Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 31 luglio 2002, n. 186
Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze
festive):
"Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni
festivi):
"Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.".
"Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.".



 
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino: Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1348):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 19
aprile 2002.
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 6 maggio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a, 8a, 11a.
Esaminato dalla 4a commissione, in sede deliberante,
l'8, 14 maggio 2002 ed approvato il 15 maggio 2002 in un
testo unico con atto n. 932 (sen. Stanisci).
Camera dei deputati (atto n. 2787):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 20 giugno 2002 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
3 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.
 
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