Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 luglio 2002, n. 184
Modalita' di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilita'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visti, in particolare, gli articoli 17, 21 e 22 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la sua elezione e le relative modalita' di votazione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, con il quale sono state differite le decorrenze dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, ed in particolare il suo comma 2, che riserva ad un regolamento ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione occorrenti, tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002;
Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e di contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.
Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura

1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione della candidatura, nei modelli conformi agli allegati "1 (fronte)" e "1 (retro)" nonche' "2 (fronte)" e "2 (retro)" del presente regolamento, che dello stesso costituiscono parte integrante, per l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.
2. Le schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, sono di colore bianco.
3. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio circolare entro il quale e' inscritta la parola "bollo", e' apposto il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le operazioni elettorali.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, supplemento
ordinario:
"Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) competenza del giudice tributario a conoscere le
controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi
comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e
addizionali alle predette imposte;
b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto
o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte
della commissione tributaria di primo grado del rapporto
tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in
materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione;
c) identificazione degli atti e dei rapporti
tributari dei quali il giudice tributario conosce;
d) articolazione del processo tributario in due gradi
di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di
primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da
commissioni tributarie di secondo grado con sede nei
capoluoghi di regione, con conseguente applicazione
dell'art. 360 del codice di procedura civile e soppressione
della commissione tributaria centrale; nei decreti
legislativi sara' prevista l'esclusione della prova
testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal
presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per
quanto riguarda le province autonome di Trento e di
Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le
riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali
tributari di primo e di secondo grado;
e) previsione degli organici dei giudici tributari in
numero non inferiore a quello dei componenti delle
commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con
determinazione del numero delle sezioni in base al flusso
medio dei procedimenti e composizione dei collegi
giudicanti in tre membri;
f) qualificazione professionale dei giudici tributari
in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle
discipline giuridiche o economiche acquisita anche con
l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita'
professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per
ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente
obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti,
compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i
magistrati ordinari, amministrativi o militari, in
servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime
delle incompatibilita' con particolare riferimento
all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei
contribuenti nei rapporti con l'amministrazione
finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario;
determinazione dello stato giuridico e retributivo e della
durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai
nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di
specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera
nuova disciplina a quella vigente in materia di
responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i
presidenti e gli altri componenti delle commissioni
tributarie di primo grado, di secondo grado e della
commissione tributaria centrale, ove sussistano i
requisiti, possono essere nominati prioritariamente
componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla
concorrenza dei posti disponibili;
g) adeguamento delle norme del processo tributario a
quelle del processo civile; in particolare dovra' essere
altresi' stabilito quanto segue:
1) previsione di una disciplina uniforme per la
proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e
della trattazione della controversia in camera di consiglio
in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza
di discussione;
2) previsione e disciplina dell'intervento e della
chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo
stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari
dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario
controverso;
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione
e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza
delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del
processo in relazione all'inerzia delle parti;
4) disciplina delle comunicazioni e delle
notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo
possibile del servizio postale;
5) previsione, quale condizione di ammissibilita'
dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del
funzionario dirigente il servizio del contenzioso della
direzione regionale delle entrate e delle direzioni
compartimentali del territorio e delle dogane; saranno,
inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del
giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
h) previsione di un procedimento incidentale ai fini
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato
disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia
temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado
e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta
giorni;
i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti
diverse dall'amministrazione avanti agli organi della
giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori
legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti
commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di
rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia
tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti
presso l'intendenza di finanza competente per territorio;
previsione dell'assistenza delle parti diverse
dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori
legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti
commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del
lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore
generale o speciale nei procedimenti davanti alle
commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime
delle spese processuali in base al principio della
soccombenza; previsione della facolta' dell'amministrazione
di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel
giudizio di secondo grado;
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle
decisioni anche a carico dell'amministrazione soccombente;
m) attribuzione al presidente della commissione o
della sezione della competenza a dichiarare la manifesta
inammissibilita' del ricorso, nonche' la sospensione,
l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto
soggetto a reclamo;
n) istituzione di un organo di presidenza della
giustizia tributaria composto da tre presidenti di
commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il
presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di
commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti
delle nuove commissioni tributarie con voto personale,
diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di
eleggibilita', del regime delle incompatibilita' e della
durata della carica dei suoi componenti secondo gli
analoghi principi in vigore per i componenti degli organi
di autogoverno delle magistrature ordinaria e
amministrativa;
o) affidamento all'organo di presidenza della
giustizia tributaria di competenza deliberativa a
verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti
elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative
elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e
sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e
decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle
nuove commissioni tributarie;
p) previsione di disposizioni in materia di
responsabilita' civile dei componenti delle commissioni
tributarie;
q) istituzione di un contingente del personale
indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con
una dotazione organica complessivamente adeguata al carico
di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione
ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente
assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli
dell'amministrazione finanziaria attualmente in servizio
presso le commissioni tributarie, con la previsione della
riduzione delle piante organiche dei contingenti
dell'amministrazione finanziaria, contestualmente ed in
corrispondenza delle unita' che saranno trasferite al
contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita'
di trattamento con il personale delle segreterie e delle
cancellerie degli altri organi giurisdizionali potra'
essere prevista, ove piu' favorevole, l'attribuzione, con
decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove
commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla legge
22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante
la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del
compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e
di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la
produttivita';
r) automazione dei servizi del contenzioso
tributario, con utilizzazione dell'informatica con
particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al
collegamento con gli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione finanziaria;
s) attribuzione al servizio del contenzioso,
nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle
finanze, della competenza a:
1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura
generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di
difesa dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni
oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o
di ricorrente frequenza;
2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa
dell'amministrazione svolta dagli uffici;
3) rilevare con criteri di sistematicita', anche
avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente
ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti
di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni
di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti,
compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso,
elaborando conseguentemente direttive per gli uffici
nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche
legislative;
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai
processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed
elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
t) previsione di disposizioni per la richiesta della
trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto
delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del
criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle
nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla
data di entrata in funzione dei nuovi organi della
giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636, nonche' previsione della estinzione del giudizio nel
caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di
trattazione;
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle
corti d'appello alla data di emanazione dei decreti
legislativi di cui al presente articolo continuino ad
applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la
medesima disposizione si applichi anche ai processi
pendenti alla stessa data davanti alla commissione
tributaria centrale, sempreche' sia presentata istanza di
trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e
che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte
della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice
di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria
centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il
31 dicembre 1995;
v) adeguamento con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia
e giustizia, del numero delle sezioni, nonche'
determinazione del compenso mensile spettante ai
presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri
componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo
criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e
dell'attivita' svolta nonche' delle spese sostenute per
l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni
diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
z) revisione della disciplina dell'iscrizione
provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle
imposte accertate, coordinandola con la previsione di due
gradi del giudizio.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo
saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo invia il testo dei decreti
legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui
all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n.
825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4,
della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro
sessanta giorni, il proprio parere.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.".
- Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
"Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.:
"Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e' costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il
Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno
il presidente e due vicepresidenti.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (Comma abrogato).".
"Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). - 1.
Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i
tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e
sono indette con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita.
Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore
21.
2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di
presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze
l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di
commissione tributaria regionale o provinciale che lo
presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro
delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le
sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale,
che assicura l'espletamento delle operazioni di voto,
composto dal presidente della commissione o da un suo
delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari
nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il
voto viene espresso presso la sede della commissione presso
la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.
"Art. 22 (Votazioni). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu'
di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed
essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza
sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto
nonche' su quelle relative alla validita' delle schede,
dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che
provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima
convocazione.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 386, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della
decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 16-quater del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n.
49:
"Art. 16-quater (Interventi per l'ulteriore
potenziamento della giustizia tributaria). - 1. Il decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria e sull'organizzazione degli uffici di
collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 8, comma 1, lettera c), concernente
l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di
componente delle commissioni tributarie per i dipendenti
dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del
Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera
sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni";
b) nell'art. 11, che disciplina la durata
dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie,
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma
dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
c) nell'art. 17, concernente la composizione del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria";
d) nell'art. 22, comma 3, concernente le votazioni
per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle
parole: "Le schede devono essere preventivamente
controfirmate", e' inserito il seguente periodo: "Ciascun
elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei
candidati";
e) nell'art. 24, comma 1, concernente le attribuzioni
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessita',
l'applicazione di componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso
ambito regionale, per la durata massima di un anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono
conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'art. 27
del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti
ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo, per la determinazione del modello di
scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina
in materia di componente del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria con quella in materia di
incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice
tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette
le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107, reca "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze", ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001 reca "Individuazione e disciplina
degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per
le politiche fiscali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63.
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il ministero dell'economia e delle finanze;
il ministero delle attivita' produttive;
il ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il ministero della salute;
b) sono soppressi:
il ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il ministero delle finanze;
il ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il ministero del commercio con l'estero;
il dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei ministri;
il ministero dell'ambiente;
il ministero dei lavori pubblici;
il ministero dei trasporti e della navigazione;
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il ministero della sanita';
il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
il ministero della pubblica istruzione;
il ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il ministro e il ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
ministro della giustizia e ministero della giustizia e il
ministro e il ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. (Omissis).".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note
alle premesse.



 
Art. 2.
Espressione delle preferenze

1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati, mediante l'indicazione per esteso dei nominativi dei candidati preferiti.
 
Art. 3.
Contenuto delle schede

1. Sulla scheda di presentazione, nello spazio a cio' dedicato, il candidato riporta le sue generalita', l'indicazione della commissione tributaria di appartenenza, la funzione dallo stesso svolta, dichiarando sotto la propria responsabilita' che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.
2. Ogni presentatore riporta su ciascuna riga degli spazi a cio' dedicati nella scheda di presentazione, in carattere stampatello, il proprio cognome e nome, e appone la firma. Ciascuna firma e' autenticata dal direttore di segreteria della commissione tributaria cui i presentatori appartengono, apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 20 (Ineleggibilita). - 1. Non possono essere
eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi
dal voto, i componenti delle commissioni tributarie
sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una
sanzione piu' grave dell'ammonimento.
2. Il componente di commissione tributaria sottoposto
alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni
dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata
applicata altra sanzione disciplinare.".



 
Art. 4.
Uffici elettorali

1. L'Ufficio elettorale centrale, composto e nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' insediato presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Dipartimento per le politiche fiscali assicura il servizio di segreteria dell'ufficio elettorale centrale.
2. Gli Uffici elettorali locali, composti e nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono insediati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 21, commi 2 e 2-bis, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda
alle note alle premesse.



 
Art. 5.
Presentazione delle candidature

1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni, invia presso ogni Commissione tributaria, un numero sufficiente di copie delle schede di presentazione.
2. Coloro che intendono candidarsi fanno pervenire la scheda di presentazione, debitamente compilata, anche nella parte dedicata alle firme di presentazione, all'Ufficio elettorale centrale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate, con le modalita' di cui all'articolo 3, anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza; in tal caso la dichiarazione del candidato, di cui all'articolo 3, comma 1, e' resa su ogni scheda di presentazione.
4. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato. Le firme di un presentatore, se riferite ad una pluralita' di candidati sono tutte nulle.
5. Nessuno puo' essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. In tal caso, la firma di presentazione e' nulla.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni. Lo stesso Ufficio verifica altresi' il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, esclude, con provvedimento espressamente motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed inviato a tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, presso la commissione di rispettiva appartenenza.
8. Per ciascun seggio elettorale sono nominati tre supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
9. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note all'art. 3.



 
Art. 6.
Operazioni preliminari

1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, fa pervenire agli uffici elettorali locali un adeguato numero di manifesti contenenti l'elenco dei candidati, numerato in ordine progressivo e compilato in stretto ordine alfabetico. Oltre al numero d'ordine e al nominativo, l'elenco si limita a indicare la qualifica e la Commissione di appartenenza del candidato.
2. Nel termine di cui al comma 1:
a) il Presidente di ciascuna Commissione tributaria redige l'elenco degli elettori, tenuto conto del numero dei componenti in servizio, e lo trasmette all'Ufficio elettorale della medesima Commissione tributaria;
b) l'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli uffici elettorali un numero di schede elettorali pari all'organico dei componenti delle relative Commissioni tributarie, ed il restante materiale necessario alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Gli Uffici elettorali locali, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, espongono nei locali delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ovvero nei locali o nelle adiacenze dei locali ove si svolgono le operazioni di voto, i manifesti contenenti l'elenco dei candidati.
 
Art. 7.
Operazioni di voto

1. L'elezione da parte dei giudici degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. Presso ciascun Ufficio elettorale e' collocata l'urna di raccolta delle schede elettorali. L'urna e' sigillata prima dell'inizio delle votazioni, previa constatazione dell'assenza di contenuti al suo interno.
3. Il Presidente dell'Ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente piu' anziano consegna a ciascun elettore una scheda.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile nonche' quelle che riportano piu' di sei voti.
6. E' nullo il voto espresso in favore di giudici ineleggibili ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione dei voti.
7. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nella Commissione tributaria di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso gli Uffici elettorali regionali o presso l'Ufficio elettorale centrale.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note
alle premesse.



 
Art. 8.
Operazioni di scrutinio

1. Gli Uffici elettorali provinciali e regionali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni, decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni, si deve dare atto nel processo verbale. Gli Uffici elettorali provinciali decidono altresi', provvisoriamente, sulle contestazioni.
2. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, con specificazione sia del numero dei plichi ricevuti che del numero delle schede pervenute da ciascun ufficio elettorale; quindi, preso atto del ricevimento di tutti i plichi, provvede alla proclamazione degli eletti, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni.
3. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nei seggi elettorali e alle successive operazioni di scrutinio presso l'Ufficio elettorale.
4. La proclamazione degli eletti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' riferita ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica convoca per l'insediamento il medesimo Consiglio nella sua nuova composizione.



Nota all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 17, e del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del sopra
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 23. (Proclamazione degli eletti. Reclami). - 1.
L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che,
nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno
riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e'
eletto il piu' anziano di eta'.
2. - 3. (Omissis).".



 
Art. 9.
Disposizioni di coordinamento

1. In attuazione dell'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si intende che, ferma la ricomprensione della causa di incompatibilita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni in quella di cui al comma 2-ter dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nei riguardi dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento trovano altresi' applicazione, finche' gli stessi permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali, le cause di incompatibilita' di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), di cui al comma 1 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 16-quater del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 si rimanda alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 8 (Incompatibilita). - 1. Non possono essere
componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come
dipendenti di detti enti o come componenti di organi
collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) gli ispettori tributari di cui alla legge
24 aprile 1980, n. 146;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti politici;
i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in
qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria,
ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei
rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle
controversie di carattere tributario;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo
grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti
negli albi professionali o negli elenchi di cui alla
lettera i) nella sede della commissione tributaria o che
comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la
loro professione.
2. - 4. (Omissis).".
- Per il testo dell'art. 17, comma 2-ter, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note
alle premesse.



 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 375
 
Allegato 1

----> Vedere Scheda <----
 
Allegato 2

----> Vedere Scheda <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone