Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 luglio 2002 |
Riconoscimento dell'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denominata FOR - Frantoi oleari riuniti, in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge n. 88/1988 relativa alla norma sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 92242 del 1 dicembre 2000 con il quale si definiscono le finalita', le procedure e le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento da parte delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari; Visto l'atto del 23 ottobre 2001, del notaio Pennacchio, repertorio n. 25813, con il quale viene costituita l'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denomiata FOR - Frantoi oleari riuniti; Vista la nota del 18 aprile 2002 con la quale l'Unione nazionale frantoio oleari riuniti ha chiesto al MIPAF il riconoscimento ai sensi del suddetto decreto del Ministro n. 92242 del 1 dicembre 2000; Considerato che la documentazione allegata alla citata nota dimostra il possesso, da parte dell'Unione nazionale frantoi oleari riuniti, dei requisiti, imposti dal ricordato decreto del Ministro, per l'ottenimento del riconoscimento; Ritenuto pertanto che esistono le condizioni per la concessione del riconoscimento; Decreta: Art. 1. Ai fini di cui in premessa, viene riconosciuta l'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denominata FOR - Frantoi oleari riuniti, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101. |
| Art. 2. Il predetto riconoscimento ha durata triennale e potra' essere rinnovata, per uguale periodo di tempo, a condizione che al termine di tale periodo, l'associazione possa dimostrare di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1 dicembre 2000. |
| Art. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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