Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2002
Norme di applicazione del reg. CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari - proroga dei termini previsti all'art. 28, decreto 8 febbraio 2002, commi 4 e 5.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 8 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2002, concernente "norme di applicazione del regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerata l'opportunita' di prorogare il periodo transitorio, previsto dal decreto 8 febbraio 2002, durante il quale taluni controlli da affidare all'AGEA continuano ad essere effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, attesa la complessita' degli adempimenti da svolgere;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 28 del decreto 8 febbraio 2002, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
1. I controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97 sono espletati, nei 150 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, coadiuvato dagli "organi di controllo" di cui all'art. 2, comma 4.
2. Nel corso dei trenta giorni successivi al termine del periodo di cui al comma 4 l'Ispettorato centrale repressione frodi fornisce il proprio supporto agli "organi di controllo" di cui all'art. 2, comma 4, per l'espletamento dei controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2002
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 56
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone