Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 31 luglio 2002
Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'Organismo I & S, Ingegneria e sicurezza S.r.l., in Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la direttiva 95/16/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori ed in particolare l'art. 2, comma 4, concernente la facolta' degli Stati membri di stabilire le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000 ed in particolare l'art. 3, comma 1, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della societa' I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - con sede in via Ischia, n. 16 - 39100 Bolzano;
Vista la formale segnalazione di comportamento non conforme all'allegato VII della direttiva 95/16/CE, cosi' come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999, da parte dell'organismo notificato I & S - Ingegneria e sicureza S.r.l. - 39100 Bolzano, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 marzo 2002, prot. N. 787.157;
Vista la nota del 3 aprile 2002, prot. n. 787.198, con cui questo Ministero, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, ha chiesto copia dell'intero carteggio relativo ad una specifica prestazione effettuata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, sull'ascensore elettrico marca Lenzi - matricola n. 282;
Vista la nota di risposta inviata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 15 aprile 2002, prot. n. IS/136/2002, acquisita in atti di questo Ministero in data 24 aprile 2002, prot. n. 787.237, in cui, tra la documentazione allegata, compare: 1) lettera di incarico del 3 gennaio 2001 da parte della societa' di manutenzione Lenzi S.p.a. all'organismo I & S - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano per l'effettuazione di "visite periodiche e straordinarie" ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, su impianti di ascensori affidati alla manutenzione della medesima Lenzi S.p.a.; 2) fattura n. 172.12.2001 del 4 dicembre 2001 emessa a nome della societa' Lenzi Group Service S.r.l. dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, concernente "n. 20 verifiche periodiche" su impianti di ascensori "ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99 e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999" nonche' "n. 9 visite straordinarie, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999", tra cui figura specificatamente la verifica straordinaria all'impianto, marca Lenzi, matricola n. 282, indicato nella segnalazione dell'11 marzo 2002 indirizzata a questo Ministero; 3) il decreto D.P.G.P. della provincia di Bolzano del 2 marzo 1999, n. 7; 4) il verbale di ispezione per "verifica straordinaria" ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, redatto dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 10 ottobre 2001, sull'impianto di ascensore elettrico marca Lenzi, matricola n. 282;
Vista la nota del 3 maggio 2002, prot. n. 787.270, con cui questo Ministero ha formalmente contestato all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, l'inosservanza dei criteri minimi di cui all'allegato VII, punto 1 e punto 2, della direttiva 95/16/CE, cosi' come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, comunicando, nel contempo, l'inizio del procedimento ai fini della revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE ed il nome del funzionario del Ministero responsabile del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990;
Vista la nota inviata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 28 giugno 2002, prot. n. IS/263/2002 acquisita in atti di questo Ministero in data 2 luglio 2002, prot. n. 787.418, con cui l'organismo, in sede di controdeduzioni, ha ribadito che il suo comportamento e' stato conforme alla normativa prevista dall'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, normativa che disciplinerebbe, a suo avviso, anche le verifiche periodiche e straordinarie di cui all'art. 13 e all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999;
Tenuto conto che con la nota in data 28 giugno 2002, l'organismo ha altresi' ribadito che il proprio operato e' conforme al "modus operandi" vigente nella provincia di Bolzano allegando, altresi', parere in merito dell'avvocatura della provincia autonoma di Bolzano in data 28 giugno 2002, prot. n. 3/RvG/42.05P-8209/4001, espresso su richiesta del direttore dell'ufficio tecnico della sicurezza della provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che il richiamo da parte dell'organismo dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n 7/99 a legittimazione dell'attivita' di verifica esercitata non e' pertinente, tenuto conto che detta normativa regolamenta esclusivamente l'attivita' di manutenzione dell'impianto di ascensore e le relative "verifiche di sicurezza";
Considerato altresi' che l'attivita' di verifica esercitata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. di cui alla segnalazione dell'11 marzo 2002 e' formalmente e sostanzialmente consistita in una verifica straordinaria di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, attivita' di verifica cui l'organismo e' abilitato per effetto dell'autorizzazione alla certificazione CE, ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999. rilasciata da questo Ministero e della conseguente notifica alla Commissione dell'Unione europea per l'espletamento delle relative procedure;
Rilevato inoltre, alla luce della documentazione acquisita, che l'affidamento di incarico di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano da parte della societa' di manutenzione Lenzi S.p.a., ha costituito una pratica sistematica e continuativa;
Considerato per quanto precede che l'attivita' di verifica straordinaria, ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, esercitata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. non e' in alcun modo riconducibile alla disciplina dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, atteso che, peraltro, la normativa statale concernente le verifiche periodiche e straordinarie, ex art. 13 ed art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e' stata adottata solo in data 30 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1999), e cioe' successivamente al D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99 gia' citato, emanato in data 2 marzo 1999;
Considerato che, nel caso di specie, l'esercizio di attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, su incarico da parte di ditta di manutenzione e' in violazione del disposto di cui all'Allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 95/16/CE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 concernente i "criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi" e che detto disposto costituisce principio giuridico di carattere generale da osservare nell'esercizio della loro attivita' di certificazione e di verifica, periodica e straordinaria, da parte degli organismi notificati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Articolo unico
E' revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., con sede in via Ischia, n. 16 - 39100 Bolzano, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2002
Il direttore generale: Visconti
 
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