Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 febbraio 2002 |
Criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (Esercizio finanziario 2001) |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 contenente, tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 che ha dettato il regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al predetto articolo 96, in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data 20 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001, registro n. 4, foglio n. 345, riguardante la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 6 del predetto decreto ministeriale 20 marzo 2001 riguardante la ripartizione delle quote destinate alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per la concessione di contributi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali nella misura di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per l'anno 2000 e lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49) per l'anno 2001; Visto l'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate all'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale sono ripartite per l'esercizio 2000 nella misura dell'80% per l'acquisto di autoambulanze e nella misura del 20% per l'acquisto di beni strumentali e per gli esercizi 2001 e successivi nella misura dell'80% per l'acquisto di autoambulanze, nella misura del 15% per l'acquisto di beni strumentali e nella restante misura del 5% per l'acquisto, da parte di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche; Visto il provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del 21 gennaio 2002 con il quale e' stata nominata la commissione per l'esame e la valutazione delle richieste di contributo pervenute ai sensi del citato decreto 28 agosto 2001, n. 388; Visto il parere dell'Ufficio legislativo del ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo alle modalita' applicative delle disposizioni contenute nel citato regolamento di cui al D.M. in data 28 agosto 2001, n. 388; Visto il verbale del 31 gennaio 2002 redatto dalla Commissione esaminatrice a conclusione dell'esame e della valutazione delle richieste di contributo relative agli acquisti effettuati negli anni 2000 e 2001; Rilevato che sono state dichiarate ammissibili per l'anno 2001 richieste di contributo complessivamente per lire 85.682.919.393 (euro 44.251.534,85) ripartiti in lire 52.806.507.244 (euro 27.272.284,98) per l'acquisto di autoambulanze, lire 30.460.063.727 (euro 15.731.310,05) per l'acquisto di beni strumentali e lire 2.416.348.422 (euro 1.247.939,81) per l'acquisto, da parte di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il quale prevede che il contributo puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili; Rilevato che sulla base delle domande di contributo dichiarate ammissibili la Commissione esaminatrice ha provveduto a determinare le percentuali del prezzo dei beni acquistati ammessi al rimborso nella misura del 22,7244720892805% per le autoambulanze, nella misura del 7,38672124964038% per i beni strumentali e nella misura del 31,0385701487217% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il quale prevede che la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e Bolzano viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali; Visto infine l'art. 7 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il quale prevede che la comunicazione dell'esito dell'esame delle domande venga data con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali contenente l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso;
Decreta: Art. 1. Nell'ambito della quota di 7.746.853.49 euro (lire 15.000.000.000) del Fondo nazionale per le politiche sociali, destinata alla concessione di contributi per gli acquisti, effettuati nel corso dell'anno 2001, di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, sono accolte le domande relative alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'Allegato 1), contenente per ciascuna il relativo contributo concesso. |
| Art. 2. Come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 sono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano le quote di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali, onde consentire alle medesime l'erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'Allegato 2, contenente per ciascuna il relativo contributo concesso. |
| Art. 3. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale beneficiarie dei contributi sono tenute, ove non vi avessero gia' provveduto, a far pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Fornovo n. 8 Pal. A - 00192 Roma, la dichiarazione prevista dall'art. 5, lettera d) del citato decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388 entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La presentazione della suddetta dichiarazione nel termine indicato e' richiesta a pena di esclusione dalla erogazione del contributo assegnato. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Capo del Dipartimento: BOLAFFI Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 276 |
| Allegati
----> vedere allegati da pag. 43 a pag. 94 del S.O. <---- |
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