Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2002
Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la decisione della Commissione europea del 14 giugno 2001, n. SG(2001) D/289229 con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuti del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per il settore agricolo;
Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale e' stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 marzo 2002;
Vista la nota n. C(2002)2934 del 25 luglio 2002 con la quale la Commissione europea ha comunicato il parere favorevole all'aiuto di stato n. 220/2002 - Italia, relativo a "crediti d'imposta per investimenti - modifica del regime d'aiuto n. 646/2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, la suddetta estensione del regime di aiuti;
Visto il decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002 ed in particolare gli articoli 10 ed 11;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le tipologie di investimento per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le imprese della prima trasformazione e commercializzazione ammesse al credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, cosi' come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001, e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002.
2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Requisiti e criteri di ammissibilita'

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente per imprese agricole:
a) la cui redditivita' e' dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);
b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
c) il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
3. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo e' un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai PSR o POR.
 
Art. 3.
Investimenti nelle imprese agricole: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, sono riportate nell'allegato A.
 
Art. 4. Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: requisiti dei beneficiari e criteri di
ammissibilita'

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta e' concesso esclusivamente ad imprese:
a) la cui redditivita' e' dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);
b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
2. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai POR o dai PSR.
3. Non sono inoltre ammessi investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.
 
Art. 5. Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono riportate nell'allegato B.
2. Nel caso in cui il credito d'imposta richiesto riguardi investimenti con una spesa ammissibile superiore ai 25 milioni di euro, la richiesta di preventiva autorizzazione viene trasmessa alla Commissione europea per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio, che ne da' conoscenza al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 6.
Verifica della compatibilita' degli aiuti

1. La compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria si intende acquisita nel caso in cui gli investimenti oggetto del credito d'imposta siano gia' stati positivamente valutati da pubbliche amministrazioni o da altri organismi nell'ambito di regimi di aiuto approvati in conformita' con la specifica normativa comunitaria.
2. Possono essere ammesse al credito d'imposta unicamente le spese sostenute per investimenti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate e dalla stessa debitamente assentite.
 
Art. 7.
Cumulabilita' degli aiuti

1. L'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non puo' superare le percentuali indicate negli allegati A e B, o percentuali inferiori specificamente previste nei rispettivi PSR o nei POR, ne' puo' sommarsi ad esso altro aiuto nazionale o comunitario che faccia superare le predette percentuali.
2. Il beneficiario del credito d'imposta e' tenuto a comunicare l'entita' dell'agevolazione alla regione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di ciascuno utilizzo del credito.
3. Le regioni e le province autonome verificano che siano rispettate le condizioni di non cumulabilita' degli aiuti ed effettuano i controlli a campioni su almeno il 5% dei beneficiari.
 
Art. 8.
Relazione annuale

1. Al fine di assicurare la presentazione alla Commissione europea della relazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti, le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco dei beneficiari ed una relazione sui controlli effettuati.
Roma, 2 agosto 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato A

----> Vedere Allegato <----
 
Allegato B

----> Vedere Allegato <----
 
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