IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la richiesta della regione Sardegna volta ad ottenere per l'anno 2002 per le acque prospicienti la spaggia del Poetto, localita' Cagliari-Quartu S. Elena, la deroga al valore limite del parametro "trasparenza", stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Sardegna; Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita' stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 17 aprile 2002. Decreta: Il valore limite del parametro "trasparenza" di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, per le acque di balneazione prospicienti la spiaggia del "Poetto", localita' Cagliari-Quartu S.Elena, viene fissato in "0" m, dall'inizio del periodo di campionamento (1 aprile 2002) fino al quindicesimo giorno successivo al completamento delle operazioni di ripascimento della spiaggia "Poetto", e in "0,50" m per il restante periodo della stagione balneare 2002. Roma, 5 luglio 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |