Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2002 |
Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con riferimento all'art. 2 concernente l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei richiamati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, e successive modificazioni, concernente la sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, concernente la sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, recante la proroga al 30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei consorzi nonche' al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla gestione sperimentale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002, recante, anche per il consorzio costituito nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la proroga al 30 giugno 2002 della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia; Visto il regolamento CE 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 17/22 del 21 gennaio 2000, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Ritenuto opportuno affidare, in attuazione ai citati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, in via definitiva la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi nonche' la responsabilita' diretta della tutela della risorsa nello specchio acqueo antistante i singoli compartimenti marittimi creando altresi' organismi di coordinamento a livello nazionale; Considerata la necessita' di stabilire le linee guida comuni per l'espletamento della gestione da parte dei consorzi e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalita' di attuazione dei citati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 ai fini di una maggiore efficacia ed immediatezza dell'azione consortile; Sentito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella seduta del 31 luglio 2002; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, e' affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia, previa approvazione da parte della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura dei piani consortili di semina e di gestione di cui all'art. 3, comma 1, e della prima proposta di rideterminazione della flotta di cui all'art. 8, comma 2. 2. I consorzi assumono la denominazione di "Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi" con il conseguente aggiornamento della denominazione nello statuto. 3. I consorzi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano un programma per favorire l'adesione di tutte le imprese armatrici di unita' autorizzate al sistema "draga idraulica" e, limitatamente al Tirreno, anche al sistema "rastrello da natante" che, pur essendo iscritte nei compartimenti marittimi di cui al comma precedente, non abbiano gia' aderito al consorzio. |
| Art. 2. Organismi di coordinamento nazionale 1. Sono istituiti la Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi e il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di seguito indicati rispettivamente "Conferenza permanente" e "Comitato nazionale". 2. La Conferenza permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' costituita dai presidenti dei consorzi di cui all'art. 1, dai rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali di settore, da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dai presidenti dei comitati di cui decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 in premessa citati e dai rappresentanti delle regioni nel cui ambito territoriale sussistono i consorzi. 3. Il Comitato nazionale e' costituito dai responsabili degli istituti di ricerca di all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 che in sede di prima riunione eleggono il proprio coordinatore. 4. La Conferenza permanente attua il coordinamento di cui al comma 1 avvalendosi del parere scientifico del Comitato nazionale. 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura nomina il rappresentante di cui al comma 2 e convoca la prima riunione della Conferenza permanente e del Comitato nazionale. 6. In sede di prima riunione la Conferenza permanente e il Comitato nazionale stabiliscono i principi e le regole di funzionamento anche in ordine alla definizione delle linee giuda per i piani consortili di semina e di gestione. 7. La Conferenza permanente e il Comitato nazionale propongono il riequilibrio della flotta da pesca dei molluschi bivalvi secondo le modalita' di cui all'art. 8. |
| Art. 3. Tutela e gestione della risorsa 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun consorzio sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 oppure acquisito il parere del responsabile dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, definisce e trasmette, alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per le finalita di cui all'art. 1, comma 1, il primo piano annuale di semina e di gestione. 2. I successivi piani annuali sono trasmessi, entro il 30 giugno di ogni anno, al capo del compartimento marittimo, che provvede a renderlo pubblico ed efficace tramite apposita ordinanza, nonche' alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura e alla Conferenza permanente. 3. Il piano deve indicare le modalita' per attuare il ripopolamento delle zone ritenute idonee mediante la raccolta di novellame nelle zone in cui questo e' adeguatamente presente, le unita' armate dalle imprese di pesca associate da adibire alle operazioni programmate nonche' i tempi e/o gli areali per l'attuazione del riposo biologico. 4. Nel piano e' altresi' indicato per ciascun mese il quantitativo massimo di cattura di molluschi bivalvi distinti per specie ed ogni altra misura idonea a garantire lo sviluppo sostenibile dell'attivita' di pesca. 5. Il prodotto da semina, trasportato dall'unita' da pesca indicate nel piano di semina, non puo' essere confezionato in sacchi e, comunque, va scaricato nelle zone indicate e secondo le modalita' del piano prima del termine della semina o del rientro in porto. 6. Il prodotto da semina puo' essere richiesto ad altro consorzio e trasportato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, previo nulla osta del capo dei singoli compartimenti marittimi. 7. Limitatamente ai tempi e alle attivita' di semina, le unita' da pesca individuate dal consorzio possono) apporre, sul cestello della draga, ulteriori filtri per trattenere molluschi allo stato di novellame altrimenti non catturabile. I filtri vanno immediatamente rimossi al termine dell'attivita' di semina. 8. Nel caso in cui la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi necessitino di misure comuni a consorzi limitrofi, i rispettivi comitati di coordinamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in seduta congiunta, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero gia' membro di uno dei comitati, si costituiscono in autorita' sovraconsortile per l'individuazione delle misure comuni. 9. Le misure consortili integrative e/o modificative del piano ovvero ogni altra misura consortile o sovraconsortile di gestione e di tutela devono essere comunicate al capo del compartimento marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza e alla pubblicazione mediante affissione agli albi dei singoli compartimenti marittimi. 10. Fino alla data di entrata in vigore del piano di gestione e di semina, mediante l'ordinanza di cui al comma 1, vigono tutte le precedenti norme adottate in materia di gestione e tutela dei molluschi bivalvi ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 in premessa citati. 11. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni che assoggettano le imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi all'adeguamento alla nave tipo e al passaggio alla quinta categoria. |
| Art. 4. Autofinanziamento dei consorzi e fondo di solidarieta' nazionale 1. Ciascun consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina i criteri per l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attivita'. 2. I predetti criteri nonche' i tempi e le modalita' di revisione degli stessi devono essere recepiti nello statuto consortile. 3. Al fine di dotare la Conferenza permanente degli strumenti necessari a far fronte agli stati di crisi del comparto, con successivo atto normativo si provvedera' all'istituzione e alla disciplina di un Fondo di solidarieta' nazionale per il settore dei molluschi bivalvi. |
| Art. 5. Attivita' di controllo e vigilanza 1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali e' attribuita, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 963/1965, la qualifica e le funzioni di agente giurato previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo ed approvazione del prefetto competente. 2. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull'osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l'equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa. |
| Art. 6. Promozione e qualita' 1. I consorzi, costituendosi, ove ritenuto opportuno, in organizzazioni di produttori beneficiando delle disposizioni applicabili del regolamento CE 104/2000, individuano adeguate misure per promuovere il prodotto anche adottando, congiuntamente, una certificazione qualita' uniforme che, in applicazione delle norme vigenti in materia, garantisca la tracciabilita' del prodotto stesso nella filiera fino al consumatore finale. |
| Art. 7. Revoca 1. Il capo del compartimento marittimo, in caso di irregolare funzionamento del consorzio tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi corsortili di tutela e gestione razionale della risorsa oppure in caso di perdita di un numero di soci tale da ridurre la rappresentativita' del consorzio al di sotto del 51%, propone, sentito il Comitato di coordinamento e previa valutazione dello stato della risorsa da parte dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al Ministero delle politiche agricole e forestali la revoca della gestione. 2. Sulla proposta di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, puo' disporre la revoca dell'affidamento della gestione al consorzio provvedendo direttamente alla disciplina della pesca e della tutela dei molluschi bivalvi nel singolo compartimento. |
| Art. 8. Riequilibrio della flotta 1. La Conferenza permanente, fermo restando il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla draga idraulica, gia' fissato fino al 2008, ai sensi della legge n. 164/1998, con decreto ministeriale 21 luglio 1998 propone, sentito il Comitato nazionale, la rideterminazione, su base compartimentale, della distribuzione della flotta in misura eco-compatibile. 2. La prima proposta di rideterminazione e' formulata dalla Conferenza permanente, in sede di prima convocazione, sulla base delle risultanze scientifiche disponibili in materia. 3. La mancata formulazione della proposta di cui al comma 2 determina, in applicazione dell'art. 1, comma 1, la sospensione dell'affidamento in via definitiva ai consorzi nonche' l'attribuzione della rideterminazione ad un'autorita' appositamente costituita dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura. 4. La proposta di cui al presente articolo e le successive eventuali revisioni sono inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento normativo. 5. La rideterminazione si attua per trasferimento delle unita' dai compartimenti per i quali e' prevista la riduzione della flotta in seguito ad acquisizione della proprieta' o di quota di essa da parte di imprese di pesca gia' iscritte nei RIP dei compartimenti marittimi per i quali e' stabilita la possibilita' di aumento della flotta. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2002 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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