Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2002 |
Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali e' stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato del presente provvedimento; Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva; Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva; Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora e' stata delegato la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' in premessa indicate e' istituita una zona di tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti punti:
1ª area: A 45o 14' 10 N 12o 23' 40 E C 45o 10' 30 N 12o 25' 90 E B 45o 11' 50 N 12o 27' 40 E D 45o 12' 80 N 12o 21' 80 E
2ª area: A 45o 15' 30 N 12o 28' 80 E C 45o 14' 60 N 12o 28' 00 E B 45o 14' 60 N 12o 28' 80 E D 45o 15' 30 N 12o 28' 00 E 3ª area: A 45o 14' 10 N 12o 29' 90 E C 45o 13' 40 N 12o 29' 10 E B 45o 13' 40 N 12o 29' 90 E D 45o 14' 10 N 12o 29' 10 E 4ª area: A 45o 10' 70 N 12o 31' 70 E C 45o 10' 00 N 12o 30' 70 E B 45o 10' 00 N 12o 31' 50 E D 45o 10' 70 N 12o 30' 70 E |
| Art. 2. 1. Nelle zone di mare di cui all'art. 1 e' interdetta, in via sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca. |
| Art. 3. 1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2002 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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