Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 agosto 2002
Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali e' stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato del presente provvedimento;
Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;
Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;
Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora e' stata delegato la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le finalita' in premessa indicate e' istituita una zona di tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti punti:

1ª area: A 45o 14' 10 N
12o 23' 40 E C 45o 10' 30 N
12o 25' 90 E B 45o 11' 50 N
12o 27' 40 E D 45o 12' 80 N
12o 21' 80 E

2ª area: A 45o 15' 30 N
12o 28' 80 E C 45o 14' 60 N
12o 28' 00 E B 45o 14' 60 N
12o 28' 80 E D 45o 15' 30 N
12o 28' 00 E 3ª area: A 45o 14' 10 N
12o 29' 90 E C 45o 13' 40 N
12o 29' 10 E B 45o 13' 40 N
12o 29' 90 E D 45o 14' 10 N
12o 29' 10 E 4ª area: A 45o 10' 70 N
12o 31' 70 E C 45o 10' 00 N
12o 30' 70 E B 45o 10' 00 N
12o 31' 50 E D 45o 10' 70 N
12o 30' 70 E
 
Art. 2.
1. Nelle zone di mare di cui all'art. 1 e' interdetta, in via sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca.
 
Art. 3.
1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2002
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone