Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2002
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. (Ordinanza n. 3237).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Acquisita l'intesa delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. I presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti con compiti attuativi, alla realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. I presidenti delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adottano piani regionali che definiscono interventi straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e per la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonche' per la realizzazione di adeguate opere di prevenzione dei rischi e per la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene. I medesimi piani possono prevedere l'erogazione di contributi in favore di proprietari di immobili privati adibiti ad abitazione principale, distrutti o non ripristinabili ed oggetto di ordinanza di sgombero, da determinarsi con le modalita' e nelle misure previste dagli articoli 4 e 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. Nei piani regionali possono essere, altresi', ricompresi ed attuati, con le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici, finalizzati alla riparazione dei danni cagionati dall'evento calamitoso, ed alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' alla prevenzione dei relativi rischi. Negli stessi piani possono inoltre essere ricompresi gli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase dell'emergenza.
2. Nei piani regionali possono essere, altresi', ricompresi ulteriori interventi urgenti per il ripristino o il recupero della funzionalita' ed il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture rurali, tra cui strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, reti irrigue ed impianti irrigui non ricadenti in comprensori di bonifica, e delle opere di bonifica, anche mediante la concessione di contributi di pronto intervento.
3. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.
4. I piani regionali di interventi straordinari vengono predisposti tenuto conto delle eventuali proposte formulate dai comuni e dalle province per quanto di rispettiva competenza. Gli interventi devono essere progettati e realizzati tenuto conto delle prescrizioni delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale in materia idraulica.
5. I piani regionali, comprensivi degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla relativa attuazione, sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e possono essere rimodulati ed integrati con la stessa procedura.
6. I Presidenti delle regioni provvedono al coordinamento degli interventi ricompresi nei piani regionali adottati ai sensi della presente ordinanza, incidenti su ambiti territoriali gia' interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, con quelli gia' avviati per il superamento delle predette situazioni emergenziali.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Presidenti delle regioni possono utilizzare il personale assunto a tempo determinato per le esigenze connesse con gli eventi alluvionali dell'ottobre -novembre 2000, ed attualmente in servizio.
 
Art. 2.
1. I presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nei piani regionali anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al comma 6.
2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo ove, necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nei piani regionali, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Gli appalti relativi agli interventi ricompresi nei piani regionali dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui all'art. 1, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.
5. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla presa d'atto dei piani regionali da parte del Dipartimento della protezione civile.
6. Per l'affidamento delle progettazioni e per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, nonche' per gli eventuali espropri occorrenti, e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
1) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
2) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
3) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
4) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
5) legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
6) decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
7) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
8) decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5,7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
9) decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
10) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;
11) leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 3.
1. I presidenti delle regioni provvedono, altresi', ai necessari interventi di ricostruzione del manto stradale e dei muri di sostegno delle strade provinciali, danneggiati dagli eventi alluvionali, al fine di assicurare il ripristino della viabilita' nei territori delle province di cui alla presente ordinanza, con esclusione degli interventi disposti per la S.S. n. 337 "della Valle Vigezzo", di cui all'ordinanza n. 3218/2002 e degli interventi disposti per la S.S. 394 "del Verbano Orientale" di cui all'ordinanza n. 3222/2002;
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni che tenga anche conto dell'entita' dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilita' generale in materia di contabilita' speciale, possono essere istituite apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni interessate.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e per il superamento di tutte le situazioni emergenziali in atto nei medesimi territori di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza in premessa per eventi alluvionali, possono essere utilizzate eventuali risorse finanziarie assegnate alle regioni interessate da leggi dello Stato per l'attuazione degli interventi volti al superamento delle situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000.
3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza relativamente ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene nei territori di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza in premessa, possono essere utilizzate, con le procedure previste dalla vigente legislazione, le risorse finanziarie gia' destinate per le medesime finalita' ed i medesimi territori, non ancora impiegate ed ancora esistenti nel bilancio dello Stato.
4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 250.000,00 euro e' destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attivita' di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dai presidenti delle regioni e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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