Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 luglio 2002, n. 184 |
Modalita' di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilita'. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visti, in particolare, gli articoli 17, 21 e 22 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la sua elezione e le relative modalita' di votazione; Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, con il quale sono state differite le decorrenze dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, ed in particolare il suo comma 2, che riserva ad un regolamento ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione occorrenti, tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002; Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e di contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento: Art. 1. Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura
1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione della candidatura, nei modelli conformi agli allegati "1 (fronte)" e "1 (retro)" nonche' "2 (fronte)" e "2 (retro)" del presente regolamento, che dello stesso costituiscono parte integrante, per l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. 2. Le schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, sono di colore bianco. 3. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio circolare entro il quale e' inscritta la parola "bollo", e' apposto il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le operazioni elettorali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, supplemento ordinario: "Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione; c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce; d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'art. 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sara' prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado; e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri; f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilita' con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili; g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione; 2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso; 3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti; 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale; 5) previsione, quale condizione di ammissibilita' dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti; h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni; i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facolta' dell'amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado; l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'amministrazione soccombente; m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilita' del ricorso, nonche' la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo; n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilita', del regime delle incompatibilita' e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa; o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie; p) previsione di disposizioni in materia di responsabilita' civile dei componenti delle commissioni tributarie; q) istituzione di un contingente del personale indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unita' che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potra' essere prevista, ove piu' favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'; r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria; s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a: 1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza; 2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione svolta dagli uffici; 3) rilevare con criteri di sistematicita', anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche legislative; 4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati; t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonche' previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione; u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreche' sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995; v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attivita' svolta nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria; z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio. 2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.". - Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.: "Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. 2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. (Comma abrogato).". "Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). - 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale. "Art. 22 (Votazioni). - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.". - La legge 23 dicembre 2000, n. 386, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301. - Si riporta il testo dell'art. 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49: "Art. 16-quater (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). - 1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni"; b) nell'art. 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"; c) nell'art. 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni"; 2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria"; d) nell'art. 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati"; e) nell'art. 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: "m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;". 2. Dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 reca "Individuazione e disciplina degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63. - Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il ministero dell'economia e delle finanze; il ministero delle attivita' produttive; il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il ministero del lavoro e delle politiche sociali; il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il ministero della salute; b) sono soppressi: il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il ministero delle finanze; il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il ministero del commercio con l'estero; il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri; il ministero dell'ambiente; il ministero dei lavori pubblici; il ministero dei trasporti e della navigazione; il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri; il ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ministero della sanita'; il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri; il ministero della pubblica istruzione; il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei ministeri. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-bis. (Omissis).". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 2. Espressione delle preferenze
1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati, mediante l'indicazione per esteso dei nominativi dei candidati preferiti. |
| Art. 3. Contenuto delle schede
1. Sulla scheda di presentazione, nello spazio a cio' dedicato, il candidato riporta le sue generalita', l'indicazione della commissione tributaria di appartenenza, la funzione dallo stesso svolta, dichiarando sotto la propria responsabilita' che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. 2. Ogni presentatore riporta su ciascuna riga degli spazi a cio' dedicati nella scheda di presentazione, in carattere stampatello, il proprio cognome e nome, e appone la firma. Ciascuna firma e' autenticata dal direttore di segreteria della commissione tributaria cui i presentatori appartengono, apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: "Art. 20 (Ineleggibilita). - 1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento. 2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.".
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| Art. 4. Uffici elettorali
1. L'Ufficio elettorale centrale, composto e nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' insediato presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Dipartimento per le politiche fiscali assicura il servizio di segreteria dell'ufficio elettorale centrale. 2. Gli Uffici elettorali locali, composti e nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono insediati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 21, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 5. Presentazione delle candidature
1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni, invia presso ogni Commissione tributaria, un numero sufficiente di copie delle schede di presentazione. 2. Coloro che intendono candidarsi fanno pervenire la scheda di presentazione, debitamente compilata, anche nella parte dedicata alle firme di presentazione, all'Ufficio elettorale centrale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Fa fede la data del timbro postale di spedizione. 3. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate, con le modalita' di cui all'articolo 3, anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza; in tal caso la dichiarazione del candidato, di cui all'articolo 3, comma 1, e' resa su ogni scheda di presentazione. 4. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato. Le firme di un presentatore, se riferite ad una pluralita' di candidati sono tutte nulle. 5. Nessuno puo' essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. In tal caso, la firma di presentazione e' nulla. 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto. 7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni. Lo stesso Ufficio verifica altresi' il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, esclude, con provvedimento espressamente motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed inviato a tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, presso la commissione di rispettiva appartenenza. 8. Per ciascun seggio elettorale sono nominati tre supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 9. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note all'art. 3.
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| Art. 6. Operazioni preliminari
1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, fa pervenire agli uffici elettorali locali un adeguato numero di manifesti contenenti l'elenco dei candidati, numerato in ordine progressivo e compilato in stretto ordine alfabetico. Oltre al numero d'ordine e al nominativo, l'elenco si limita a indicare la qualifica e la Commissione di appartenenza del candidato. 2. Nel termine di cui al comma 1: a) il Presidente di ciascuna Commissione tributaria redige l'elenco degli elettori, tenuto conto del numero dei componenti in servizio, e lo trasmette all'Ufficio elettorale della medesima Commissione tributaria; b) l'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli uffici elettorali un numero di schede elettorali pari all'organico dei componenti delle relative Commissioni tributarie, ed il restante materiale necessario alle operazioni di voto e di scrutinio. 3. Gli Uffici elettorali locali, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, espongono nei locali delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ovvero nei locali o nelle adiacenze dei locali ove si svolgono le operazioni di voto, i manifesti contenenti l'elenco dei candidati. |
| Art. 7. Operazioni di voto
1. L'elezione da parte dei giudici degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. Presso ciascun Ufficio elettorale e' collocata l'urna di raccolta delle schede elettorali. L'urna e' sigillata prima dell'inizio delle votazioni, previa constatazione dell'assenza di contenuti al suo interno. 3. Il Presidente dell'Ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente piu' anziano consegna a ciascun elettore una scheda. 4. Sono bianche le schede prive di voto valido. 5. Sono nulle le schede in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile nonche' quelle che riportano piu' di sei voti. 6. E' nullo il voto espresso in favore di giudici ineleggibili ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione dei voti. 7. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nella Commissione tributaria di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso gli Uffici elettorali regionali o presso l'Ufficio elettorale centrale.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 8. Operazioni di scrutinio
1. Gli Uffici elettorali provinciali e regionali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni, decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni, si deve dare atto nel processo verbale. Gli Uffici elettorali provinciali decidono altresi', provvisoriamente, sulle contestazioni. 2. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, con specificazione sia del numero dei plichi ricevuti che del numero delle schede pervenute da ciascun ufficio elettorale; quindi, preso atto del ricevimento di tutti i plichi, provvede alla proclamazione degli eletti, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni. 3. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nei seggi elettorali e alle successive operazioni di scrutinio presso l'Ufficio elettorale. 4. La proclamazione degli eletti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' riferita ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1. 5. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica convoca per l'insediamento il medesimo Consiglio nella sua nuova composizione.
Nota all'art. 8: - Per il testo degli articoli 17, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: "Art. 23. (Proclamazione degli eletti. Reclami). - 1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 2. - 3. (Omissis).".
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| Art. 9. Disposizioni di coordinamento
1. In attuazione dell'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si intende che, ferma la ricomprensione della causa di incompatibilita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni in quella di cui al comma 2-ter dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nei riguardi dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento trovano altresi' applicazione, finche' gli stessi permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali, le cause di incompatibilita' di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), di cui al comma 1 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 si rimanda alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: "Art. 8 (Incompatibilita). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. 2. - 4. (Omissis).". - Per il testo dell'art. 17, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 luglio 2002
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 375 |
| Allegato 1
----> Vedere Scheda <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Scheda <---- |
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