IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Melissa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dall'assessorato all'agricoltura della regione Calabria intesa ad ottenere modifiche all'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato; Viste le numerose istanze di aziende intese ad ottenere la possibilita' di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Melissa" fuori della zona di produzione, in deroga alle disposizioni del disciplinare di produzione allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979; Vista la proposta formulata dalla commissione regionale delegata per la regione Calabria, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, alla quale era stato dato incarico di svolgere la relativa istruttoria; Visto il parere favorevole del sopra citato Comitato nazionale sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Melissa" formulato nella riunione del 24 e 25 luglio 2002; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Melissa", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico 1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Melissa" annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 sono abrogati e sostituiti dal testo di seguito riportato: "Le operazioni di vinificazione, nonche' di conservazione e di invecchiamento, dei vini a denominazione di origine controllata "Melissa possono essere effettuate oltre che all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare, anche nei comuni limitrofi di Ciro', Ciro' Marina e Crucoli, tutti in provincia di Catanzaro". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2002 Il direttore generale: Ambrosio |