Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 luglio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, unita' di Scandicci. (Decreto n. 31272).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996 con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di 140 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede legale ed unita' in Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 settembre 1996 al 10 settembre 1997;
Vista l'istanza presentata il 7 aprile 1997 dal curatore fallimentare della citata societa' intesa ad ottenere l'estensione del trattamento di cui sopra, in favore di cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
Visto il decreto ministeriale n. 22971 del 18 giugno 1997 con il quale non e' stata approvata l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei suddetti lavoratori;
Visto il ricorso al T.A.R. Lazio, proposto dalla Volta Industries S.r.l. avverso la denegata estensione del beneficio C.I.G.S., come sopra esposta;
Considerato l'orientamento giurisprudenziale nel tempo consolidatosi in materia, in particolare a seguito della sentenza n. 2510 del 1 marzo 1993 con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto che per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all'applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e che pertanto "tale trattamento e' applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, nonche' della successiva sentenza della stessa Corte n. 4227 del 13 aprile 1995 che ha ritenuto che non sussiste alcun motivo per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro";
Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato, conformemente al suddetto indirizzo giurisprudenziale, con sentenza n. 1412/1996 ha ribadito che "ai rapporti di formazione e lavoro e' applicabile il regime del trattamento straordinario delle integrazioni sociali, valido per i rapporti di lavoro ordinari";
Ritenuto che, sulla base della sopra citata giurisprudenza, sono da ritenersi superate le motivazioni alla base del precedente diniego ed appaiono, quindi, fondate le censure svolte dalla societa' ricorrente nel ricorso sopra menzionato;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, pur nel limite massimo dei 140 lavoratori gia' previsti nel decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro interessati al trattamento C.I.G.S. ex articolo 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, e' autorizzata per cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gia' ricompresi nelle 140 unita' lavorative, previste dal suddetto decreto, dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci, unita' di Scandicci, per il periodo dal 11 settembre 1996 al 10 settembre 1997;
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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