Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2002 |
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1992, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"; Vista l'istanza presentata da alcuni produttori interessati in data 15 luglio 2002 avverso il sopracitato parere e piu' precisamente in merito all'obbligo di previsione di vinificazione ed eventuale affinamento in zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione di che trattasi per i vini "Valle d'Aosta" Blanc de Morgex et de la Salle o "Vallee d'Aoste" Blanc de Morgex et de la Salle; Vista altresi' l'istanza presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta tesa ad ottenere correzioni di carattere formale al disposto degli articoli 1, 4, 5 e 6 della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi per quanto attiene rispettivamente: all'art. l (denominazione dei vini); all'art. 2 (resa uva ettaro ); all'art. 5 (metodi di vinificazione) e all'art. 6 (caratteristiche al consumo dei vini); Visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito all'accoglimento delle suddette istanze e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2002; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" riconosciuto con decreto ministeriale del 5 novembre 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento Comunitario 1493/99 (lettera E) "impiego di alcuni termini specifici", paragrafo 2, lettera f), terzo trattino) a tutte le tipologie presenti ne l disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%: Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'. |
| Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALLE D'AOSTA" O "VALLEE D'AOSTE".
Art. 1. Denominazioni La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Muller Turgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta o da una delle seguenti menzioni geografiche: "Valle d'Aosta" Donnas o "Vallee d'Aoste" Donnas; "Valle d'Aosta" Arnad-Montjovet o "Vallee d'Aoste" Arnad-Montjovet; "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste" Chambave "Valle d'Aosta" Chambave Moscato o "Vallee d'Aoste" Chambave Muscat; "Valle d'Aosta" Nus o "Vallee d'Aoste" Nus; "Valle d'Aosta" Nus Malvoisie o "Vallee d'Aoste" Nus Malvoisie; "Valle d'Aosta" Torrette o "Vallee d'Aoste" Torrette; "Valle d'Aosta" Enfer d'Arvier o "Vallee d'Aoste" Enfer d'Arvier "Valle d'Aosta" Blanc de Morgex et de La Salle o "Vallee d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle; "Valle d'Aosta" bianco o "Vallee d'Aoste" blanc; "Valle d'Aosta" rosso o "Vallee d'Aoste" rouge; "Valle d'Aosta" rosato o "Vallee d'Aoste" rose'; "Valle d'Aosta" novello o "Vallee d'Aoste" nouveau; "Valle d'Aosta Chambave" Moscato Passito o "Vallee d'Aoste" Chambave Muscat Fletri; "Valle d'Aosta" Nus Malvoisie Passito o "Vallee d'Aoste" Nus Malvoisie Fletri, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica 1. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 comma l e 2 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati nella regione autonoma Valle d'Aosta. 2. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. 3. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" Arnad-Montjovet o "Vallee d'Aoste" Arnad-Montjovet e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 4. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. 4.a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave", e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%; b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della zona delimitata all'art. 3, comma 5. 5.a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus", e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art, 3, comma 6, composti dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%; b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie, e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della zona delimitata all'art. 3, comma 6. 6. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. 7. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 8. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. 8. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitgno Prie' blanc della zona delimitata all'art. 3, comma 9. 9. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" seguita da una indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rose' puo' essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve. Art. 3. Zone di produzione delle uve 1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" con le seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay e Mayolet comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise; in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine tertitoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m. s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 800 m s.l.m. Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della fraz. Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m. s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pre' Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m. 2.a) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise; in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise. In particolare la zona e' cosi' delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m. in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; b) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata dalla specificazione di vitigno Nebbiolo, comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet; in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; c) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata dalle specificazioni di vitigno Petit Rouge e Prëmetta comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Battea: Chatillon, Pontey, Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise; in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Chambave, Verrayes, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m .s.l.m. 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e piu' precisamente: in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del torrente Valbona, nel comune di Donnas; in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.; 4. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Baltea: Hone, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet; in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verres, Challand-St. Victor e Montjovet. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Donnas e Hone e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Bard e Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m. 5) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" e "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica: Chatillon, Pontey, Chambave; in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Chatillon, Saint Denis, Chambave, Verrayes. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fenis tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m. 6. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" e "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica: Fenis; in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fenis e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fenis e Saint Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 650 m s.l.m.; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m 7. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni: in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed lntrod; in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve. In particolare la zona e' cosi delimitata: in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m; in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 m s.l.m, escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan. 8. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier e piu' precisamente: in destra orografica della Dora Baltea: comprende le localita' "Monbet" e "Bouse" confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la localita' Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin; in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea; 9. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle. In particolare la zona e' cosi' delimitata: in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pre' Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1300 m s.l.m. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione purche' situati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione. Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve. La regione autonoma Valle d'Aosta pua' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche dell'uva. E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale appassimento, devono essere le seguenti:
===================================================================== | |Titolo alcolometrico vol. Vini |Resa uva/ha (qIi)| nat. minimo ===================================================================== "Valle d'Aosta Müller | | Thurgau" o "Vallee | | d'Aoste Müller Thurgau" | 110 | 9.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Gamay" o| | "Vallee d'Aoste Gamay" | 120 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Pinot | | nero" o "Vallee d'Aoste | | Pinot noir" | 100 | 11.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Pinot | | grigio" o "Vallee d'Aoste| | Pinot gris" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Pinot | | bianco" o "Vallee d'Aoste| | Pinot blanc" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Chardonnay" o "Vallee | | d'Aoste Chardonnay" | 110 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Mayolet"| | o "Vallee d'Aoste | | Mayolet" | 100 | 11.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Petite | | Arvine" o "Vallee d'Aoste| | PetiteArvine" | 120 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Merlot" | | o "Vallee d'Aoste Merlot"| 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Fumin" o| | "Vallee d'Aoste Fumin" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Syrah" o| | "Vallee d'Aoste Syrah" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Cornalin" o "Vallee | | d'Aoste Cornalin" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Nebbiolo" o "Vallee | | d'Aoste Nebbiolo" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Petit | | rouge" o "Vallee d'Aoste | | Petit rouge" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Prëmetta" o "Vallee | | d'Aoste Prëmetta" | 100 | 10.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Donnas" | | o "Vallee d'Aoste Donnas"| 75 | 11.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Arnad-Montjovet" o | | "Vallee d'Aoste | | Arnad-Montjovev" | 80 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Chambave" o "Vallee | | d'Aoste Chambave" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Chambave" Moscato o | | "Vallee d'Aoste Chambave"| | Muscat" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nus" o | | "Vallee d'Aoste Nus" | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nus" | | Malvoisie o "Vallee | | d'Aoste Nus" Malvoisie" | 80 | 11.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta | | Torrette" o "Vallee | | d'Aoste Torrette" | 100 | 10,50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Enfer | | d'Arvier" o "Vallee | | d'Aoste Enfer d'Arvier" | 90 | 11.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Blanc de| | Morgex et de La Salle" o | | "Vallee d'Aoste Blanc de | | Morgex et de La Salle" | 90 | 9.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta" o | | "Vallee d'Aoste" bianco o| | blanc" | 120 | 9.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta" o | | "Vallee d'Aoste", rosso o| | rouge, rosato o rose', | | novello o nouveau | 120 | 10.00% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Chambave| | "Moscato Passito o | | "Vallee d'Aoste Chambave"| | Muscat Fletri | 100 | 10.50% --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nus" | | Malvoisie Passito o | | "Vallee d'Aoste Nus" | | Malvoisie Fletri | 80 | 11.00%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Ai limiti massimi di produzione per ettaro sopra elencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve. Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi di cui sopra, ma non oltre il 20 %, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste". Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita. La regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto da emanarsi annualmente nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione. Art. 5. Norme per la vinificazione 1. La vinificazione del vino "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir" puo' essere effettuata anche in bianco. 2. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Novello" o "Vallee d'Aoste Nouveau" e' riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui all'art. 3 e deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve. 3. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" Müller Thurgau", "Pinot grigio" o "Pinot gris", "Pinot Bianco" o "Pinot blanc", "Chardonnay", "Petite Arvine", "Blanc de Morgex et de La Salle", accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive e' riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite. Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall'art, 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la resa di uva in vino del 50 per cento e devono inoltre assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro per la denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni. Per i vini Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive, non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. 4. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie passito o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie fletri e "Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito o "Valle d'Aoste Chambave" Muscat fletri, e' riservata ai vini derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o a ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. Per la produzione di detti vini non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del primo dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. 5. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste: Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e Enfer d'Arvier accompagnata dalla menzione superiore o superieur e' riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado (alcolico) superiore a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di un grado (alcolico) superiore a quella prevista dal seguente art. 6, qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal presente articolo. 6. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux" puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prie' Blanc e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 8 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi. La produzione dello spumante "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle spumante" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux" e' consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi "extra brut", "brut" e "demi-sec". 7. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" devono essere le seguenti: "Valle d'Aosta Müller Thurgau" o "Vallee d'Aoste Müller Thurgau" 70%; "Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" 70%; "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir" 70%; "Valle d'Aosta Pinot grigio" o "Vallee d'Aoste Pinot gris" 70%; "Valle d'Aosta Pinot bianco" o "Vallee d'Aoste Pinot blanc" 70%; "Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay" 70%; "Valle d'Aosta Mayolet" o "Vallee d'Aoste Mayolet" 70%; "Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste Petite Arvine" 70%; "Valle d'Aosta Merlot" o "Vallee d'Aoste Merlot" 70%; "Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" 70%; "Valle d'Aosta Syrah" o "Vallee d'Aoste Syrah" 70%; "Valle d'Aosta Cornalin" o "Vallee d'Aoste Cornalin" 70%; "Valle d'Aosta Nebbiolo" o "Vallee d'Aoste Nebbiolo" 70%; "Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste Petit rouge" 70%; "Valle d'Aosta Prëmetta" o "Vallee d'Aoste Prëmetta" 70%; "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" 70%; "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o `Vallee d'Aoste" Arnad-Montjovet 70%; "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" 70%; "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat 70%; "Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat Fletri 40%; "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" 70%; "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie 70%; "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie Passito o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie Fletri 40%; "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" 70%; "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" 70%; "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" 70%; Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste". Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita. 8. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia.
===================================================================== Vino |Mesi di affinamento ===================================================================== "Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste | Pinot noir" (vinificazione in rosso) | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Mayolet" o "Vallee d'Aoste | Mayolet" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Merlot" o "Vallee d'Aoste | Merlot" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Syrah" o "Vallee d'Aoste Syrah" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Cornalin" o "Vallee d'Aoste | Cornalin" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nebbiolo" o "Vallee d'Aoste | Nebbiolo" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste | Petit rouge" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste | Donnas" | 24 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Donnas" superiore o "Vallee | d'Aoste Donnas" superieur | 30 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee | d'Aoste" | --------------------------------------------------------------------- Arnad-Montjovet" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" superiore o | "Vallee d'Aoste" Arnad-Montjovet" superieur | 12 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste | Chambave" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Chambave" superiore o "Vallee | d'Aoste Chambave" superieur | 8 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Nus" superiore o "Vallee d'Aoste| Nus" superieur | 8 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste | Torrette" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Torrette" superiore o "Vallee | d'Aoste Torrette" superieur | 8 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee | d'Aoste Enfer d'Arvier" | 5 --------------------------------------------------------------------- "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" superiore o | "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" superieur | 8
Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" possono essere immesse sul mercato a partire dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia. A decorrere dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas", deve essere di almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno. A decorrere dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas" accompagnato dalla menzione superiore o superieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12 in botti di legno. 9. La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto e' consentita purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 10. Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia e' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione, fatta eccezione per il "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle ", che dovra' essere vinificato e eventualmente affinato, prima dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione prevista all'art. 3, comma 9. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. l all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Valle d'Aosta Müller Thurgau" o "Vallee d'Aoste Müller Thurgau" colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli; odore: intenso, gradevole, aromatico; sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" colore: rosso rubino vivo; odore: fruttato, intenso, caratteristico; sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir" (vinificazione in rosso) colore: rosso rubino tendente al granato piu' o meno intenso; odore: fruttato, persistente; odore: fruttato, persistente; sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Pinot grigio" o "Vallee d'Aosta Pinot gris" colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati; odore: profumo caratteristico molto intenso; sapore: gradevole, armonico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Pinot bianco" o "Vallee d'Aoste Pinot blanc" colore: giallo paglierino brillante; odore: profumo caratteristico, elegante; sapore: gradevole, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay" colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato, caratteristico; sapore: sapido, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Mayolet" o "Vallee d'Aoste Mayolet" colore: rosso rubino tendente al granato; odore: fine e delicato; sapore: morbido con retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18g/l. "Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste Petite Arvine" colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: fine, fruttato, elegante; sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Merlot" o "Vallee d'Aoste Merlot" colore: rosso rubino intenso; odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: asciutto, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; odore: caratteristico di spezie; sapore: austero con fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Syrah" o "Vallee d'Aoste Syrah" colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico di spezie; sapore: armonico, con sensazioni speziate; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Cornalin" o "Vallee d'Aoste Cornalin" colore: rosso rubino; odore: intenso, caratteristico; sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Nebbiolo" o "Vallee d'Aoste Nebbiolo" colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: fine, caratteristico; sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste Petit rouge" colore: rosso rubino; odore: di rosa selvatica, caratteristico; sapore: vellutato, mediamente corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Prëmetta" o "Vallee d'Aoste Prëmetta colore: cerasuolo con riflessi rosati; odore: fine, intenso, caratteristico; sapore: leggermente tannico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: fine, caratteristico, speziato; sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" colore: rosso rubino con riflessi granata; odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato; sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" colore: rosso rubino; odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola; sapore: sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat colore: giallo paglierino; odore: intenso, caratteristico di moscato; sapore: fine, delicato, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" colore: rosso intenso con riflessi granata; odore: vinoso, intenso, persistente; sapore: vellutato, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie colore: giallo dorato con riflessi ambrati; odore: caratteristico, molto intenso; sapore: gradevole, armonico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 19 g/l. "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" colore: rosso rubino; odore: profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente a mandorlarsi; sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" colore: rosso granata piuttosto intenso; odore: delicato con bouquet caratteristico; sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Selle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna; sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l. Valle d'Aosta" bianco o "Vallee d'Aoste blanc" colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdini o dorati; odore: fresco, gradevole, caratteristico; sapore: fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l. "Valle d'Aosta" rosso e rosato o "Vallee d'Aoste" rouge et rose' colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione; odore: vinoso, fresco, caratteristico; sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir" (vinificazione in bianco) colore: paglierino intenso o leggermente rosato; odore: fruttato, persistente; sapore: armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. "Valle d'Aosta Novello o "Vallee d'Aoste Nouveau" colore: rosso rubino con sfumature violacee; odore: fruttato, persistente; sapore: armonico, fresco, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat fletri colore: giallo oro tendente all'ambrato; odore: intenso, caratteristico di moscato; sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol. di cui almeno il 13 % vol. svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 26 g/l. "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie passito o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie fletri colore: giallo ramato intenso; odore: gradevole, intenso; sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 14 % vol. svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25 g/l. "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux" spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino scarico; odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito; sapore: tipico, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l. "Valle d'Aosta" Müller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o "Vallee d'Aoste" Müller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle Vendange tardive colore: giallo dorato; odore: gradevole, delicato, caratteristico; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; titolo alcolometrico volumico naturale: 12% per la denominazione Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle; 13% per la denominazione Vallee d'Aoste Müller Thurgau; 15% per le altre denominazioni. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare un lieve sentore di legno. Art. 7. (Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento) I vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat e "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione "passito" o "fletri". In sede di designazione dei vini "Valle d'Aosta" o "Valiee d'Aoste" accompagnati da una menzione, le stesse devono figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura ed il nome geografico principale. In ogni caso le predette menzioni geografiche, le indicazioni di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste". Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" vendemmia tardiva o "Vallee d'Aoste" vendange tardive deve essere indicata anche la denominazione di origine da cui discendono. Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare. E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste e' ammessa la menzione "vigna" o "vigne" o "clos" purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti. Alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore" o "viticulteur" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia. Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma Valle d'Aosta (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4). Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona, renana o similari oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. |
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