Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 giugno 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Loro & Parisini, unita' di Assago. (Decreto n. 31249). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato, dalla Loro & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano), per il periodo 31 agosto 1998 - 29 febbraio 2000; Visti i decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083 del 27 settembre 1999, con i quali e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla suddetta societa', per il periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999; Vista l'istanza della ditta Loro & Parisini S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il semestre 1 settembre 1999 - 29 febbraio 2000; Visto il decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, che ha annullato e sostituito il sopra indicato decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, approvando il programma in questione limitatamente al periodo 31 agosto 1998 - 31 agosto 1999, in quanto "dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta della proroga del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale riguardante il semestre 1 settembre 1999 - 29 febbraio 2000, e' emerso che non e' piu' sussistente il punto 1.2.3 della delibera CIPE 18 ottobre 1994, relativamente al nesso di casualita' tra sospensioni ed interventi di ristrutturazione; infatti, la circostanza che, alla fine del periodo in esame, i lavoratori sospesi durante il periodo stesso siano stati tutti licenziati comprova l'assenza del punto di cui alla suddetta delibera"; Visto il conseguente decreto n. 28178 del 20 aprile 2000, di annullamento e sostituzione dei decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083 del 27 settembre 1999, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, e' stata nuovamente autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla suddetta societa', per il periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999; Visto il ricorso n. 3856/00, proposto, dalla Loro & Parisini S.p.a., avverso il piu' volte menzionato decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000; Vista la sentenza n. 8065/0l, depositata il 18 dicembre 2001, con la quale il TAR Lombardia, Sez. III, ha accolto il predetto ricorso, ritenendo - sulla base del quadro normativo di riferimento (legge n. 223/1991, legge n. 451/1994 e delibera CIPE 18 ottobre 1994 - che, "dalla normativa appena riportata non si possa desumere la sussistenza del potere ministeriale di revocare il decreto di concessione del beneficio salariale per difetto del nesso causale tra sospensioni dal lavoro e processo di ristrutturazione (per il fatto, cioe', che, successivamente all'approvazione del programma sia venuto a mancare il presupposto previsto dal punto 1.2.3. della delibera CIPE 18 ottobre 1994)"; Visto l'appello proposto dall'amministrazione avverso la predetta sentenza; Vista l'ordinanza n. 1434 del 16 aprile 2002, con la quale il consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha respinto l'istanza di sospensione presentata, in via incidentale, dalla parte appellante, "ritenute, ad un primo sommario esame, condivisibili, in buona misura, le ragioni principali sulle quali si basa la sentenza appellata; ritenuto, d'altra parte, insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile"; Visto il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002, l'amministrazione ha approvato il programma di ristrutturazione della summenzionata ditta, per il periodo 1 settembre 1999 - 29 febbraio 2000, reputando, anche in considerazione di quanto disposto dall'ordinanza sopra indicata, di non potersi esimere dal dare esecuzione alla piu' volte menzionata sentenza n. 8065/0l, pur non condividendone la motivazione; Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Loro & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano) - unita' di Assago (Milano), per un massimo di 21 unita' lavorative, per il periodo dal 1 settembre 1999 al 29 febbraio 2000. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999, con decorrenza 1 settembre 1999. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dall'art. 1 del presente decreto, sara' revocata qualora l'appello proposto avverso la decisione nel merito della controversia dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2002 Il direttore generale: Achille |
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