Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma
1, lettera i-bis), e 65, comma 2, lettera c-sexies), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
(Omissis).
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
(Omissis).



 
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".



Note all'art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Per il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note
all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".



 
Art. 3.
(Politiche migratorie)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 3 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita'
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle commissioni competenti per materia che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere".



 
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione. 1 marzo 2000.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro e' quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) ABROGATA;
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso e' tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) ABROGATA;
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e'
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
o convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico".



 
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.



Note all'art. 6:
- Per il testo vigente dell'art 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 18 della
presente legge.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286:
"1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza."



 
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al
soggiorno)&d.; - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e
per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno
e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari,
il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in localita' che comunque interessano la difesa
militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli
stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente&62;&62;.
- Per il testo vigente dell'art. 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
21.



 
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle
generalita' del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata,
ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro.".



 
Art. 9.
(Carta di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.".



 
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera). 1. Il Ministro dell'interno e il
Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda
di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.".
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca:
"Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
1990".



 
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua
vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000
euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti
con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e'
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita'
amministrativa italiana inerenti all'attivita'
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento, si applicano le disposizioni
dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001,
n. 92.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), come modificato dalla presente
legge:
"1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
e internati per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui
agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art. 74, decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta
di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di
condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i
benefici suddetti possono essere concessi anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti
con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di
detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del
codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies del codice penale nonche' dall'art. 12, commi 3,
3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti
possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva".



 
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa) - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta
per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo'
essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti
previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo
unico.
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e'
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta
giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della
Repubblica presso il tribunale territorialmente competente
il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. Il procuratore della Repubblica, verificata
la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento
entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il
provvedimento e' immediatamente esecutivo.
6. Abrogato
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere
sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne
curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e'
sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del
fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito
il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
con rito direttissimo
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.



 
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) - 1. Quando
non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con
modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il
pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. Il tribunale in composizione monocratica, ove
ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al
presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato
nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
del presente testo unico, nel territorio dello Stato e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".



 
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione) - 1. Fuori
dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita'
consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione.



 
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".



Note all'art. 15:
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. rispettivamente
nelle note agli articoli 12 e 13.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena) -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
pena privativa della liberta' personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di
due anni se la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli
anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando
si infligga una pena restrittiva della liberta' personale
non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della
liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta' personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della liberta' personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
mesi.



 
Art. 16.
(Diritto di difesa)

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 17 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 (Diritto di difesa) - 1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e'
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e'
rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dell'imputato o del
difensore.".



 
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso) -
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresi'
assegnate in via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'
agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio".
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e'
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.".



 
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo)

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2,
comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di
personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e
contabile avente il compito di collaborare al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b).
Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture
denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i
centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti
conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 2 (Stato di disoccupazione). - 1. La
condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato
presso il servizio competente nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, che attesti l'eventuale
attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente
decreto gli interessati all'accertamento della condizione
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a
presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma
1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il
servizio competente decorrono i termini da prendere in
considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della
condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a
verificare l'effettiva persistenza della condizione di
disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei
disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
disoccupazione conseguente a cessazione di attivita'
diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione
dell'interessato circa l'effettivo svolgimento
dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i servizi competenti
dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio
ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo
stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al
comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si
calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni
quindici, all'interno di un unico mese, non si computano,
mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano
come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e
termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
previste nel regolamento di semplificazione di cui all'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
112-bis, e successive modificazioni.
- Per il testo vigente degli articoli 25 e 26 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
rispettivamente, nelle note agli articoli 28 e 21.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 20. Il diritto alla pensione di cui al comma
19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue
al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete
una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il
numero delle annualita' di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e'
calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
dell'indennita'.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale".



 
Art. 19.
(Titoli di prelazione)

1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".



Nota all'art. 19:
- Per il testo vigente dell'art. 22, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art 18
della presente legge.



 
Art. 20.
(Lavoro stagionale)

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".



Note all'art. 20:
- Per il testo vigente dell'art. 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 2) v. l'art. 18 della presente legge.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, v. nelle note
all'art. 18.



 
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 2), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
- 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attivita' industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente
articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'art. 3, comma 4, e
dell'art. 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica".



 
Art. 22.
(Attivita' sportive)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari).
- 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la
sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incaricato accademico o
un'attivita' retribuita di ricerca presso universita',
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali
o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari".
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili".



 
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita' totale;
c) genitori a carico qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
d) abrogata.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di
durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e'
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare
il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita'
consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del
nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli
atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5.".



 
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi
familiari). - 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di
rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno
per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto
di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare e' convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge
italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'art. 29 ed e' rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all'art. 9, e' rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998".



 
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta)

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore eta). - 1. Al compimento
della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1
e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', sempreche' non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
"Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il
registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro
e' diviso in tre sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sono iscritti associazioni ed
enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per
l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel
mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
c) nella terza sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e' condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.".



 
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle universita)

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39 (Accesso ai corsi delle universita). - 1.
In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio e'
assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche'
organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di
corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilita' comunicate dalle universita', e'
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti
all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parita' di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



 
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione). - 1. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti
per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza.
1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale
e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
del presente testo unico e delle leggi e regolamenti
vigenti in materia.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu'
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel
territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo'
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Abrogato.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o
dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione".
Note all'art. 28
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali). - 1. In considerazione della durata limitata
dei contratti nonche' della loro specificita', agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto
a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'art. 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico
sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o
ente assicuratore dello Stato di provenienza. E' fatta
salva la possibilita' di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso".
- Per il testo vigente dell'art. 26, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
21.



 
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
 
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".



Nota all'art. 29:
- Per il testo vigente dell'art. 30 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v., nelle note all'art.
24.



 
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari)

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.



Nota all'art. 30:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
degli articoli 152, primo comma, e 153, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari di prima categoria e gli istituti italiani di
cultura possono assumere personale a contratto per le
proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli
istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto
svolgono le mansioni previste nei contratti individuali,
tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
uffici all'estero".
"Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a
sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di
assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si
trovino in una delle situazioni che comportano la
sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego".



 
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale
ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della
norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza.
4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente:
a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza
dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero
che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e,
in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,
viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio
nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento.
6. Avverso la decisione di respingimento presa in
base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
7. Abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite la
misura e le modalita' di erogazione del contributo di cui
al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e
7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori
immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello
status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza.".



 
Art. 32.
(Procedura semplificata)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.



Note all'art. 32:
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art.
31.
- Per il testo vigente dell'art. 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v, nelle note
all'articolo 13.
Note all'art. 33
- Per il testo dell'art. 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 6 della
presente legge.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione
e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione
e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321, del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali
guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646
del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di
esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,
comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle".



 
Art. 33
Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita': a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita'
della sua presenza in Italia; b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei
lavoratori occupati; c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali
ed interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei
termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge; c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale
certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il
reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi
in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del
presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
 
Art. 34
Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita': a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia'
realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche; c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.



Note all'art. 34:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note all'art.
25.
- Per il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 31), v. l'art. 32 della
presente legge.
- Per il testo vigente degli articoli 2-bis e 40,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
rispettivamente, l'art. 2, nonche' nelle note all'art. 27
della presente legge.



 
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere)

1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1ยบ aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 1
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della
pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica
sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni
centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di
prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di
istruzione;
i) direzione centrale dei servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
1-bis) direzione generale di sanita', cui e'
preposto, il dirigente generale medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il comandante generale dall'Arma
dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia
di finanza, per il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza
con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del
Ministro o del direttore generale, ha il compito di
verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del
Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita'
svolta dagli uffici ed organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare
l'efficienza dei servizi e la corretta gestione
patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze
degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si
articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni
centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno), come modificato dalla presente
legge:
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
(Omissis);
h) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
(Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)

1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli
affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale metta a disposizione
dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non
possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".



 
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388:
"Art. 18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare
di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen.
2. Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, e'
composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il
presidente ed un vicepresidente.
4. Il comitato parlamentare esamina i progetti di
decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al
comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata
convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo
italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il
rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il
proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data
di ricezione del progetto; qualora il parere non venga
espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate
dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate,
salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla
Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro
adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti
interni di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al comitato
parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del comitato
parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati".



 
Art. 38.
(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 795):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri (Fini), dal Ministro del lavoro e politiche
sociali (Maroni), dal Ministro degli affari esteri
(Ruggiero), dal Ministro dell'interno (Scajola), dal
Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e
devoluzione (Bossi), dal Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie (Buttiglione) il 2 novembre 2001.
Assegnato alla 1a commissione (affari
costituzionali), in sede referente, il 14 novembre 2001 con
pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a,
11a, 12a, della giunta per gli affari delle Comunita'
europee, della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 21, 27, 28,
29 novembre 2001; il 6, 13, 18 dicembre 2001; il 16, 22,
23, 29, 31 gennaio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 19, 20, 21, 26, 27 febbraio
2002 ed approvato il 28 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2454):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 5 marzo 2002 con
pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X,
XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 20, 21 marzo 2002;
il 9, 17, 18, 23, 24 aprile 2002; il 7, 8, 9 maggio 2002.
Relazione presentata il 10 maggio 2002 (atto n.
2454/A - relatore on. Bertolini).
Esaminato in aula il 9 aprile 2002; il 13, 16, 28,
29, 30 maggio 2002; il 3 giugno 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 4 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 795-B):
Assegnato alla 1a Commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 2002 con
pareri delle Commissioni 2a, 3a, 5a, 8a, 10a, 11a, 12a,
della Commissione speciale in materia d'infanzia e di
minori, della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani, della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l'11, 18, 19 giugno
2002.
Esaminato in aula il 20, 27 giugno 2002; il 9,
10 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.
 
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