IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere per l'anno 2002 per le acque dei laghi Sirio e Avigliana, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro "pH"; Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte; Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita' stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 marzo 2002. Decreta: Art. 1. Il valore limite del parametro "pH" di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio e lago Grande di Avigliana per il solo anno 2002, a 9,5. Roma, 5 luglio 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |