Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2002 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Visto l'esito della riunione tenutasi presso questo Ministero il 31 maggio 2002 nel corso della quale si e' preso atto del fatto che alla predetta data anche a causa di difficolta' derivanti dall'attuazione del piano dei controlli approvato, nessun produttore risultava ancora immesso nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l."; Ritenuto pertanto la necessita' di procedere ad una modifica del piano sulla base dello schema tipo di controllo; Considerato che il Consorzio Arancia rossa di Sicilia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa. Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002. |
| Art. 2. L'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", dovra' effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" secondo la modifica del piano sulla base dello schema tipo di controllo. |
| Art. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999. Roma, 1 agosto 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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