Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 agosto 2002
Modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Considerato che e' necessario fornire ulteriori indicazioni per la gestione nazionale dei pagamenti aggiuntivi previsti nell'ambito del regime di premio alla pecora e alla capra disciplinato dal regolamento CE 2529/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 e dal regolamento CE 2550/2001 della Commissione del 20 dicembre 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Decreta:
Art. 1.
Le dotazioni finanziarie di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2529/2001, che per l'Italia ammontano a 6,920 milioni di euro, sono distribuite a favore degli allevatori che dispongano di almeno 50 diritti al premio e per un numero di capi non superiore ai diritti individuali in loro possesso, purche' aderenti ad associazioni costituite ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
dispongano di un disciplinare di produzione con il quale si definisca la programmazione volta al miglioramento della produzione della carne ovina e che venga espressamente indicata la linea di controllo sia da parte dell'associazione stessa che dell'Organismo terzo indipendente riconosciuto ai sensi della norma EN 45011 incaricato della verifica del contenuto del disciplinare;
dispongano di un disciplinare di produzione con il quale si definisca la procedura di identificazione del bestiame anche attraverso il sistema elettronico, e di tracciabilita' delle carni ovine e che venga espressamente indicata la linea di controllo sia da parte dell'associazione stessa che dell'Organismo terzo indipendente riconosciuto ai sensi della norma EN 45011 incaricato della verifica del contenuto del disciplinare.
 
Art. 2.
Il produttore che intende partecipare al regime di aiuto di cui al presente decreto deve farne esplicita richiesta sulla domanda di premio di cui all'art. 4 del regolamento CE 2529/2001. Tuttavia per l'anno 2002 il produttore deve compilare una richiesta secondo il facsimile allegato I e presentarla all'AGEA entro le ore 18 del 15 settembre 2002.
Le associazioni di cui al preedente art. 1 trasmettono annualmente alle regioni che hanno provveduto al loro riconoscimento gli elenchi degli allevatori aderenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Tali elenchi devono essere trasmessi alle regioni entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno; le regioni, dopo aver preso visione dell'elenco trasmesso dalle associazioni, lo inviano all'AGEA entro il 10 febbraio successiva.
Tuttavia, per l'anno 2002, i predetti elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 1 settembre alle regioni ed entro e non oltre il 30 settembre all'AGEA.
Nei suddetti elenchi, da compilare sulla base del fac-simile allegato II, vidimati dalle regioni interessate, vanno evidenziati i seguenti elementi:
la ragione sociale dell'azienda;
il codice aziendale;
il codice fiscale;
la partita IVA.
 
Art. 3.
Il pagamento aggiuntivo per singolo capo puo' essere corrisposto solo per la pecora cosi come definita all'art. 3, lettera c), del regolamento CE 2529/2001: "femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di eta'".
La pecora deve rispondere alla predetta definizione entro il periodo di detenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento 2550/2001, ed essere corettamente identificata e registrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996.
L'importo da corrispondere per pecora e' fissato entro il limite massimo di Euro 3,5 per l'attuazione del/dei disciplinari di cui all'art. l del presente decreto.
Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria va ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4 del regolamento CE 2529/2001.
 
Art. 4.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni devono inviare all'AGEA copia della certificazione di conformita' rilasciata alle associazioni dall'arganismo terzo incaricato del controllo.
L'AGEA dopo aver espletato i controlli amministrativi provvede ad effettuare i pagamenti entro i termini prescritti dall'art. 6 del regolamento CE 2529/2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2002
II Ministro: Alemanno
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 28 e pag. 29 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 30 della G.U. <----
 
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