Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DECRETO 28 giugno 2002
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede, tra l'altro, la istituzione presso le strutture di vertice di apposite unita' organizzative per l'attuazione del controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante la delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;
Visto il decreto 17 aprile 2000 recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Accertata la necessita' di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali in applicazione delle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali e della recente riforma del titolo V della Costituzione;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli affari regionali

Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, per la promozione dello sviluppo e della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia funzionale e strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria delle leggi regionali e degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.
4. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.
 
Art. 3.
Ministro per gli affari regionali

1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.
3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
il servizio I - Servizio stampa, biblioteca, documentazione e comunicazione istituzionale;
il servizio II - Servizio relazioni internazionali, comunitarie e trasfrontaliere delle regioni e degli enti locali.
4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
5. Con successivi provvedimenti del capo del Dipartimento verra' disciplinata la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'articolazione dei servizi in unita' operative e verranno individuate le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo studio, la ricerca e le attivita' ispettive, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio.
6. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e undici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale. I dirigenti con incarico di staff dipendono direttamente dal capo del Dipartimento.
2. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento e quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto sono conferiti in conformita' al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.
3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
I) ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo;
II) ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali;
III) ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali.
Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unita' operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, concertazione, monitoraggio, attuazione statutaria, cura del contenzioso, esame di legittimita', gestione degli atti di sindacato ispettivo, raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e la Conferenza unificata.
4. L'ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo si articola nei seguenti servizi:
servizio III - Servizio per gli affari generali e il personale;
servizio IV - Servizio contabilita', bilancio, programmazione, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti;
servizio V - Servizio per i sistemi informativi e le statistiche regionali e locali.
5. L'ufficio II - Ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali si articola nei seguenti servizi:
servizio VI - Servizio per le politiche economiche e finanziarie;
servizio VII - Servizio regioni a statuto speciale e le province autonome, per le politiche delle minoranze, della montagna e delle politiche connesse alle autonomie speciali;
servizio VIII - Servizio per le politiche culturali.
6. L'ufficio III - Ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali si articola nei seguenti servizi:
servizio IX - Servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti;
servizio X - Servizio per le politiche infrastrutturali;
servizio XI - Servizio per le politiche socio-sanitarie.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 aprile 2000 e' abrogato.
2. Il presente decreto verra' inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2002
Il Ministro: La Loggia
 
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