Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento".
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento.
Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
 
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualita'.
L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita' alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 quintali per tutte le varieta'.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento bianco" e "Trento rosato", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00% vol ed alla tipologia "Trento riserva" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.
Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.
 
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.
Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.
 
Art. 6.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo piu' o meno carico;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore: vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Rosato:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%vol;
acidita' totale minima: 5,0g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Riserva:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino carico dorato;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco.
 
Art. 7.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare l'annata di produzione delle uve.
Il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento", &60;bianco&62; ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti puo', ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.
Per il vino spumante "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.
Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
 
Art. 8.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" possono lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5 solo dopo essere stati confezionati per il consumo.
 
Art. 9.
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
 
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