Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 1 agosto 2002 |
Aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. (Deliberazione n. 152/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 agosto 2002, Premesso che: con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato); il titolo 2, sezione 1, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 12, comma 12.1, del testo integrato prevede che l'Autorita' aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti tariffarie p1 e p3 applicando: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) limitatamente agli elementi p1(disMT), p1(disBT), p3(disMT), p3(disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti 4 recuperi di qualita' del servizio; il titolo 2, sezione 2, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori di energia elettrica; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 18, comma 18.1, del testo integrato prevede che l'Autorita' aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente CTR di cui all'art. 14, comma 14.1, lettera a), del testo integrato, la componente del corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i produttori di cui all'art. 16, comma 16.1, del testo integrato e la componente del corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera b), del testo integrato, applicando i parametri di cui al precedente alinea, lettere a), b), c) e d); il titolo 3, sezione 2, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato titolari di contratti per l'utenza domestica in bassa tensione; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 24, comma 24.1, del testo integrato prevede che l'Autorita' aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti, o1 o2 e o3 applicando i parametri di cui al secondo alinea delle premesse, lettere a), b), c) e d), nonche', limitatamente agli elementi o3 (disMT) e alla componente o2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio; gli articoli 12, comma 12.2, 18, comma 18.2 e 24, comma 24.2, del testo integrato dispongono che, per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti per il servizio di trasporto sia pari al 4%; l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determini con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in data 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto 25 giugno 1999) ha determinato l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto 25 giugno 1999; il decreto 24 aprile 2001; il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001 recante approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: la disciplina del mercato elettrico); Visti: la deliberazione n. 202/99; la delibera dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 156/01; il testo integrato; la delibera n. 309/01; il documento per la consultazione 4 aprile 2002; Considerato che: con lettera in data 21 agosto 2001 (prot. AD/P/20010224, prot. Autorita' n. 16980 del 28 agosto 2001), il Gestore della rete ha inviato al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita', ai titolari di parti della rete di trasmissione nazionale, alle imprese distributrici di energia elettrica e ad alcune associazioni rappresentative di interessi di operatori ed utenti del settore dell'energia elettrica una proposta avente ad oggetto, sul presupposto di esigenze di servizio della rete di trasmissione nazionale ed al fine del miglioramento della gestione operativa della stessa, una variazione dell'ambito della rete medesima attraverso l'inclusione di infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica in alta ed altissima tensione non facenti parte di reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti senza obbligo di connessione di terzi), nonche' di alcune tratte di reti di distribuzione; con nota in data 28 novembre 2001 (prot. Autorita' PR/M01/3114), l'Autorita' ha richiesto al Ministro delle attivita' produttive chiarimenti in ordine alle modalita' attraverso le quali la variazione d'ambito proposta dal Gestore della rete potesse perfezionarsi; con nota in data 5 febbraio 2002 (prot. 202211, prot. Autorita' n. 2838 del 12 febbraio 2002), il Ministro delle attivita' produttive ha espresso un avviso favorevole in ordine alla proposta di variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale formulata dal Gestore della rete evidenziando altresi', quanto alla decorrenza degli effetti di detta variazione, l'opportunita' di adottare una soluzione coerente con la disciplina delle modalita' di adeguamento delle componenti tariffarie e di differire comunque l'inclusione delle reti di distribuzione alla data in cui l'intero sistema tariffario sara' rivisto, vale a dire dal prossimo periodo regolatorio; peraltro, il Ministro delle attivita' produttive, nella nota di cui al precedente alinea, ha altresi' espresso l'intendimento di meglio disciplinare, per il futuro, attraverso una nuova procedura che preveda un esplicito assenso dello stesso Ministro e dell'Autorita', gli eventuali aggiornamenti della rete di trasmissione che si sostanzino nell'inclusione di infrastrutture esistenti; con lettera in data 30 maggio 2002 (prot. Autorita' n. PB/M02/2059/mr-mc) l'Autorita' ha richiesto al Gestore della rete i dati aggiornati relativi alla proposta di variazione d'ambito della rete di trasmissione nazionale; con lettera in data 4 luglio 2002 (prot. AD/P2002000182, prot. Autorita' n. 14055 del 5 luglio 2002), il Gestore della rete ha fornito i dati aggiornati di cui al precedente alinea; al fine di garantire la coerenza delle sopra indicate determinazioni in ordine alla variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale con la disciplina delle modalita' di adeguamento delle componenti tariffarie di cui al testo integrato, dette variazioni debbono avere effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2003 e conseguente rilevanza ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto dovuti a partire dal medesimo anno; con nota in data 20 luglio 2002 (prot. Autorita' n. RNC/ac/11), l'Autorita' ha manifestato al Ministro delle attivita' produttive l'esigenza che lo stesso adotti un provvedimento che dia formalmente corso alla variazione di ambito della rete di trasmissione nazionale proposta dal Gestore della rete, nonche' l'opportunita' di adeguare comunque, nelle more di tale atto, le componenti tariffarie del servizio di trasporto a valere sull'anno 2003 a copertura dei costi riconosciuti di tali reti secondo i dati aggiornati comunicati dal Gestore della rete di cui al precedente alinea; Considerato che: con delibera 21 dicembre 2001, n. 309/01 (di seguito: delibera n. 309/01), l'Autorita' ha autorizzato l'adesione del Gestore della rete all'accordo "ETSO - Cross Border Trade - Clearing and settlement agreement" (di seguito: l'accordo) riconoscendo, altresi', la copertura degli oneri che l'accordo pone a carico del Gestore della rete attraverso l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica; con lettera in data 27 marzo 2002 (prot. AD/P2002000080, prot. Autorita' n. 6836 del 29 marzo 2002) il Gestore della rete ha comunicato di aver formalizzato l'adesione all'accordo conformemente a quanto disposto dalla delibera n. 309/01; con lettera in data 10 giugno 2002 (prot. Autorita' PB/M02/2142/mr) l'Autorita' ha richiesto al Gestore della rete, a conferma della stima degli oneri sulla base della quale era stata autorizzata l'adesione all'accordo con delibera n. 309/01, informazioni circa l'ammontare previsto dell'onere che l'accordo pone a carico del Gestore della rete per l'anno 2002 al fine del reperimento delle risorse per la copertura del medesimo a mezzo dei corrispettivi del servizio di trasporto per l'anno 2003; con lettera in data 27 giugno 2002 (prot. AD/P2002000 139, prot. Autorita' n. 13778 del 1 luglio 2002) il Gestore della rete ha indicato un'ammontare previsionale dell'onere di cui al precedente alinea per l'anno 2002 pari a 15,5 milioni di euro; Considerato che: l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99) prevede che le imprese distributrici hanno diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalita' in un conto istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico; l'art. 9 della deliberazione n. 202/99 prevede che a partire dall'anno 2001 le imprese distributrici che operano in ambiti territoriali a cui siano stati assegnati i livelli tendenziali di continuita' possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento; per l'anno 2003 e' previsto un consistente incremento rispetto all'anno 2002 dei costi riconosciuti per recuperi di continuita' del servizio positivi; Considerato che: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, supplemento ordinario n. 125 (di seguito: decreto 24 aprile 2001) determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi; l'art. 9, comma 9.1, del decreto 24 aprile 2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al precedente alinea, con le modalita' di cui all'art. 8 del medesimo decreto, possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorita'; con delibera 11 luglio 2001, n. 156/01, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto 24 aprile 2001; e che in data 4 aprile 2002 l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione recante "Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti 24 aprile 2001 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002); Considerato che: il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT e' stato fissato, per il periodo giugno 2001-maggio 2002 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,5%; al fine di garantire la copertura dei costi riconosciuti delle reti oggetto della sopra richiamata proposta di variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, si deve procedere ad aggiornare le componenti tariffarie dei corrispettivi per il servizio di trasporto a valere sull'anno 2003, mediante l'adeguamento tariffario basato sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo, nonche' dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, secondo quanto previsto dagli articoli 12, 18 e 24 del Testo integrato e che analoga determinazione deve essere adottata al fine di garantire la copertura dell'onere in capo al Gestore della rete conseguente all'adesione all'accordo; l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che la misura del corrispettivo dell'Acquirente unico sia tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica e che tale corrispettivo debba essere determinato dall'Autorita' tenuto conto del quadro di evoluzione del sistema con l'avvio del sistema delle offerte; dai dati di continuita' del servizio relativi all'anno 2001 comunicati all'Autorita' dagli esercenti emerge un miglioramento dei livelli di continuita' del servizio rispetto ai valori precedenti, tale da dare luogo a corresponsioni a favore delle imprese distributrici al fine del riconoscimento di costi a fronte dei recuperi di continuita' del servizio conseguiti nel biennio 2001-2002; e' prevedibile che, nel corso dell'anno 2002, si verifichino ulteriori recuperi di continuita' del servizio positivi, il cui accertamento ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel corso dell'anno 2003, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati all'Autorita' dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99; e' prevedibile che, nel corso dell'anno 2002, si verifichino anche recuperi di continuita' del servizio negativi e che le penalita' a carico delle imprese distributrici a fronte ditali recuperi non siano sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno per il riconoscimento di costi per i recuperi positivi di cui al precedente alinea; l'Autorita', nel documento per la consultazione 4 aprile 2002, ha proposto i criteri per il parziale riconoscimento alle imprese distributrici a valere sui corrispettivi per i clienti finali dei costi sostenuti per la realizzazione delle misure e degli interventi realizzati conformemente alle disposizioni del decreto 24 aprile 2001 e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto; Ritenuto che sia opportuno disporre: con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, il riconoscimento dei costi derivanti dalla variazione dell'ambito della rete medesima oggetto della sopra richiamata proposta del Gestore della rete, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro delle attivita' produttive, del provvedimento volto alla modificazione del vigente ambito, fissato con il decreto 25 giugno 1999; con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dell'onere posto in capo al Gestore della rete per l'adesione all'accordo, un aumento dei costi riconosciuti per l'anno 2003 a copertura degli esborsi cui il Gestore della rete sara' tenuto nell'anno 2002; con riferimento all'anno 2003, la determinazione del corrispettivo per il funzionamento dell'Acquirente unico con successivo provvedimento dell'Autorita'; con riferimento alle componenti p1(disMT), p2(disBT), p3(disMT), p3(disBT) dell'opzione tariffaria TV1 e agli elementi o3(disMT) e alla componente o2 della tariffa D1, un consistente aumento dei costi riconosciuti per l'anno 2003 rispetto ai valori dell'anno 2002 derivanti da recuperi di continuita' del servizio complessivamente positivi e dal riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in alcuni ambiti territoriali per il mantenimento di livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, al netto delle prevedibili penalita' derivanti da recuperi di continuita' del servizio negativi, fissato pari a 110 milioni di euro per l'anno 2003, ovvero maggiore del 50% rispetto al valore riconosciuto per l'anno 2002; con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dei costi di trasporto sulla rete di distribuzione, un aumento dei costi riconosciuti derivanti dalle misure e dagli interventi conformi alle disposizioni del decreto del 24 aprile 2001 e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, fissato prudenzialmente pari a circa 10 milioni di euro per l'anno 2003; l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione agli interventi di cui al precedente alinea; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni riportate e richiamate nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato). 1.2 Le disposizioni dei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003. |
| Art. 2. Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto per l'anno 2003 2.1 La tabella 1 dell'allegato n. 2 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 1 allegata al presente provvedimento. 2.2 La tabella 6 dell'allegato n. 2 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 6 allegata al presente provvedimento. 2.3 La componente di cui al comma 16.1 del Testo integrato e' fissata pari a 0,0253 centesimi di euro/kWh. 2.4 La componente di cui al comma 17.1, lettera b), del Testo integrato e' fissata pari a 0,0407 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 3. Aggiornamento delle componenti tariffarie della tariffa D1 per l'anno 2003 3.1 La tabella 9 dell'allegato n. 2 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 9 allegata al presente provvedimento. |
| Art. 4. Aggiornamento degli importi destinati al conto oneri per recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2003 4.1 La tabella 14 dell'allegato n. 2 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 14 allegata al presente provvedimento. |
| Art. 5. Modificazioni del testo integrato 5.1 All'art. 1.1 del testo integrato, dopo la definizione di decreto 22 dicembre 2000, e' aggiunta la seguente definizione: "decreto 24 aprile 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001". 5.2 Nella parte III, titolo 2, sezione 1, del testo integrato, e' inserito un art. 38.1 formulato come segue: "Articolo 38.1 (Esazione degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica) - 38.1.1. Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 14.1 di cui all'allegato n. 2". 5.3 All'art. 40, comma 40.1, e' inserita una lettera 1) formulata come segue: "l) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli importi di cui al comma 38.1.1" - 5.4 Nella parte III, titolo 2, sezione 2 e' inserito un art. 45.l formulato come segue: "Articolo 45.1 (Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica). - 45.1.1. Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e' utilizzato per il finanziamento a favore degli esercenti per la realizzazione di interventi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il decreto 24 aprile 2001". |
| Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 6.1 Con efficacia dal 1 gennaio 2002 la tabella 13 dell'allegato n. 2 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 13 allegata alla presente delibera. 6.2 Il Testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui al comma 6.1 del presente provvedimento, e' pubblicato nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it). 6.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della pubblicazione. Milano, 1 agosto 2002 Il presidente: Ranci |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 41 a pag. 42 della G.U. <---- |
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