Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 10 luglio 2002 |
Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet. (Deliberazione n. 219/02/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 10 luglio 2002; Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision); Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)", e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Visto il decreto legislativo 17 marzo, 1995, n. 103, di attuazione della direttiva 90/388; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, "Regolamento recante determinazioni delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie", ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera am), 4, 5, 7, 8 e 22, comma 1, lettera a), nonche' l'allegato A; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la determinazione del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998, relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3; Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet"; Vista la delibera n. 197/99, recante "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la delibera n. 287/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive"; Vista la delibera 467/00/CONS, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la delibera 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la delibera n. 25/01/CIR, recante "Disposizioni in merito all'introduzione dell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 14 gennaio 2002; Vista la delibera n. 132/92/CONS, recante "Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge, 8 aprile 2002, n. 59", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2002; Vista la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Providers delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento"; Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; Vista la richiesta di informazioni trasmessa agli operatori in data 7 giugno 2002 e le risposte pervenute; Vista la nota trasmessa in data 11 giugno 2002 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Vista la nota trasmessa in data 13 giugno 2002 al commissario della direzione generale concorrenza della Commissione europea, professor Mario Monti; Vista la nota, trasmessa il 24 giugno 2002, dal commissario della direzione generale concorrenza della Commissione europea, professor Mario Monti; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, trasmesso il 27 giugno 2002; Sentite, in data 19 giugno, le societa' SEAT Pagine Gialle, Wind Telecomunicazioni, Albacom, Atlanet, Edisontel, Welcome Italia, Telecom Italia e le associazioni @iip e Assoprovider, e, in data 24 giugno 2002, le societa' BLU, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni; Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel quadro normativo comunitario e nazionale.
Tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi di armonizzazione, liberalizzazione e promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati di telecomunicazioni, il vigente quadro regolamentare europeo, recepito in Italia ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (altrimenti richiamato, nei testi nazionali, come "notevole forza di mercato"), stabilendone la nozione ed i criteri d'applicazione e collegando puntuali obblighi regolamentari all'identificazione ed alla conseguente notifica alla Commissione europea di tale qualifica in capo ad uno o piu' operatori in relazione a ciascun mercato rilevante. Si tratta, in particolare, di obblighi di non discriminazione, orientamento ai costi, pubblicazione di un'offerta di riferimento e negoziazione (rispettivamente, in relazione a servizi di interconnessione e accesso speciale), contabilita' dei costi e separazione contabile (articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). L'art. 1, comma 1, lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (che riproduce i contenuti dell'art. 4, comma 3, della direttiva 97/33/CE) definisce come operatore avente significativo potere di mercato "[....] un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico ove e' autorizzato ad operare" e prosegue, specificando che "L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato". Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33, le Autorita' nazionali di regolamentazione hanno l'obbligo di identificare gli organismi aventi notevole forza di mercato e di notificare tali organismi alla Commissione. L'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997, assegna espressamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di disciplina e modalita' applicative dell'istituto del significativo potere di mercato; competono pertanto all'Autorita' la decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale eventualmente utilizzati per la determinazione del significativo potere di mercato, nonche' la definizione delle condizioni di applicazione degli obblighi regolamentari conseguenti. La normativa nazionale e comunitaria consente di individuare quattro mercati rilevanti ai fini della notifica di significativo potere di mercato: 1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE); 2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE); 3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE); 4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, punto 1, della direttiva 97/33/CE). In adempimento al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorita' ha provveduto, con la delibera del Consiglio n. 197/1999, a designare e notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato nei mercati sopra individuati. La lista dei mercati sinora identificati non e' peraltro una lista chiusa; se, difatti, in sede di prima applicazione dell'istituto (coincidente con la fase di avvio dei meccanismi concorrenziali definiti dalla normativa europea), l'Autorita' ha ritenuto sufficiente una verifica delle condizioni dei mercati espressamente richiamati dalla normativa stessa, nulla esclude che, in una fase piu' avanzata del percorso di apertura dei mercati di telecomunicazioni ed in considerazione del forte dinamismo del contesto tecnologico, si renda necessario procedere alla individuazione di nuovi mercati rilevanti, anche attraverso la segmentazione dei mercati di riferimento precedentemente individuati. Tale possibilita' risultava gia' espressamente prevista dall'Autorita' in occasione delle attivita' che hanno condotto alle notifiche di cui alla delibera n. 197/99; in particolare, si richiama il considerando 3 della citata delibera, in cui l'Autorita' segnalava che "[....] l'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione", avrebbe potuto produrre innovazioni nel quadro generale di riferimento, con "..l'eventualita' di ridefinire gli operatori con notevole forza di mercato, nonche' di segmentare ulteriormente i mercati di riferimento, laddove si ritenga necessario". La ratio stessa dell'istituto suggerisce, d'altro canto, l'opportunita' di una costante verifica di adeguatezza della lista dei mercati rilevanti; e' di tutta evidenza, infatti, che lo strumento regolamentare della notifica, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attivita' sui mercati di telecomunicazioni, richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, debba essere quanto piu' possibile aggiornato e calibrato in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati. Tali poteri di verifica competono all'Autorita'; a fortiori, una indicazione di nuovi mercati puo' essere formulata dal legislatore, ferme restando le competenze tecniche dell'Autorita' di settore nella definizione dei criteri applicativi ex art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. In tale contesto, la legge 8 aprile 2002, n. 59, ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonche' delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superi l'attuale differenziazione regolamentare tra Internet Service Providers (di seguito, per brevita', indicati anche con l'aeronimo ISP) indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997. L'art. 1, comma 1, della legge dispone inoltre che l'Autorita' provveda, entro sessanta giorni, all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Le previsioni di legge demandano dunque all'Autorita' l'esercizio delle proprie competenze in merito alla individuazione ed all'analisi di un nuovo segmento di mercato e, ove ne sussistano le condizioni, alla indicazione delle modalita' applicative delle misure regolamentari gia' definite dalle norme vigenti. Una approfondita riflessione merita l'inquadramento delle attivita' di individuazione di un nuovo mercato rilevante a livello nazionale nella prospettiva evolutiva del regime regolamentare europeo in tema di significativo potere di mercato e, specificamente, nelle more del recepimento in Italia della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro") e dei documenti applicativi connessi (in particolare, della raccomandazione di cui all'art. 15, comma 1, della direttiva). Tale riflessione concerne sia gli aspetti procedurali, sia i potenziali impatti di tali attivita' sull'efficacia degli strumenti regolamentari di prossima attuazione. Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato secondo modalita' efficaci e proporzionali in relazione allo specifico contesto nazionale costituisce obiettivo confermato dalla direttiva 2002/21/CE; l'art. 15, comma 3, della citata direttiva, infatti, prevede espressamente in capo alle Autorita' nazionali il compito di definire "[...] i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale", indicando una specifica procedura per la individuazione di mercati nazionali diversi da quelli che verranno individuati ad opera della raccomandazione della Commissione, richiamata al comma 1 del medesimo articolo. Sotto il profilo procedimentale, nelle more del recepimento della nuova direttiva e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare e procedurale, gli adempimenti procedimentali connessi alle attivita' di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti. Dal punto di vista sostanziale, sono attualmente in corso i lavori preparatori della citata raccomandazione a cura della Commissione; ad oggi, tali lavori hanno condotto alla stesura di un testo preliminare, attualmente oggetto di consultazione pubblica. In considerazione di cio', appare indispensabile, al fine di assicurare che le misure assunte nella fase transitoria non pregiudichino una piena e corretta applicazione della disciplina europea recentemente pubblicata in materia di significativo potere di mercato, prevedere, sin d'ora, una riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato, ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n. 59/2002, mediante gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo e alla luce della nuova lista dei mercati di cui alla raccomandazione, non appena tali strumenti si renderanno giuridicamente applicabili a livello nazionale. Tale impostazione e' in linea con le prescrizioni definite dalla stessa direttiva 2002/21/CE in ordine al regime transitorio applicabile in tema di significativo potere di mercato. Si richiama, al riguardo, l'art. 27 (rubricato, appunto, "disposizioni transitorie") in cui si dispone che gli Stati membri mantengano gli obblighi vigenti in materia sulla base della normativa nazionale sino a quando non abbiano completato l'analisi ai sensi delle nuove disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla direttiva stessa. In considerazione dell'attuale fase di transizione del quadro regolamentare comunitario e delle sostanziali novita' da esso apportate in tema di significativo potere di mercato, ed al fine di escludere ogni possibile pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da tale nuovo quadro regolamentare, l'Autorita' ha ritenuto opportuno portare a conoscenza della direzione generale concorrenza della Commissione europea e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato l'inquadramento regolamentare, gli obiettivi, la natura e l'iter del presente procedimento. In tale senso, peraltro, induce la considerazione per cui la nuova disciplina, di cui agli articoli 14-16 della direttiva 2002/21/CE, fonda l'analisi del significativo potere di mercato sulla applicazione di strumenti e concetti di analisi economica propri della disciplina della concorrenza. Le note pervenute confermano la correttezza dell'impostazione dell'Autorita' di procedere alle attivita' indicate dalla legge n. 59/2002, utilizzando gli strumenti disponibili ai sensi delle norme vigenti, prevedendone tuttavia una applicazione tale da assicurare una equilibrata transizione verso il nuovo quadro regolamentare. La lettera della Commissione europea del 24 giugno 2002, pur confermando che il vigente quadro regolamentare europeo consente la individuazione a livello nazionale di mercati diversi rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE, invita l'Autorita' a considerare con particolare attenzione i potenziali impatti - sia sul piano generale della compatibilita' con gli obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina, sia sotto il profilo degli effetti pratici sui meccanismi di mercato e negoziali - conseguenti ad una eventuale individuazione, a livello nazionale, di mercati rilevanti non compresi nella lista di cui all'allegato I alla direttiva 2002/21/CE e, in particolare, del "... mercato all'ingrosso dell'accesso ad Internet". Al riguardo, la commissione ricorda che, a decorrere dal 25 luglio 2003 (data fissata per l'applicazione negli Stati membri della citata direttiva, ai sensi del suo art. 28, comma 1), gli Stati membri dovranno attivare la specifica procedura definita all'art. 7, qualora intendano procedere alla designazione di operatori con significativo potere di mercato in mercati non indicati dalla raccomandazione. L'Autorita' considera di fondamentale rilievo le indicazioni fornite dalla Commissione e si impegna a procedere ad una analisi dei mercati individuati ai sensi del presente provvedimento, non appena tutti gli strumenti di cui all'art. 16 della direttiva n. 2002/21/CE saranno disponibili; in base agli esiti di tale analisi (da concludersi entro la data del 25 luglio 2003), l'Autorita' procedera' all'eventuale attivazione della procedura di consultazione sopra richiamata. Si rileva peraltro che la stessa Commissione indica criteri utili ad evitare che l'applicazione del vigente quadro regolamentare in tema di significativo potere di mercato si ponga in contrasto con gli obiettivi e gli strumenti previsti per la nuova disciplina dell'istituto. In particolare, la commissione sottolinea l'opportunita' che l'Autorita', nell'applicazione delle norme vigenti e degli strumenti regolamentari ivi previsti, non si limiti ad applicare il tradizionale criterio della quota di mercato, bensi' si avvalga in modo sostanziale e qualificato di tutti gli altri criteri definiti dalla vigente normativa (capacita' di influenzare le condizioni di mercato, controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, fatturato commisurato al valore del mercato, accesso alle risorse finanziarie, esperienza nella fornitura di prodotti e servizi). Cio', al fine di assicurare che la valutazione relativa alla sussistenza di un significativo potere di mercato si fondi nella sostanza, nell'attuale fase transitoria e nelle more della entrata in vigore di norme che ne modificano radicalmente il funzionamento, sugli strumenti dell'analisi di mercato, evitando in tal modo ogni possibile discontinuita' rispetto all'applicazione degli strumenti previsti dal nuovo regime. L'applicazione dei criteri previsti dal regime vigente, modulata secondo le indicazioni suggerite dalla Commissione, e l'immediata riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato (ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n. 59/2002) attraverso gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo, consentono pertanto, ad avviso dell'Autorita', di assicurare che le misure assunte in tale fase di transizione non pregiudichino l'applicazione della disciplina europea in materia di significativo potere di mercato, di prossima applicazione. Con specifico riferimento alle esigenze di rinegoziazione dei contratti tra operatori alla luce di eventuali notifiche nel mercato all'ingrosso e ai connessi rischi di incertezza giuridica, si osserva che gli stessi operatori partecipanti al procedimento (titolari di licenza individuale, ovvero Internet Service Providers autorizzati) hanno espresso, in larghissima maggioranza, un parere favorevole in merito all'utilita' di un intervento di notifica su detto mercato e un forte interesse a rinegoziare le vigenti condizioni contrattuali; per una piu' dettagliata analisi della natura di tale mercato e degli impatti regolamentari di una eventuale notifica sulle dinamiche di detto mercato, si rinvia alle considerazioni espresse al successivo paragrafo 3. Analogamente, il parere emesso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, oltre a proporre alcuni argomenti di natura regolamentare ed economica in merito alla possibilita' di individuare ulteriori mercati rilevanti a fini regolamentari rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE e in merito alla compatibilita' di tali iniziative con le disposizioni della direttiva 2002/21/CE (con specifico riferimento all'ipotesi di individuazione di una pluralita' di mercati collegati alla definizione recata dalla legge n. 59/2002), sottolinea l'importanza che una attivita' di definizione di mercati nuovi a fini regolamentari in ambito nazionale debba in ogni caso essere effettuata in coerenza con i principi informatori della nuova disciplina comunitaria e, in concreto, si basi su una analisi approfondita delle dinamiche del mercato rilevante e non si limiti alla mera applicazione del criterio della quota di mercato. Per quanto concerne taluni profili giuridici segnalati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, relativi alla coerenza del provvedimento rispetto al nuovo quadro regolamentare comunitario, si ritiene che essi possano essere utilmente inquadrati alla luce della ricostruzione regolamentare rappresentata nel parere della Commissione europea. L'esigenza di una valutazione in merito alla opportunita' di una segmentazione del mercato dell'accesso ad Internet in ulteriori mercati rilevanti ai fini regolamentari (con particolare riferimento a segmenti di mercato riferiti a servizi intermedi della filiera produttiva) emerge, d'altro canto, in modo inequivoco dal dettato e dalla ratio stessa della legge n. 59/2002. La norma di apertura della legge (art. 1, comma 1) dispone infatti l'equiparazione degli Internet Service Providers agli operatori licenziatari proprio ai fini dell'accesso alle condizioni dell'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata da un operatore avente significativo potere di mercato e pone in capo all'Autorita' il compito di definire i criteri per la operativita' dell'interconnessione per traffico Internet. Cio' mette in chiara evidenza il cruciale ruolo del servizio intermedio di interconnessione nelle dinamiche del mercato dell'accesso ad Internet. In data 26 giugno 2002, con la propria delibera 9/2/CIR, l'Autorita' ha dato puntuale adempimento a tale disposizione di legge. La successiva disposizione (contenuta dal medesimo art. 1, comma 1), che richiede l'aggiornamento, a cura dell'Autorita', della lista dei soggetti notificati come detentori di significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, e' il corollario logico della norma appena richiamata e mira, tra l'altro, ad individuare i soggetti ai quali imporre i richiamati obblighi di pubblicazione di un offerta di riferimento; una corretta e completa applicazione della norma rende dunque imprescindibile una attenta analisi delle dinamiche del mercato dei servizi intermedi d'interconnessione (altrimenti definiti "all'ingrosso", ovvero wholesale, secondo le nozioni equivalenti richiamate nelle note della Commissione e dell'Autorita' garante). Confortano tale interpretazione la lettura e l'analisi dei lavori parlamentari preparatori della legge e l'analisi delle dinamiche di mercato riportata al successivo paragrafo 3. Per le ragioni sopra richiamate, si ritiene in ogni caso necessario prevedere fin da ora la conclusione, alla data del 25 luglio 2003, di una analisi del mercato dell'accesso ad Internet di cui alla legge n. 59/2002, applicando le procedure e gli strumenti indicati all'art. 16 della 2002/21/CE e, piu' specificamente, gli orientamenti di cui al comma 2, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo europeo, e la raccomandazione di cui al comma 3 recante la lista dei mercati rilevanti ai sensi del nuovo quadro, entrambi di prossima pubblicazione.
2. L'iter del procedimento. La designazione di un operatore come avente significativo potere di mercato si fonda su una preliminare attivita' di analisi economica, articolata nei seguenti passaggi: a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di prodotto/servizio, sia in termini geografici, e valutazione della eventuale rilevanza di mercati intermedi rispetto ai quali una eventuale posizione di significativo potere di mercato sia in grado di influenzare le condizioni del mercato rilevante; b) definizione del parametro di misurazione del mercato complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori; c) calcolo delle quote di mercato degli operatori nei singoli mercati di riferimento; d) valutazione degli eventuali impatti di criteri diversi dalla quota di mercato definiti dalla normativa nazionale e comunitaria. Nella definizione dell'iter procedimentale, l'Autorita' ha attribuito una particolare importanza alla necessita' di rendere compatibili i termini particolarmente stringenti fissati dalla legge n. 59/2002 con le garanzie di contraddittorio, partecipazione e trasparenza previste per il procedimento amministrativo dalle disposizioni vigenti e dalle norme procedurali interne. In tale ottica, contestualmente all'apertura del procedimento, l'Autorita' ha disposto lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire commenti e informazioni sui temi oggetto del procedimento da parte di tutti i soggetti interessati; ai fini della massima accelerazione dell'iter, l'Autorita' si e' avvalsa della possibilita' prevista dal punto 6 dell'Allegato alla propria delibera 278/99, di fissare in trenta giorni, per i casi di particolare urgenza, il termine per la ricezione dei contributi di risposta alla consultazione pubblica. Alla consultazione, conclusasi, il 29 maggio 2002, hanno risposto 13 soggetti: @iip, Albacom, Assoprovider, Atlanet, Edisontel, H3G, Omnitel, SEAT Pagine Gialle, Telecom Italia, TIM, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni. In data 7 giugno 2002, l'Autorita' ha richiesto agli operatori informazioni e dati quantitativi relativi all'anno 2001, in merito ad un'ampia gamma di segmenti di mercato finali ed intermedi potenzialmente riconducibili alla nozione di "mercato dell'accesso ad Internet", recata dalla legge n. 59/2002. In considerazione dei riflessi concorrenziali connessi alla definizione dei criteri di identificazione dei mercati rilevanti e delle relative quote di mercato, nonche' dei potenziali impatti della definizione di nuovi mercati sui mercati identificati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorita', come gia' indicato, ha provveduto ad informare la direzione generale concorrenza della Commissione europea e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato circa i criteri e gli strumenti utilizzati per la identificazione dei mercati rilevanti. Al fine di garantire ai soggetti interessati un ulteriore momento di confronto con l'Autorita' in merito ai temi in discussione nell' ambito del procedimento, l'Autorita' ha fissato due giornate di audizioni, nei giorni 19 e 24 giugno 2002. In tale sede, i soggetti partecipanti hanno rappresentato i rispettivi punti di vista in merito agli obiettivi del procedimento, alla definizione dei mercati rilevanti e dei criteri per il calcolo delle quote di mercato e al portato regolamentare connesso all'individuazione di eventuali posizioni di significativo potere di mercato. Essi hanno inoltre fornito chiarimenti e integrazioni alle informazioni quantitative precedentemente comunicate all'Autorita'. A tale ultimo riguardo, si e' riscontrata, in alcuni casi, una diversita' di approccio metodologico tra i vari soggetti nelle risposte alla richiesta di dati quantitativi avanzata dall'Autorita' (diversita', tra l'altro, comprensibile, attesa la novita' del mercato oggetto dell'analisi); cio' ha reso necessaria una integrazione dei dati trasmessi a cura di alcuni operatori. Alcuni soggetti hanno inoltre integrato i propri contributi al procedimento, mediante l'invio di note e documenti contenenti le proprie posizioni sul procedimento in corso. In base alle risultanze dell'analisi, l'Autorita' ha quindi provveduto alla individuazione dei mercati rilevanti ai fini regolamentari, al calcolo delle relative quote di mercato e alla analisi degli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente, ai fini della applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato e della definizione dei conseguenti obblighi di natura regolamentare, cosi' come definiti agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, secondo quanto previsto dalla legge n. 59/2002.
3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento. L'identificazione del mercato rilevante e la valutazione della eventuale rilevanza a fini regolamentari di mercati intermedi costituisce il primo passaggio per la effettiva operativita' della nozione di significativo potere di mercato. La teoria economica e la prassi applicativa consolidata inducono ad effettuare l'individuazione del "mercato rilevante" in relazione ai due tradizionali concetti di mercato "di prodotto/servizio" e "mercato-geografico".
3.1. L'identificazione del mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio. L'art. 1, comma 1, della legge n. 59/2002 individua, attraverso una formula necessariamente generale, il "mercato dell'accesso ad Internet" come mercato rilevante ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato, attribuendo all'Autorita' le competenze ai fini di una sua specificazione applicativa. Un approfondimento di tale definizione appare ineludibile, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del mercato in questione: le molteplici soluzioni tecnologiche di fornitura dei servizi di accesso ad Internet alla clientela finale e le numerose articolazioni dei flussi economici tra operatori coinvolti nella catena industriale di costruzione dei detti servizi rendono infatti necessaria: a) in primo luogo, una analisi e una definizione di natura teorica di tutti i segmenti di mercato di riferimento in cui e' scindibile la nozione generale di "servizio di accesso ad Internet" fornita dalla legge n. 59/2002; b) una valutazione a fini regolamentari dei mercati sopra individuati basata su una pluralita' di elementi (condizioni concorrenziali e grado di sviluppo dei mercati, grado di consolidamento delle tecnologie, regime regolamentare vigente), onde verificare quali tra essi debbano essere considerati "mercati rilevanti", ai fini della legge n. 59/2002. In termini concettuali, il servizio di accesso ad Internet e' percepito dalla generalita' degli utilizzatori finali come la fornitura di prestazioni che consentono al cliente lo scambio di contenuti con la rete Internet. Uno sguardo piu' attento alla catena industriale su cui si basa la funzione di tali prestazioni da parte del cliente finale evidenzia peraltro che il servizio di accesso ad Internet si compone di una pluralita' di prestazioni tra loro collegate verticalmente e differenziabili orizzontalmente, in relazione alle particolari infrastrutture e tecnologie utilizzate per realizzare il collegamento tra l'utente ed Internet. Sotto il profilo regolamentare, in termini generali, si e' gia' fatto riferimento alla possibilita', da parte dell'Autorita', di procedere ad una segmentazione dei mercati di riferimento, qualora cio' si renda necessario ai fini di una adeguata disciplina degli stessi. In tal senso, oltre al richiamo ai fondamenti logici e, piu' specificamente, alle considerazioni gia' formulate in occasione della delibera n. 197/1999, risultano dirimenti le indicazioni fornite dalla commissione circa la possibilita' da parte degli Stati membri di sottoporre a regolamentazione attivita' e mercati diversi da quelli individuati dalla direttiva 97/33/CE. Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad Internet, e' d'altro canto utile un richiamo agli obiettivi e ai contenuti della legge n. 59/2002, a supporto della necessita' di procedere ad una segmentazione di tale nozione a fini regolamentari; al riguardo, si ricorda che e' la stessa legge a focalizzare la sua attenzione sui segmenti di mercato intermedi e sottesi alla fornitura del servizio alla clientela finale; cio' accade non soltanto (ed in modo esplicito) in relazione alla disposizione che consente agli Internet Service Providers di accedere all'offerta di interconnessione di riferimento, ma anche, in modo altrettanto chiaro, ancorche' implicito, in relazione alla norma che dispone l'aggiornamento della lista dei soggetti aventi significativo potere di mercato. In conclusione, l'esigenza di un'ulteriore segmentazione della nozione di cui alla legge n. 59/2002 e' stata unanimemente messa in evidenza da tutti i soggetti interessati, nelle diverse occasioni di partecipazione al procedimento.
3.1.1. Segmentazione del mercato dei servizi finali. Una prima segmentazione puo' essere effettuata tra servizi di accesso ad Internet da rete fissa e servizi di accesso ad Internet da rete mobile. Dal lato della domanda, le due tipologie di servizio non sono facilmente sostituibili, in quanto rispondono a differenti condizioni di utilizzo (staticita' verso mobilita), richiedono differenti apparati (modem o terminale mobile) e si caratterizzano per diverse caratteristiche tecnologiche (in termini di velocita' di trasmissione e stabilita' della connessione), nonche' per differenze di costo e di possibilita' di accesso in navigazione. Dal lato dell'offerta, il mercato dell'accesso da reti mobili e' caratterizzato dal peculiare regime autorizzatorio proprio della telefonia mobile (che impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP sprovvisti di licenza mobile di poter concorrere nella originazione delle chiamate da rete mobili), unitamente alla indisponibilita' di servizi di accesso indiretto da rete mobile. Cio' premesso, i dati emersi dall'istruttoria evidenziano l'esistenza di un separato mercato dei servizi di accesso da rete mobile ancora di dimensioni ridotte (pari a meno dell'1% del corrispondente mercato di accesso da rete fissa) ed in fase di avvio, in cui, peraltro, debbono ancora stabilizzarsi i processi di carattere tecnologico (scarsa qualita', protocolli in via di consolidamento). Tali elementi suggeriscono di rinviare ad un momento successivo la valutazione di un intervento di natura regolamentare in tale mercato. Nell'ambito del mercato dell'accesso da rete fissa, una segmentazione consolidata a livello scientifico ed acquisita ormai, a livello internazionale, anche in ambito regolamentare, e' quella tra i servizi di accesso in modalita' cd. dial up (con cui si indicano comunemente i servizi di accesso commutato su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s) ed i servizi di accesso ad Internet realizzati attraverso altre soluzioni tecniche innovative (si pensi, in primo luogo, ai servizi di accesso a larga banda in tecnologia DSL, ma anche, in misura residuale, alle opzioni accesso mediante collegamenti in fibra ottica, ovvero mediante linee affittate e tecnologie satellitari). Le due tipologie di accesso presentano, infatti, una scarsa sostituibilita'. Dal lato della domanda, i servizi di accesso in modalita' dial-up sono caratterizzati da una velocita' di connessione inferiore a quella garantita dalle modalita' di accesso non commutato (limitando la gamma di contenuti fruibili) e non soddisfano in maniera ottimale l'esigenza di connessioni di tipo always on; cio' condiziona fortemente la percezione di tali categorie di servizi come non sostituibili tra loro da parte della clientela finale. A cio' si aggiunga che, mentre i servizi di accesso commutato sono diffusamente disponibili sull'intero territorio nazionale, i servizi di accesso basati su altre modalita' tecniche (si pensi, ad. es, ai servizi in tecnologia DSL o alla fibra ottica), ancorche' in via di diffusione, sono disponibili solo su una porzione limitata del territorio nazionale. Dal lato dell'offerta, radicali differenze si rilevano nella struttura dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi di accesso nelle due modalita', nelle conseguenti relazioni economiche intercorrenti fra gli operatori nei vari stadi della catena produttiva, nonche' nella dotazione infrastrutturale e di patrimonio tecnologico degli operatori. L'Autorita' non ritiene d'altro canto opportuno individuare il mercato dei servizi di accesso ad Internet da rete fissa attraverso le soluzioni tecniche innovative sopra richiamate (ed, in particolare, attraverso soluzioni in tecnologia DSL) come mercato rilevante ai sensi della legge n. 59/2002; cio', sulla base di considerazioni relative al grado di maturita' delle tecnologie e al regime regolamentare vigente per tali servizi. Se e' vero che anche nel caso di servizi di accesso ad Internet in tecnologia DSL (come per i servizi di accesso da rete mobile) si e' in presenza di un segmento di mercato innovativo, e' parimenti vero che il grado di maturita' ed affidabilita' delle tecnologie DSL fa si' che i servizi basati su tali tecnologie (in termini di qualita' delle prestazioni, di tempi di roll-out e di livelli di prezzi) sono da considerare come opzioni gia' presenti sul mercato, caratterizzate da condizioni di forte collegamento orizzontale con l'offerta tradizionale di servizi di accesso ad Internet in dial up ed esposte a rischi di pre-emption da parte dei soggetti che detengono il controllo sulla clientela dei servizi tradizionali. Tale preoccupazione e' stata peraltro immediatamente percepita, a livello internazionale, in una fase antecedente all'avvio commerciale delle offerte di servizi DSL; sia le Istituzioni comunitarie, sia le principali Autorita' di regolamentazione europee (tra cui quella italiana) hanno infatti definito una serie di vincoli e controlli in capo all'operatore storico (per sua natura, titolare di un significativo potere di mercato sui mercati tradizionali), proprio al fine di assicurare uno sviluppo concorrenziale del nuovo segmento di mercato dei servizi di accesso a larga banda. In particolare, in Italia, vige una specifica regolamentazione, secondo il criterio del retail minus, per l'offerta wholesale di servizi DSL da parte di Telecom Italia, mentre la catena impiantistica necessaria per la realizzazione di tali servizi da parte degli operatori concorrenti e' regolata, secondo i rigidi principi dell'orientamento al costo, nell'ambito della disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale. In considerazione della disciplina vigente ed in attesa di possibili ulteriori evoluzioni del mercato, non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di un'ulteriore disciplina in capo all'operatore storico con riferimento all'offerta di servizi finali. Alla luce di quanto detto, l'Autorita' ha individuato come rilevante ai fini del presente procedimento il mercato finale mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa.
3.1.2. Segmentazione del mercato dei servizi intermedi. Una completa e corretta percezione delle dinamiche del mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa richiede peraltro una attenta analisi anche lungo la dimensione verticale dei mercati intermedi dei servizi di accesso alla rete; i soggetti fornitori di servizi finali, siano essi indipendenti o integrati con operatori di rete, necessitano comunque di un approvvigionamento in termini di infrastrutture, elementi e prestazioni intermedie per la costruzione dei propri servizi. E' pertanto chiaro che una posizione di forza nella fornitura di uno o piu' dei servizi a monte del servizio finale, nella misura in cui si risolva in un trattamento discriminatorio tra i diversi fruitori di tali servizi (ed, in particolare, in un diverso trattamento tra ISP integrato o controllato, e ISP indipendenti) e' suscettibile di influenzare le dinamiche concorrenziali nel mercato finale. Tali considerazioni di ordine generale, assumono un particolare rilievo, ai fini dell'equilibrato perseguimento della ratio della legge n. 59/2002 (consistente nella equiparazione degli ISP agli operatori titolari di licenza individuale), alla luce della attuale articolazione del novero dei soggetti operanti sul mercato dei servizi finali, che vede alcuni ISP integrati con operatori licenziatari, o controllati da essi, confrontarsi con ISP indipendenti. In tale contesto, la parita' di trattamento tra i soggetti operanti sul mercato dei servizi finali nella fruizione degli input intermedi e' la condizione preliminare per una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi finali. La legge stessa, d'altro canto, disponendo (con una norma diversa rispetto a quella su cui si fonda il presente procedimento, contenuta nel medesimo art. 1, comma 1), il diritto per gli ISP di accedere a parita' di condizioni con gli operatori licenziatari all'Offerta di interconnessione di riferimento, evidenzia il ruolo fondamentale del mercato dei servizi intermedi rispetto all'obiettivo di una equilibrata concorrenza sul mercato finale. Gli stessi soggetti partecipanti al procedimento hanno d'altro canto espresso, a larghissima maggioranza, l'esigenza di una completa analisi delle dinamiche di mercato dei servizi accesso ad Internet, con particolare riferimento ai diversi servizi di rete intermedi necessari per la fornitura del servizio finale. Con riferimento alla tradizionale segmentazione propria dell'interconnessione, e' possibile individuare i seguenti mercati intermedi: a) mercato intermedio dell'originazione: si intende il servizio di trasporto delle chiamate Internet lungo la tratta che va dall'utente al punto di interconnessione tra operatore di originazione (sulla cui rete e' fisicamente collegato l'utente) e operatore di terminazione di tipo Internet (il quale si occupa di consegnare all'ISP il traffico destinato ad Internet), ovvero ad un terzo operatore che si occupa solo del trasporto della chiamata all'operatore di terminazione. Il soggetto economico che offre il servizio e' l'operatore di rete fissa sulle cui numnerazioni telefoniche sono attestati gli utenti finali. La domanda di mercato e' costituita dagli operatori di rete che consentono al cliente finale l'accesso ad Internet in carrier selection o preselection (ovvero, degli operatori che espletano mere funzioni di trasporto). Su tale mercato, Telecom Italia detiene, ed e' destinata a detenere ancora, nel medio periodo, un significativo potere di mercato (come peraltro riconosciuto dalla stessa Telecom Italia nei contributi prodotti nell'ambito del procedimento). E tuttavia tale condizione si risolve, nel vigente quadro regolamentare, in una puntuale e stringente disciplina ex ante delle condizioni di interconnessione di raccolta della generalita' del traffico e, piu' recentemente (con la delibera 25/01/CIR), nella imposizione a Telecom Italia di specifici obblighi di fornitura di servizi di raccolta del traffico Internet in modalita' forfetaria. Pertanto, in tale mercato, che non e' oggetto del presente procedimento, permangono in capo a Telecom Italia, quale operatore notificato nel mercato dell'interconnessione, gli obblighi attualmente applicabili alla originazione e raccolta del traffico interconnesso. b) mercato intermedio della terminazione: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP (Point of Presence) di un ISP. Il soggetto che offre il servizio e' l'operatore di rete fissa sulla cui rete e' attestato il POP verso cui e' destinata la chiamata. La domanda di mercato e' costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata e' originata o trasportata. L'evoluzione del mercato dei servizi di interconnessione di terminazione, negli anni intercorsi dalla piena apertura dei mercati di telecomunicazioni, ha subito una forte evoluzione, proprio in ragione delle dinamiche legate ai servizi di accesso ad Internet; in particolare, gli operatori licenziatari hanno utilizzato le risorse di numerazione a loro disposizione per concentrare sulle proprie reti la terminazione di traffico Internet diretto verso una pluralita' di ISP, alimentando cosi' il modello di business cd. free internet (nel quale i ricavi degli operatori licenziatari erano assicurati per l'appunto dai ricavi di terminazione, al netto delle somme corrisposte agli ISP a titolo di revenue sharing). In tale ambito, alcuni operatori hanno successivamente provveduto ad integrare al proprio interno le funzioni di ISP e, in misura diversa a seconda della capillarita' delle rispettive reti, a svolgere anche funzioni di trasporto (e conseguente terminazione interna) del traffico Internet mediante i servizi di Carrier Selection e Preselection. Da cio' discende una situazione del mercato della terminazione nella quale alcuni operatori presentano un controllo pressoche' totale della catena dei servizi intermedi, integrando sia le attivita' di raccolta del traffico Internet (in ragione delle quali sottoscrivono contratti con la clientela finale e svolgono attivita' di fatturazione), sia le funzioni di ISP. Tali operatori hanno pertanto una notevole facilita' a trasferire sul mercato dei servizi finali tale posizione di forza del mercato dei servizi intermedi. Per tali ragioni, il mercato della terminazione si pone come mercato rilevante, ai fini dell'applicazione della legge n. 59/2002.
3.1.3. Identificazione dei mercati rilevanti in termini regolamentari, ai sensi della legge n. 59/2002. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' ha individuato, allo stato attuale dello sviluppo dei mercati di telecomunicazioni, due mercati di riferimento al fine dell'identificazione di operatori aventi significativo potere di mercato e del conseguente aggiornamento del relativo elenco, di seguito descritti: 1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: si tratta del servizio di accesso alla rete Internet in modalita' dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s. Il soggetto economico che offre tale servizio e' l'Internet Service Provider, sia esso indipendente o titolare anche di una licenza di telefonia fissa. La domanda di mercato e' costituita dagli utenti finali; 2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dialup: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP. Il soggetto economico che offre il servizio e' l'operatore di rete fissa sulla cui rete e' attestato il POP dell'ISP destinatario della chiamata. La domanda di mercato e' costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata e' originata o transitata.
3.2. Identificazione del mercato di riferimento in termini geografici. L'Autorita' ritiene che la dimensione geografica dei mercati rilevanti individuati coincida con il territorio nazionale. La dimensione nazionale e' infatti coerente con le condizioni osservate in entrambi mercati rilevanti individuati. Per quanto concerne il servizio di terminazione da parte degli operatori licenziatari, le condizioni di fornitura risultano omogenee sul territorio nazionale. Altrettanto omogenea e capillare a livello nazionale e', sotto il profilo dell'offerta alla clientela finale, la diffusione di POP da parte degli ISP; se ne ricava il profilo di un mercato strutturato su scala nazionale. Tale orientamento e' risultato condiviso dalla generalita' dei soggetti partecipanti al procedimento, nonche' dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in precedenti provvedimenti (n. 7978 del 28 gennaio 2000; n. 8141 del 13 luglio 2000 e n. 9142 del 23 gennaio 2001); la sostanziale omogeneita' delle condizioni concorrenziali non determina d'altro canto, almeno nell'attuale fase di sviluppo del mercato, la necessita' di individuare dei sub-mercati a livello regionale o locale.
3.3. Parametri utilizzati per misurare la dimensione del mercato, il grado di concorrenza e le relative posizioni degli operatori. In coerenza con l'approccio seguito in occasione delle attivita' di notifica di cui alla delibera n. 197/1999, e tenuto conto degli orientamenti consolidati della Commissione europea e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione della dimensione di ciascuno dei mercati individuati e delle relative quote degli operatori a partire dai dati in valore (ricavi registrati nel mercato di riferimento), in quanto questo indicatore risulta piu' appropriato ad individuare l'effettiva forza di mercato delle imprese. In tal senso, peraltro, si e' espressa la quasi totalita' delle imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica. Tuttavia, per il mercato dell'interconnessione di terminazione, sono stati anche considerati i volumi di traffico; l'utilizzazione di entrambi i criteri - evidenziando eventuali differenze nella concentrazione del mercato (ove calcolata sulla base dei volumi rispetto all'applicazione del tradizionale criterio dei ricavi) - puo' infatti fornire ulteriori elementi di riflessione circa il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, qualora dovesse emergere una sostanziale differenza fra la quota di mercato di un operatore calcolata in termini di volumi rispetto alla quota calcolata in termini di valore (in particolare, nella circostanza in cui la seconda risulti maggiore della prima), cio' potrebbe condurre ad ipotizzare l'adozione di pratiche di selezione della clientela piu' pregiata da parte dell'operatore in questione, volte ad acquisire i clienti piu' remunerativi lasciando agli altri operatori quelli meno remunerativi. Piu' specificamente e con riferimento all'anno 2001 (dati dell'ultimo esercizio), i parametri considerati sono stati: per il mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: i ricavi registrati dagli operatori di telecomunicazione (licenziatari ed ISP), distinguendo i ricavi da canone dai ricavi da traffico. Nel caso degli operatori licenziatari, sono state detratte le quote di ricavo riversate agli ISP (cd. reverse charge); per il mercato intermedio della terminazione, i ricavi da terminazione di traffico Internet sui POP degli ISP, nonche' la relativa quantita' di traffico. Al fine di una piu' precisa individuazione dell'effettivo potere di mercato degli operatori, si e' deciso di prendere in considerazione anche la terminazione interna, in termini di minuti e di valore. Nel caso dell'operatore dominante, tenuto a pubblicare le tariffe di terminazione, i ricavi da terminazione interna sono stati ottenuti moltiplicando i minuti di terminazione interna per una media ponderata delle tariffe di terminazione peak ed off-peak a livello di SGU che tenesse conto della differente distribuzione del traffico nelle due fasce orarie. Nel caso di altri operatori, non tenuti alla pubblicazione della tariffa di terminazione, tale tariffa e' stata valorizzata sulla base del rapporto fra i ricavi ed i minuti da terminazione esterna. I ricavi da terminazione interna, cosi' calcolati, sono stati sommati a quelli da terminazione esterna per formare, per ciascun operatore, il valore totale dei ricavi da terminazione. Tali ricavi sono stati utilizzati per trarne le quote di mercato. Tutti i dati utilizzati per la determinazione della dimensione dei mercati rilevanti e per il calcolo delle relative quote sono stati richiesti formalmente dall'Autorita' ai soggetti operanti sui mercati interessati in data 7 giugno 2002.
3.4. Utilizzo di criteri diversi dalla quota di mercato. Il potere di mercato, secondo una definizione comunemente accolta, e' la capacita' di un'impresa di fissare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale per un periodo di tempo non transitorio, senza che questo comporti una riduzione delle vendite tale da rendere tale strategia non profittevole. La quota di mercato detenuta da un'impresa nel mercato di riferimento costituisce una misura tipica dell'influenza che l'impresa in questione puo' esercitare sul mercato. In tal senso, allorche' la quota di mercato detenuta da un'impresa raggiunga livelli particolarmente elevati, puo' ritenersi che questo riscontro conduca di per se' all'individuazione di un significativo potere di mercato in capo all'impresa stessa. Viceversa, in tutti i casi in cui il livello della quota di mercato sia notevole (attorno al 25% o superiore), ma non raggiunga livelli particolarmente elevati, si ritiene opportuno che, al fine di accertare la sussistenza di una notevole forza di mercato in capo ad un'impresa, il criterio della quota di mercato venga affiancato dall'analisi di altri elementi. Pertanto, in coerenza con l'approccio seguito in passato dall'Autorita' ed in sintonia con la pratica applicativa antitrust, per le imprese che appaiono caratterizzate da una notevole forza di mercato, sono analizzati i seguenti criteri addizionali: la capacita' di influenzare le condizioni mercato; il fatturato commisurato alla dimensione mercato; il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali; le possibilita' di accesso alle risorse finanziarie; l'esperienza nella fornitura prodotti/servizi sul mercato.
3.5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti.
3.5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet. La dimensione economica del mercato del servizio finale di accesso commutato ad Internet da rete fissa e' rappresentata dalla spesa complessiva degli utenti, cui corrispondono i seguenti introiti, necessari al computo delle quote di mercato dei diversi operatori: a) ricavi da traffico percepiti dagli operatori licenziatari al netto della quota riversata agli ISP (reverse charge); b) ricavi da reverse charge degli ISP; c) ricavi da abbonamenti. L'analisi delle quote di mercato degli operatori attivi nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet da rete fissa ha evidenziato la presenza di un solo operatore che detiene una quota superiore al 25% dell'intero mercato e, quindi, suscettibile di notifica quale operatore avente significativo potere di mercato. Piu' precisamente, in termini di ricavi, la societa' Telecom Italia detiene una quota pari a circa i 3/4 del mercato: il 66,7% direttamente, mentre 1'11,1% e' detenuto dalla societa' controllata SEAT Pagine Gialle. Peraltro, il principale concorrente supera appena il 15%, mentre il restante 7% risulta frazionato tra diversi operatori licenziatari ed ISP. Il livello davvero elevato della quota di mercato detenuta da Telecom Italia, congiuntamente alla presenza di un numero assai limitato di concorrenti con quote di mercato apprezzabili (ovvero almeno superiori all'1%), inducono a ritenere che il criterio della sola quota di mercato risulti in questo caso sufficiente ad identificare una posizione di notevole forza di mercato in capo alla stessa Telecom Italia. Peraltro, a titolo meramente supplementare, si sottolinea come, nel caso di questa impresa, ricorrano tutti gli ulteriori elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato. In particolare, oltre alla acclarata leadership di Telecom Italia sull'intero settore delle telecomunicazioni, rilevabile sia in termini di fatturato che di capitalizzazione, questa impresa appare certamente in grado di influenzare le condizioni del mercato in questione, come denotano, tra l'altro: il suo elevato grado di integrazione verticale, che la porta ad essere presente in tutti gli stadi della filiera di produzione dei servizi di accesso ad Internet; l'elevatissimo grado di concentrazione del mercato in oggetto, per cui si registra un indice di concentrazione C2 (quota cumulata dei primi due operatori indipendenti) pari al 93%; il ruolo cruciale rivestito da Telecom Italia nella fissazione dei prezzi finali, con riferimento alle tariffe telefoniche per il collegamento ad Intemet. A questo riguardo, e' appena il caso di osservare che - dato il sostanziale monopolio nel mercato dell'accesso telefonico - Telecom Italia e' l'impresa che definisce il prezzo del traffico Internet per una larga maggioranza della clientela Internet. In termini di accesso alle risorse finanziarie Telecom Italia S.p.a. e' una delle principali societa' per capitalizzazione della borsa italiana, con possibilita' di accedere sia direttamente al mercato dei capitali, sia al mercato obbligazionario. Infine, indiscutibile e con pochi equivalenti nel sistema economico italiano e' l'esperienza di Telecom Italia nella fornitura di servizi e la sua capacita' di controllare i mezzi di accesso agli utenti finali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, si richiamano - tra gli altri - due elementi: a) la capillarita' della rete di telecomunicazioni, con oltre 27 milioni di linee attive; b) l'importanza della rete commerciale, diretta ed indiretta, anch'essa fortemente ramificata su tutto il territorio nazionale.
3.5.2. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato intermedio della terminazione. Il valore del mercato complessivo dell'interconnessione di terminazione delle chiamate ad Internet e' determinato dalla somma dei ricavi di terminazione degli operatori licenziatari, cui va aggiunta la c.d. terminazione interna, valorizzata secondo i criteri sopra richiamati. In base a tale modalita' di computo, nel suddetto mercato si registra la presenza di due operatori che detengono una quota superiore al 25% e quindi suscettibili di notifica quali soggetti aventi notevole forza di mercato. In termini di ricavi, la societa' Wind Telecomunicazioni (di seguito, per brevita', Wind) detiene una quota pari al 42% del mercato, mentre Telecom Italia detiene il 33%. Segue un terzo operatore (Tiscali), con una quota del 17%; agli altri operatori spetta il restante 8%. Una valutazione basata sui volumi di traffico conduce a risultati sostanzialmente analoghi, con una quota ancor piu' elevata per Wind (47%), cui corrisponde una quota in diminuzione per Telecom Italia (31%). Premesso che il criterio del valore, per le considerazioni sopra richiamate, risulta di applicazione prioritaria, si rileva in ogni caso che entrambi i criteri conducono a valori delle quote di mercato significativamente superiori al 25% per le due imprese menzionate. In questo caso, a differenza di quanto registrato per il mercato finale dei servizi di accesso, il livello delle quote di mercato induce - tuttavia - a dare maggiore rilievo agli altri criteri che concorrono ad individuare una notevole forza di mercato in capo alle imprese. In primo luogo, sia Wind che Telecom Italia hanno dimensioni di fatturato complessivo sensibilmente elevati rispetto alla dimensione dello specifico mercato della terminazione Internet (circa 320 milioni di euro): il fatturato di Telecom Italia S.p.a. nel 2001 e' stato di 17.309 milioni di euro (30.818 milioni di euro per la capogruppo), mentre Wind ha fatturato 3.300 milioni di euro. In secondo luogo, appare fuori discussione la capacita' delle due imprese di influenzare il mercato in oggetto. Difatti, si e' gia' osservato che il mercato risulta fortemente concentrato: i primi tre operatori detengono oltre il 90% del mercato ed i primi due ben il 75%. Peraltro, Telecom Italia e Wind sono gli unici due operatori che operano a livello di SGU (Stadio di Gruppo Urbano) sull'intero territorio nazionale e, quindi, in grado di offrire agli ISP la possibilita' di attestarsi ad un livello di rete piu' vicino al cliente finale. In aggiunta, si consideri che la rilevanza degli investimenti necessari ad un operatore per potersi dotare di un numero di punti di presenza sul territorio italiano sufficiente a raccogliere volumi di traffico significativi, rappresenta una importante barriera all'ingresso nel mercato della terminazione del traffico Internet. Entrambe le imprese denotano inoltre un elevato livello di integrazione, essendo impegnate in tutti gli stadi della filiera di produzione di Internet, e sono in grado di realizzare considerevoli economie di scopo, in conseguenza della loro contemporanea presenza anche sugli altri principali mercati di telecomunicazione (reti e servizi di telefonia fissa, reti e servizi di telefonia mobile, linee affittate). Per queste ragioni, sia Telecom Italia, sia Wind possono vantare una notevole forza contrattuale nei confronti degli altri operatori di telecomunicazione (ISP ed operatori di licenziatari), con particolare riferimento alla definizione delle tariffe di interconnessione per le chiamate destinate ad Internet. In terzo luogo, in termini di esperienza nella fornitura di servizi sul mercato, il fatto stesso che Telecom Italia sia l'unico operatore tenuto da cinque anni a predisporre un'offerta di riferimento per tutti i servizi di rete necessari ai propri concorrenti attribuisce all'ex monopolista la massima esperienza nella fornitura di servizi intermedi agli operatori di telecomunicazione (siano essi operatori licenziatari o ISP). Per quanto riguarda Wind, l'esperienza nella fornitura di servizi ad altri operatori e' certamente piu' recente, tenuto conto che solo negli ultimi anni la societa' ha cominciato a formulare offerte wholesale. Tuttavia, con specifico riguardo agli ISP, si deve osservare come - da informazioni fornite dalla stessa azienda - siano oramai oltre un centinaio gli ISP che si avvalgono della rete del secondo operatore. In quarto luogo, circa la possibilita' di accedere alle risorse finanziarie, per Telecom Italia valgono le considerazioni svolte al paragrafo precedente, mentre, nel caso di Wind, e' sufficiente notare che analoghe valutazioni possono essere espresse con riferimento alla societa' che ne detiene la quota di maggioranza, Enel S.p.a, anch'essa quotata in Borsa. Da ultimo, in relazione al controllo dei mezzi di accesso ai clienti, appaiono elementi di particolare rilievo la richiamata capillarita' della rete di telecomunicazioni, che nel caso di Telecom Italia si estende fino a comprendere i circa 27 milioni di doppini in rame (attivi) della rete d'accesso. In termini di clientela, le due imprese sono di gran lunga quelle con il maggior numero di abbonati: mentre per Telecom Italia e' sufficiente ricordare che questa impresa detiene ancora il monopolio sostanziale dell'accesso e quote di mercato attorno all'80% con riferimento ai ricavi da traffico telefonico, nel caso di Wind, soprattutto in seguito all'acquisizione della societa' Infostrada, il numero di abbonati ai diversi servizi (telefonia vocale nelle modalita' della carrier selection e della carrier preselection, telefonia mobile, Internet) si avvicina oramai ai 20 milioni, secondo informazioni rese note dalla stessa societa'. Anche in termini di espansione della rete commerciale (sia diretta, destinata alle imprese di maggiori dimensioni, sia indiretta, rivolta prevalentemente alla clientela residenziale ed alle piccole imprese) e di spese pubblicitarie, i dati relativi a Wind e a Telecom Italia denotano una capacita' di accedere alla clientela finale di queste due imprese che non trova riscontro tra i concorrenti. Cosi', nel caso dell'impresa da meno tempo sul mercato ovvero Wind, si puo' valutare in circa 5.000 il numero di punti vendita, mentre dal bilancio si apprende che le spese pubblicitarie e per l'acquisizione del cliente sfioravano i 200 milioni di euro nel 2001 (6% del fatturato totale). In conclusione, l'elevato livello delle quote di mercato detenute da Wind e da Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione di terminazione per le chiamate destinate ad Internet, congiuntamente agli altri elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato in questione, inducono a conferire ad entrambe le imprese la caratteristica di operatore con notevole forza di mercato e, quindi, a provvedere alla relativa notifica. Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'. Delibera: Art. 1.
1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per: a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: il servizio di accesso alla rete Internet in modalita' dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s; b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial up: il servizio di consegna del traffico Internet al POP (point ofpresence) di un Internet Service Provider. 2. Per quanto non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, si intendono applicabili le definizioni recate dalle disposizioni vigenti. |
| Art. 2.
1. Telecom Italia S.p.a. e' societa' avente significativo potere di mercato nei seguenti mercati: a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa; b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial up. 2. Alla societa' Telecom Italia S.p.a. continuano ad applicarsi tutti gli obblighi ai quali essa e' soggetta, in ragione della qualifica di operatore notificato nei mercati identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. |
| Art. 3.
1. Wind Telecomunicazioni S.p.a. e' societa' avente significativo potere di mercato nel seguente mercato: a) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalita' dial up. |
| Art. 4.
1. Ai soggetti designati come aventi significativo potere di mercato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano gli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. e alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 10 luglio 2002 Il presidente: Cheli |
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