Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2002 (vai al sommario) |
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA |
ORDINANZA 12 agosto 2002 |
Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 - Approvazione progetto "eduzione acque delle miniere di Monteponi e Campo Pisano" per il loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari. Affidamento attuazione dell'intervento alla societa' IGEA S.p.a., con sede legale in Iglesias, localita' Monte Agruxiau. (Ordinanza n. 309). |
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IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il commissario governativo potra' avvalersi, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni degli enti e dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409; Vista l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/01 e' stato previsto l'intervento relativo al "Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari"; Atteso che con la predetta ordinanza la societa' IGEA S.p.a. e' stata individuata, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che l'intervento predetto, inserito nel programma commissariale di interventi e' finanziato con i fondi a disposizione del commissario governativo nella contabilita' speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a "Presidente della giunta regionale - emergenza idrica" per l'importo di Euro 1.667.120,50; Atteso che la societa' IGEA S.p.a., con nota n. 798 dell'1 agosto 2002, ha trasmesso per l'approvazione il progetto "esecutivo" dell'intervento "Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano" finalizzata al loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari, per un importo complessivo di Euro 1.667.120,50 cosi' articolato:
quadro economico riassuntivo
per forniture opere idrauliche.... e 906.973,46 per lavori in galleria, pozzo e montaggi.... e 247.966,08 per lavori edili esterni.... e 45.811,48 per acquisto cavi e apparecchiature elettriche e 84.000,00 per lavori elettrici.... e 47.150,00 ------------ Totale lavori e forniture . . . e 1.331.901,02
IVA su materiali.... e 207.356,99 per spese generali (8%).... e 106.552,08 IVA per spese generali.... e 21.310,42 ------------ Totale generale . . . e 1.667.120,50
Atteso che l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 sopra citata prevede che la societa' IGEA S.p.a., individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano", stante la somma urgenza, dovra' procedere alla realizzazione delle opere, consistenti nella realizzazione di una stazione di pompaggio e relativa condotta idrica tra Monteponi e Campo Pisano, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della ordinanza predetta, anche in economia diretta in deroga agli importi indicati nell'art. 24 della legge n. 109/1994 e delle relative disposizioni del suo regolamento di attuazione e a tale scopo comunichi, in primo luogo, il progetto delle opere da realizzare al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, affinche' lo stesso possa provvedere al suo esame ed approvazione sulla base del parere formulato, in merito, dal responsabile del procedimento, cosi' come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Atteso che con provvedimento n. 810/02 in data 1 agosto 2002, il presidente della societa' IGEA S.p.a. ha nominato, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza commissariale sopra citata, il responsabile del procedimento del progetto sopra citato, ai sensi della legge n. 109/1994 e sue modifiche ed integrazioni nella persona dell'ing. Antonio Fanari; Visto il parere favorevole espresso dal predetto responsabile ing. Antonio Fanari ai fini dell'approvazione, da parte del commissario governativo per l'emergenza idrica, del progetto, firmato dall'ing. Giampaolo Abis, presentato dalla societa' IGEA S.p.a.; Atteso pertanto che, sulla base di tale parere, puo' procedersi all'approvazione del progetto stesso ai fini della sua immediata realizzazione da parte dell'IGEA S.p.a., cui saranno riconosciute le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento; Atteso che i lavori di "Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari", comprese le opere per l'eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, sono dalla predetta ordinanza n. 307/02 dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge; Ordina: Art. 1. Approvazione del progetto 1. Sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento del progetto dei lavori di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al "Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari" di cui in premessa, e' approvato il progetto dei lavori stessi presentato con nota del Presidente del 1 agosto 2002, n. 798, dalla societa' IGEA S.p.a., con sede in Iglesias, localita' Monte Agruxiau, per un importo complessivo di Euro 1.667.120,50, cosi' articolato:
quadro economico riassuntivo
per forniture opere idrauliche..... e 906.973,46 per lavori in galleria, pozzo e montaggi.... e 247.966,08 per lavori edili esterni.... e 45.811,48 per acquisto cavi e apparecchiature elettriche.... e 84.000,00 per lavori elettrici.... e 47.150,00 ----------- Totale lavori e forniture . . . e 1.331.901,02
IVA su materiali.... e 207.356,99 per spese generali (8%).... e 106.552,08 IVA per spese generali.... e 21.310,42 ------------- Totale generale . . . e 1.667.120,50 |
| Art. 2. Affidamento all'ente attuatore e finanziamento 1. La societa' IGEA S.p.a., con sede in Iglesias, localita' Monte Agruxiau, e' incaricata, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 307 del 15 luglio 2002, di attuare l'intervento di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al "Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari" secondo il progetto "esecutivo" di cui all'art. 1. 2. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, e' impegnata nella contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a "Presidente della regione della Sardegna - emergenza idrica" la somma di Euro 1.667.120,50. 3. L'importo verra' corrisposto, con le modalita' di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto. 4. Le prestazioni svolte dalla societa' IGEA S.p.a., in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, i collaudi, tutte le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge. 5. Resta a carico della societa' IGEA S.p.a. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata alla societa' stessa a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese. 6. Resta ugualmente a carico della societa' IGEA S.p.a. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata restera' a carico della societa' IGEA S.p.a. che vi fara' fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere. 8. L'importo di Euro 1.667.120,50, verra' messo a disposizione della societa' IGEA S.p.a. a valere sulla contabilita' speciale di tesoreria n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilita' speciale. I versamenti, alle condizioni sopra indicate, saranno effettuati con accreditamento su conto corrente bancario, attivato presso istituto incaricato del servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna ed alle condizioni alla stessa riservate, intestato "commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna", finalizzato all'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza e sul quale i pagamenti potranno essere disposti, esclusivamente per l'attuazione del progetto approvato con la presente ordinanza medesima, dal legale rappresentante della societa' IGEA S.p.a., incaricata della relativa realizzazione. Su detto conto corrente i pagamenti potranno essere effettuati con assegni esclusivamente intestati ai creditori, ivi compresa le stessa societa' IGEA S.p.a., per la parte di spese generali maturate in proporzione all'ammontare delle quote dello stato di avanzamento dei lavori. La societa' IGEA S.p.a. e' tenuta a rendere il conto dei fondi messi a disposizione ad ogni pagamento effettuato, comunicando al commissario, entro sette giorni dal pagamento stesso, la relativa documentazione. Il saldo disponibile e gli interessi attivi maturati su detto conto corrente alla data di chiusura finale del conto, eseguite le opere, saranno riversati nella contabilita' speciale di tesoreria n. 1690 intestata a presidente della regione - commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna. Gli importi necessari all'attuazione dell'intervento saranno messi a disposizione della societa' IGEA S.p.a. nel predetto conto corrente bancario nel seguente modo: 25% con atto di determinazione sub-commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza; 30% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura del 20% dell'importo previsto; 30% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura del 50% delle spese previste; 15% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura dell'80% dell'importo previsto. 9. Gli importi delle spese sostenute e la loro coerenza con l'attuazione del progetto saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal responsabile del procedimento del progetto di che trattasi e corredate da idonea documentazione. L'accreditamento, sulla base di tale certificazione, sara' conseguentemente richiesto all'ufficio del commissario dal legale rappresentante della societa' IGEA S.p.a. |
| Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. La societa' IGEA S.p.a. realizzera' l'intervento ricorrendo alla procedura di somma urgenza per garantire la realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del 15 luglio 2002, data di emissione dell'ordinanza n. 307. 2. In relazione alle finalita' emergenziali e di estrema urgenza dell'intervento e' fatto obbligo alla societa' IGEA S.p.a. di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento assicurando il rispetto del termine, per la sua conclusione, fissato nell'ordinanza n. 307 del 15 luglio 2002. 3. La societa' IGEA S.p.a. e' tenuta a presentare con cadenza quindicinale una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza. 4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico della societa' IGEA S.p.a. 5. L'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della presente ordinanza resta prioritariamente riservato agli usi imposti da condizioni di emergenza idrica, in conformita' alle prescrizioni di cui alle vigenti normative in materia di uso delle risorse idriche. 6. E' fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, e' la societa' IGEA S.p.a., la quale, pertanto, e' da considerare unica responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da essa poste in essere per la realizzazione delle opere medesime. 7. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con la societa' IGEA S.p.a. e che sono regolati dal presente atto di affidamento. |
| Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verra' effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dalla societa' IGEA S.p.a. su designazione del commissario. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico della societa' IGEA S.p.a. 3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verra' effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario alla societa' IGEA S.p.a. che provvedera' agli adempimenti conseguenti. 4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro quindici giorni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e la societa' IGEA S.p.a. e' tenuta a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni. 6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la societa' IGEA S.p.a. ne dara' comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'oggetto dell'affidamento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione. |
| Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, la societa' IGEA S.p.a. agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu' della presente ordinanza medesima, spetta ad essa ogni potere in relazione a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle opere. 2. La societa' IGEA S.p.a. e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui la societa' IGEA S.p.a. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il commissario esercitera' ove la societa' IGEA S.p.a., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si fara' luogo, in contradditorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita' eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite alla societa' IGEA S.p.a. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento la societa' stessa sia legittimamente tenuta, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo. 7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti della societa' IGEA S.p.a. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. In conseguenza la societa' IGEA S.p.a. si impegna ad inserire nei contratti che andra' a stipulare con i terzi, esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi. 9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione della societa' IGEA S.p.a. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonche' i provvedimenti degli organi di controllo preposti, il commissario provvedera' alla omologazione degli atti di contabilita' finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. |
| Art. 6. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e la societa' IGEA S.p.a., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo la societa' IGEA S.p.a., qualora abbia interessi da far valere, notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. La societa' IGEA S.p.a. non potra', di conseguenza, adire l'autorita' giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. |
| Art. 7. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 12 agosto 2002 Il commissario governativo: Pili |
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