Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2002 |
Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escriva'. (Ordinanza n. 3238). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escriva', che avra' luogo il giorno 6 ottobre 2002, a Roma, in piazza San Pietro, in Vaticano, e delle manifestazioni religiose che si terranno nei giorni precedenti e successivi alla predetta cerimonia, cui parteciperanno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo; Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Visto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Roma e' nominato commissario delegato per la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escriva' assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni precedenti e successivi. 2. Il prefetto di Roma e' nominato commissario delegato per gli aspetti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti l'informazione e la segnaletica di sicurezza. |
| Art. 2. 1. I commissari delegati, per le finalita' di cui all'art. 1, ricorrono, ove necessario, alla trattativa privata, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1, possono altresi' avvalersi delle deroghe in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi. 2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, e' autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215. |
| Art. 3. 1. Al fine di agevolare il conseguimento della necessaria documentazione per l'ingresso in Italia da parte dei pellegrini partecipanti alle manifestazioni di cui al grande evento, e' autorizzata la deroga alle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle disponibilita' dei mezzi finanziari relativi al viaggio e soggiorno in Italia, mediante presentazione, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, di liste collettive con individuazione dei capolista del gruppo e dei partecipanti, con divieto di concessione di visti collettivi. |
| Art. 4. 1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza graveranno sul pertinente capitolo dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. I commissari delegati predispongono a tal fine, per la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile, i piani relativi alle iniziative che intendono realizzare. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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