Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 agosto 2002
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, relative all'annullamento dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 ed al rimborso del capitale nominale dei medesimi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:

1. Soggetti interessati.

1.1. Il presente provvedimento riguarda i contribuenti individuati dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che nell'anno 1992 avevano registrato importazioni da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto avevano evidenziato un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni.
1.2. Il presente provvedimento riguarda altresi' i soggetti che si sono avvalsi, nell'anno d'imposta 1992, delle disposizioni previste dall'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, e successive modificazioni, per le eccedenze di credito non compensate risultanti dalle predette dichiarazioni relative allo stesso anno e trasferite agli enti e societa' controllanti in base alla disciplina stabilita per la liquidazione dell'IVA di gruppo.

2. Modalita' per la richiesta di annullamento dei titoli di Stato e rimborso del capitale nominale dei medesimi.

2.1. I soggetti indicati ai punti 1.1 e 1.2, che hanno ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato - certificati di credito del Tesoro 1 gennaio 1996/2006, codice IT0000367422 - emessi ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e fino al 15 ottobre 2002, possono chiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il rimborso del capitale nominale dei medesimi presentando un'apposita istanza all'ufficio delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, all'ufficio IVA territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
2.2. L'istanza di cui al punto 2.1 deve contenere i dati identificativi del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, domicilio fiscale), la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera a) del citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' il codice ABI e CAB della Banca presso la quale sono in deposito i predetti titoli (certificati di credito del Tesoro 1 gennaio 1996/2006, codice IT0000367422) dei quali deve essere indicato il codice e l'importo nominale.
2.3. I soggetti indicati ai punti 1.1 e 1.2 che, invece, non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui al precedente comma possono, entro gli stessi termini, chiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della normativa citata, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentando un'apposita istanza all'ufficio delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, all'ufficio IVA territorialmente competente in base al domicilio fiscale.
2.4. L'istanza di cui al punto 2.3 deve contenere i dati identificativi del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, domicilio fiscale), la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera b) del citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

3. Attivita' degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

3.1. L'ufficio locale delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, l'ufficio IVA, territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell'istante, provvede all'esame del contenuto dell'istanza avendo cura di verificare l'esattezza dei dati indicati, inserendo quelli relativi all'istanza di cui al punto 2.1, tramite apposita procedura, nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
3.2. I dati inseriti sono trasmessi, tramite una o piu' liste riepilogative, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, nonche' alla Banca d'Italia, Amministrazione centrale, Servizio di politica monetaria e del cambio, l'annullamento dei titoli ed il conseguente rimborso. Motivazioni.
Il presente provvedimento si rende necessario per effetto della pronuncia della Corte di giustizia CE che, con sentenza del 25 ottobre 2001, ha stabilito l'illegittimita' in relazione all'ordinamento comunitario, delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 perche' in contrasto con gli articoli 17 e 18 della VI Direttiva CEE.
Le disposizioni degli articoli sopra menzionati prevedevano, per i soggetti passivi IVA individuati dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che, nell'anno 1992, avevano registrato importazioni da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziavano un credito d'imposta non inferiore a 100 milioni o eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole societa' controllate agli enti e societa' controllanti che si erano avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso dei crediti d'imposta vantati in titoli di Stato anziche' in denaro, negando la possibilita' di riportare i crediti al periodo d'imposta successivo.
Recependo le indicazioni formulate dalla Corte di giustizia CE nella citata pronuncia, il legislatore ha previsto, con l'art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, da un lato, la possibilita', per i contribuenti che hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, di richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi e, dall'altro, per coloro che non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato, di richiedere il pagamento in contanti dei crediti di imposta loro spettanti senza l'obbligo di prestare la garanzia richiesta dall'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il secondo comma del citato art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, rimetteva ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il compito di stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, articoli 38-bis e 73, ultimo comma.
Direttiva Comunita' europea 17 maggio 1977, n. 388 - sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Articoli 17 e 18 rispettivamente concernenti, il primo, l'origine e la portata ed il secondo, le modalita' di esercizio del diritto a deduzione.
Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, contenente disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie.
Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 349, relativo al differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, che all'art. 3-bis disciplina i rimborsi IVA.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, art. 16, concernente disposizioni in materia di rimborsi IVA.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
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