Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 maggio 2002, n. 188
Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Intervento finanziario per le attivita' di danza

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la commissione consultiva per la danza, di seguito definita "commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attivita' di danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti, gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: "3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeniali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1o deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio
1977.
- La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante
"Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita'
musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
16 settembre 1967.
- La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a
sostegno delle attivita' musicali" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10 aprile 1981.
- La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi
straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio
1982.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello
spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del
regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' di danza, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota
alle premesse.



 
Art. 2.
Criteri generali di attribuzione del contributo

1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;
c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'articolo 9, che svolgono anche attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici;
d) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;
e) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.
4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4.



Note all'art. 2:
- Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999.
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 1996.
- L'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante
"Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita'
musicali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
16 settembre 1967, dispone:
"L'art. 28. (Teatri di tradizione e istituzioni
concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti "teatri di
tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia,
Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di
Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale
di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di
Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia,
Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato
Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di
Sassari.
Sono riconosciute istituzioni
concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM
di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di
Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San
Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni
concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere,
agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano
nel territorio delle rispettive province.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita
la commissione centrale per la musica, puo' con proprio
decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione"
a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso
alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica
di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni
con complessi stabili o semistabili a carattere
professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi
di attivita'".



 
Art. 3.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, relativi agli anni per i quali e' richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.



Nota all'art. 3:
- L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, dispone:
"L'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".



 
Art. 4.
Criteri soggettivi di ammissione al contributo

1. Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' nel settore della danza, o che abbiano realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale, ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti della danza ammessi a contributo.
 
Art. 5.
Valutazione quantitativa

1. Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione.
2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. Per le attivita' di distribuzione e ospitalita' sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicita':
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;
b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Per l'attivita' di formazione professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.
6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'.
 
Art. 6.
Valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e' adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:
a) validita' del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) stabilita' pluriennale dell'impresa e continuita' del nucleo artistico;
d) coreografi impiegati;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;
g) rappresentazione di opere di autori viventi;
h) esecuzione dal vivo della parte musicale;
i) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;
l) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.



Nota all'art. 6:
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge
21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari
nel settore dei beni e delle attivita' culturali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
2000, dispone:
"L'art. 10. (Commissione consultiva per la danza). - 1.
La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1,
comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di danza. In particolare,
essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel
campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) unitamente alla commissione consultiva per la
musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b)
dell'art. 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del fondo
unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina,
con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del
medesimo fondo, sentito il comitato per i problemi dello
spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello
spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo
comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.".



 
Art. 7.
Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) il numero delle giornate lavorative;
c) gli incassi determinati dall'attivita' artistica;
d) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5;
e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
f) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.
5. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti, non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.
7. Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.



Note all'art. 7:
- Per l'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in nota
all'art. 3.
- L'art. 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:
"Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".



 
Art. 8.
Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8 e per percentuali superiori al limite previsto dell'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.
 
Art. 9.
Compagnie di danza

1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.
2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.
3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea.
 
Art. 10.
Soggetti di promozione e formazione del pubblico

1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attivita' possono essere svolte anche in non piu' di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non piu' di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all'articolo 2, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni;
b) un progetto di attivita' che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonche' le modalita' della formazione del pubblico;
c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.
4. Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.
5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.
 
Art. 11.
Esercizio teatrale e teatri municipali

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarita' dell'esercizio;
b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470;
c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.
3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.



Nota all'art. 11:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del
"Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' teatrali, in
corrispondenza agli stanziamenti del fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
1999.



 
Art. 12.
Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 3 e 7, sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.
2. Alla fondazione "Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con le modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.
 
Art. 13.
Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonche' alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi in stage, seminari, convegni, mostre e attivita' di laboratorio;
c) non svolgendo attivita' di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza;
d) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attivita' di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attributo sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:
a) a favorire, mediante attivita' da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attivita' interministeriali;
b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;
c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;
d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.



Nota all'art. 13:
- L'art. 1, quinto comma, della citata legge 14
novembre 1979, n. 589, dispone:
"L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita'
di cui al primo comma dell'art. 40 della legge
sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore
a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere
documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche
sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa
musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da
enti ed associazioni, volti a realizzare forme di
coordinamento organico e continuativo della produzione
musicale e della sua distribuzione ed iniziative di
carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro".
Note all'art. 16.
- Per il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 9 febbraio 2001, n. 167, si veda in nota alle
premesse.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 26 settembre 2001, n. 392 di adozione del
"Regolamento recante modifiche all'art. 8 del decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio
2001, n. 167, ed all'art. 8 del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191,
recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di
presentazione delle domande di ammissione ai contributi in
favore delle attivita' di danza e delle attivita' musicali"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2001, n.
253.



 
Art. 14.
Rassegne e festival

1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonche' allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica.
 
Art. 15.
Ulteriori attivita' di danza

1. Le risorse riservate alle ulteriori attivita' di danza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
 
Art. 16.
Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
 
Art. 17.
Disposizioni transitorie

1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda e' fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi a contributo anche se effettuano un minimo di quindici giornate recitative e di trecento giornate lavorative.
3. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, possono essere finanziate iniziative distributive svolte, ancorche' non in esclusiva, da soggetti che abbiano gia' ricevuto contributi ai sensi degli articoli 17, commi 3, 9 e 10, della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, ove siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2;
4. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la meta' nelle regioni di cui all'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999.
5. Limitatamente all'anno 2002, non si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2002

Il Ministro: Urbani

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 385

Comunicato del ministero
per i beni e le attivita' culturali

"Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, lettera c), del presente regolamento, si trovano sul sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo www.spettacolo.beniculturali.it. Il "percorso e' il seguente:
1) direzione generale spettacolo dal vivo;
2) come fare per ...;
3) modulistica;
4) attivita' di danza".



Note all'art. 17:
- La circolare 5 dicembre 1994, n. 10 e' pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1995, n. 16,
- Per il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio
del 21 giugno 1999, si veda in nota all'art. 2.



 
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