Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186 |
Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare". |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi. 2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive): "Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi): "Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.". "Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.".
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| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino: Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1348): Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 19 aprile 2002. Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a, 8a, 11a. Esaminato dalla 4a commissione, in sede deliberante, l'8, 14 maggio 2002 ed approvato il 15 maggio 2002 in un testo unico con atto n. 932 (sen. Stanisci). Camera dei deputati (atto n. 2787): Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 20 giugno 2002 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 3 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002. |
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