IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere per le acque del lago Trasimeno, la deroga per l'anno 2002 al valore limite per il parametro "trasparenza", stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria; Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita' stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 22 marzo e del 18 giugno 2002. Decreta: Il valore limite del parametro "trasparenza" di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno per il solo anno 2002 a 0,5 m. Roma, 8 agosto 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |