Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 10 luglio 2002
Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi - Comparto A. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865. (Ordinanza n. 302).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Viste l'ordinanza commissariale n. 25 del 31 dicembre 1995, con la quale e' stato reso esecutivo il "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995";
Vista la propria ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 nella quale sono stati ricompresi i lavori: "Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi";
Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato "Ente" e' stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;
Atteso che con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi" con contestuale affidamento all'"Ente" per l'attuazione dell'intervento stesso per l'importo complessivo di Euro 7.953.436,25 (L. 15.400.000.000);
Atteso che con nota prot. n. 04387 del 27 maggio 2002, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:
i lavori suindicati sono stati ultimati in data 14 dicembre 2001;
il termine per il compimento delle espropriazioni, e' fissato al 28 luglio 2002;
l'impresa ha gia' avviato le procedure espropriative;
Atteso che l'E.A.F. ha chiesto, con la nota prot. n. 04387 del 27 maggio 2002 una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;
Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilita' speciale di tesoreria intestata al "Presidente della regione - Emergenza idrica" e per l'attuazione della programmazione commissariale;
Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;
Ordina:
1. E' confermata la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori "Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi" approvato con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999;
2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopracitata, previsti dall'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 e' prorogato fino al 31 dicembre 2003;
3. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 10 luglio 2002
Il sub-commissario governativo Duranti
 
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