono agenzia in attivita' finanziaria e, dunque, non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco: a) coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a cio' autorizzati; b) i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale. 3. Altre attivita' esercitabili I soggetti iscritti nell'Elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attivita' finanziaria, unicamente attivita' strumentali e connesse e attivita' compatibili (articolo 5 del Regolamento). E' strumentale l'attivita' che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; e' connessa l'attivita' accessoria che consente di sviluppare l'attivita' di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attivita' finanziaria: a) l'attivita' di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico bancario, in conformita' alle norme di settore applicabili; b) altre attivita' professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorita', ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attivita' finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilita' da trasferire (money transfer) i quali, dunque, possono svolgere altre attivita', oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni. Limitatamente all'attivita' di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attivita' finanziaria, essa non puo' avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si e' ricevuto l'incarico di agenzia. 4. Norme applicabili Agli agenti in attivita' finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni: - gli articoli 108 e 109 del Testo Unico bancario, recanti disciplina in materia di requisiti di onorabilita', cosi' come attuati dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.516 e n.517 del 30 dicembre 1998; - l'articolo 3, comma 4, del Regolamento, che condiziona la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco all'effettivo svolgimento dell'agenzia in attivita' finanziaria; - l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.374 del 1999, che prevede che gli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgano la propria attivita' per il tramite di persone fisiche iscritte nell'Elenco; - l'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. n.374 del 1999, secondo il quale l'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'Elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni applicabili e puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti; - l'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999, a termini del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'Elenco per gravi violazioni di norme di legge, del D. Lgs. n.374 del 1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso; - l'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999 e l'art.6, commi 3, 4 e 5, del Regolamento, relativi ai presupposti e alla procedura per la sospensione dall'elenco. 4.1 Obblighi antiriciclaggio Agli agenti in attivita' finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel D. Lgs. n.374 del 1999 recanti, in particolare: - obblighi di identificazione e registrazione della clientela; - obbligo di segnalazione all'UIC delle operazioni sospette rilevate nel corso dell'attivita'. Le modalita' dell'identificazione e della registrazione, nonche' le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n.374 del 1999, inoltre, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari, puo' indicare i dati registrati ai sensi dell'art.4 dello stesso D. Lgs. n.374 del 1999 che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi. PARTE II 1. Iscrizione Possono iscriversi nell'Elenco: a) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n.374 del 1999; b) le societa' in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n.374 del 1999; c) i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Il termine indicato e' sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta. 2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione. 2.1. Persone fisiche a) La domanda di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - A che forma parte integrante del presente Provvedimento1. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identita' del sottoscrittore, nonche' l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675. La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza; il domicilio in Italia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare: 1. che l'attivita' di agenzia sara' svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento; 2. di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali con sentenza irrevocabile rilevanti ai sensi dell'art.109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni applicative; 3. di non essere destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione; 4. l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei reati che, se accertati con sentenza irrevocabile, comportano la perdita dei requisiti di onorabilita', nonche' l'eventuale applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni; 5. il titolo di studio posseduto; 6. la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento. c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalita' conoscitive dell'UIC va inoltre indicato: 1. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attivita' (nazionale; regionale; provinciale; comunale); 2. le attivita' finanziarie per le quali si intende svolgere l'attivita' di agenzia; 3. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale e il codice fiscale. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilita' e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche a) La domanda di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - B che forma parte integrante del presente Provvedimento2. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore, nonche' l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Possono iscriversi nell'Elenco le societa' in possesso dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel Codice Civile e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero. Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede legale in paesi extracomunitari l'iscrizione e' subordinata al riscontro dell'adeguamento del paese di origine ai principi e alla cautele espressi nelle Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese. In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente sede legale all'estero, devono essere riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soggetti esteri devono indicare lo Stato in cui e' ubicata la sede legale. In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale. Deve altresi' risultare con chiarezza che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria. Ad eccezione dei soggetti che intendono offrire esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilita' da trasferire, l'oggetto sociale non puo' prevedere lo svolgimento congiunto di attivita' diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento. Deve essere, altresi', allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonche' l'attestazione relativa all'oggetto sociale. b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato: 1. che l'attivita' di agenzia sara' svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento; 2. la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 5 del Regolamento; 3. gli agenti in attivita' finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attivita'. Visto l'art.3, comma 3, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n.374 del 1999, nonche' i Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517: - i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo di societa' italiane o i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione di stabili organizzazioni di soggetti esteri, devono rilasciare apposite dichiarazioni, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, relative al possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge; - per quanto riguarda l'onorabilita' dei partecipanti al capitale, le relative dichiarazioni dovranno essere rilasciate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta: a) con riferimento alle societa' per azioni, dai soci che possiedono una partecipazione in misura superiore al 5 per cento delle azioni con diritto a voto (art.1, comma 1, D.M. 30 dicembre 1998, n. 517)e comunque dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art.23 del Testo Unico bancario; b) con riferimento alle altre tipologie di societa', da tutti i soci non amministratori. c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalita' conoscitive dell'UIC va inoltre indicato: 1. il capitale sociale sottoscritto e versato o l'eventuale fondo di dotazione versato in Italia dalla stabile organizzazione; 2. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attivita' (nazionale; regionale; provinciale; comunale); 3. le attivita' finanziarie per le quali si intende svolgere l'attivita' di agenzia; 4. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale e il codice fiscale; 5. l'esistenza di sedi secondarie, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuna di esse. La domanda di iscrizione puo' essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato storico della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio). 3. Comunicazioni 3.1. Persone fisiche Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilita' nonche' ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in elenco. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa. 3.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche Il legale rappresentante della societa' ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - B, che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in elenco. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa. Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilita' si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento. 3.3. Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attivita' Entro un anno dall'iscrizione in elenco i soggetti iscritti trasmettono all'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attivita' di agenzia, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, indicando la ragione sociale ed il codice fiscale degli intermediari preponenti. Entro il 30 marzo di ogni anno successivo, i soggetti iscritti nell'elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, nella quale attestano che l'agenzia in attivita' finanziaria viene effettivamente svolta, indicando la ragione sociale ed il codice fiscale degli intermediari preponenti. Limitatamente alle persone fisiche che svolgono l'attivita' conformemente a quanto previsto nell'art.3, comma 5, del D. Lgs. n.374 del 1999, la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale ed il codice fiscale delle societa' iscritte nell'ambito delle quali esse operano. 4. Contenuto e pubblicita' dell'Elenco degli agenti in attivita' finanziaria L'Elenco degli agenti in attivita' finanziaria contiene le seguenti indicazioni: * cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale degli agenti in attivita' finanziaria; * indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie; * data di iscrizione. L'Elenco degli agenti in attivita' finanziaria viene pubblicato sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it). PARTE III 1. Requisiti di onorabilita' Gli agenti in attivita' finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo Unico bancario, dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517. Tali requisiti devono essere posseduti: a) dagli agenti in attivita' finanziaria che operano in qualita' di persone fisiche; b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' italiane che esercitano l'agenzia in attivita' finanziaria; c) dai soggetti che svolgono funzioni di direzione presso le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che esercitano l'agenzia in attivita' finanziaria; d) dai partecipanti al capitale di societa' italiane che esercitano l'agenzia in attivita' finanziaria. Rilevano anche le partecipazioni detenute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d) sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione. 2. Procedura per la verifica dei requisiti Entro il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle societa' iscritte attestano all'UIC la permanenza dei requisiti di onorabilita' attraverso il modello UIC/AG - VIG, che forma parte integrante del presente provvedimento. La responsabilita' della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilita' e' rimessa, per le societa' e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello UIC/AG - VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta. Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo: * il certificato generale del casellario giudiziale; * il certificato dei carichi pendenti; * le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267; * altre attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato; * dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'. 3. Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilita' a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo alle persone fisiche iscritte e' causa di cancellazione dall'Elenco. Essa deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - A. b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso societa' italiane iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica. La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica. La decadenza e' dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La decadenza dalla carica deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B. c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle societa' iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo Unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo Unico bancario a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate all'UIC. PARTE IV 1. Cancellazione e sospensione 1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte La domanda di cancellazione e' effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (ovvero, nei casi previsti nel successivo punto c), dal liquidatore o dal curatore fallimentare). La cancellazione dall'Elenco puo' essere richiesta, su istanza di parte, nelle seguenti ipotesi: a) cessazione dello svolgimento dell'agenzia in attivita' finanziaria; b) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto; c) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267. La domanda di cancellazione puo' essere corredata da documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta. 1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n. 374 del 1999 Qualora siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del D. Lgs. n.374 del 1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato. Entro trenta giorni dalla contestazione, l'interessato puo' presentare deduzioni. Valutate le eventuali deduzioni, l'UIC puo' proporre la cancellazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze che la dispone con provvedimento motivato. 1.3. Sospensione Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n.374 del 1999, due ipotesi nelle quali puo' essere disposta la sospensione cautelare dall'Elenco: 1) a seguito della contestazione di gravi violazioni di legge, di norme del D. Lgs. n.374 del 1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, nel corso del procedimento di cancellazione; 2) per le sole persone fisiche, qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita', ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazione e integrazioni. La sospensione di cui al n.1) e' disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) e' disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'UIC e previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione. L'adozione del provvedimento di sospensione viene proposta qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di ritenere che possa essere compromesso il regolare svolgimento dell'attivita' ovvero possano continuare o aggravarsi le violazioni contestate o gli effetti di esse. Per effetto della sospensione e' inibito lo svolgimento dell'attivita' di agenzia. 1.4 Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attivita' di agenzia o per accertata inattivita' L'UIC dispone d'ufficio la cancellazione in caso di accertata inattivita' protrattasi per oltre un anno e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'agenzia in attivita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento. PARTE V 1. Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario Nell'espletamento della loro attivita', gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attivita' svolta. 2. Disposizioni in materia di rapporti con la clientela L'agente in attivita' finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti: - deve documentare la propria qualita' di soggetto iscritto nell'Elenco previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. n.374 del 1999, indicando il numero di iscrizione; - deve indicare l'intermediario per conto del quale opera, con il relativo numero di iscrizione nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico bancario; - deve consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli e' stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti. 3. Ritiro dalla circolazione e trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsita' Secondo quanto previsto nell'articolo 8 del Decreto - Legge 25 settembre 2001, n.350 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n.409, e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002 gli agenti in attivita' finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; nei casi di ritiro dovra' essere compilato un verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002. 4. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa e trattamento dei dati personali Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato Testo Unico, nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento. Si rammenta che, ai sensi dell'art.71 del richiamato Testo Unico, e' prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonche' in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'art.76 del Testo Unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e puo' essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. L'UIC si riserva di predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento. Roma, 11 luglio 2002 Il presidente: FAZIO |
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