Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 17 luglio 2002
Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. (Deliberazione n. 137/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2002;
Premesso che l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti";
Premesso che l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995 attribuisce all'Autorita' il potere di richiedere ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita', nei settori di propria competenza, "informazioni e documenti sulle loro attivita'";
Premesso che l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' fissi "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento";
Premesso che ai sensi dello stesso art. 24, comma 5, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento ivi richiamato, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri"; e che "trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete si intende approvato";
Premesso che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita' vigili "affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sulla corretta applicazione del codice di rete";
Premesso che l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che alle imprese di trasporto deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita e che usano il servizio di trasporto, un corrispettivo determinato dall'Autorita', ai fini del bilanciamento del sistema;
Vista la legge n. 481/1995;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2000, che individua la rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;
Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete (di seguito: delibera n. 146/00);
Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas (di seguito: delibera n. 150/00);
Vista la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), in particolare gli articoli 14 e 15, con i quali l'Autorita' ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;
Vista la comunicazione dell'Autorita' 18 settembre 2001, recante chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale;
Viste le delibere dell'Autorita' 10 ottobre 2001, n. 224/01, 10 ottobre 2001, n. 232/01, 10 ottobre 2001, n. 233/01, 10 ottobre 2001, n. 234/01, 10 ottobre 2001, n. 235/01, 22 novembre 2001, n. 273/01, 22 novembre 2001, n. 274/01, 22 novembre 2001, n. 275/01, 22 novembre 2001, n. 276/01, 22 novembre 2001 n. 277/01, 22 novembre 2001, n. 278/01, 22 novembre 2001, n. 279/01, 22 novembre 2001, n. 280/01, 22 novembre 2001, n. 281/01, 22 novembre 2001, n. 282/01, 22 novembre 2001, n. 283/01, 22 novembre 2001, n. 284/01, 22 novembre 2001, n. 285/01, 22 novembre 2001, n. 287/01, con le quali l'Autorita' ha apportato modifiche ad alcune delle clausole contenute in contratti di trasporto stipulati ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 120/01;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, in particolare l'art. 11;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002, di adozione di direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 30 maggio 2002, recante disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento (di seguito: deliberazione n. 91/02);
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di trasporto, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di trasporto a detti criteri;
Considerato che il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
a) l'accesso al servizio di trasporto, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e utenti, sia la capacita' che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;
b) l'erogazione del servizio di trasporto, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e gli utenti;
Considerato che consegue che il codice di rete deve contenere:
a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di trasporto e' tenuta a stipulare il relativo contratto, nonche' a determinare la capacita' di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;
b) condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
Considerato che ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di trasporto, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
Considerato che per assicurare il libero accesso al servizio di trasporto a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, ai piani di realizzazione di nuova capacita' della rete di trasporto e del suo potenziamento, ai consumi dei clienti ai punti di uscita e di riconsegna;
Considerato che la realizzazione di nuovi gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas e il potenziamento di gasdotti esistenti, consentono a nuovi operatori di entrare nel mercato, promuovendo la concorrenza, garantendo il soddisfacimento della domanda crescente del mercato interno e accrescendo la sicurezza degli approvvigionamenti;
Considerato che le esigenze di cui al precedente alinea sono anche soddisfatte dalla realizzazione e dal potenziamento di gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da nuovi terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti, costituendo detti terminali parte di un sistema di approvvigionamento volto all'importazione di gas naturale in Italia;
Considerato che il sistema del gas naturale in Italia dipende dagli approvvigionamenti dall'estero, in particolare da Paesi non appartenenti all'Unione europea; e che il mercato internazionale del gas, rilevante ai fini degli approvvigionamenti, e' basato su contratti di importazione di durata pluriennale di tipo take or pay, o comunque connotati dalla previsione di impegni di prelievo annuali garantiti e con flessibilita' variabili;
Considerato che l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al servizio di trasporto puo' essere rifiutato "nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;
Considerato che l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che "l'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione", cio' che consente il riconoscimento a detto cliente di un diritto di accesso prioritario nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;
Considerato che la disciplina del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea, costituisce una deroga ai criteri generali che l'Autorita' fissa in materia di conferimento di capacita' di trasporto e di capacita' di rigassificazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
Considerato che gli interventi volti alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto e al potenziamento di capacita' esistenti nei gasdotti finalizzati al trasporto da sistemi esteri interconnessi a quello nazionale, nonche' nei gasdotti finalizzati al trasporto da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti costituiscono presupposto per il riconoscimento di un diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto;
Considerato inoltre che e' emersa l'esigenza degli utenti, rappresentata dai partecipanti all'attivita' del gruppo di lavoro, relativo, tra l'altro, alla determinazione dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema, istituito ai sensi delle delibere n. 146/00 e n. 150/00, di poter scambiare o di poter cedere la capacita' di entrata o di uscita, assegnata ai medesimi utenti, nonche' il gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;
Considerato inoltre che la disciplina provvisoria prevista dall'art. 14 della deliberazione n. 120/01, in merito alle modalita' di accesso al servizio di trasporto ed alle modalita' di accesso ai terminali di Gnl, cessa di avere efficacia con "l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e non oltre il 30 settembre 2002".
Ritenuto che sia opportuno al fine della verifica di conformita' dei codici di rete ai criteri fissati dall'Autorita', assicurare che detti codici siano redatti in forma omogenea, definendone l'articolazione minima;
Ritenuto che sia opportuno che ai fini della verifica di cui al precedente alinea, nonche' ai fini della vigilanza dell'Autorita' sulla corretta applicazione del codice di rete ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rete positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorita'; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformita';
Ritenuto che sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorita' sia agli utenti che intendano accedere al servizio di trasporto;
Ritenuto che sia opportuno richiedere, anche a soggetti rilevanti diversi dalle imprese di trasporto, quali le imprese che esercitano l'attivita' di importazione, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorita' un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza ed in considerazione degli episodi di congestione in alcuni punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, verificatisi durante i conferimenti per l'anno termico 2001-2002;
Ritenuto che sia opportuno assicurare, per quanto concerne i soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, maggiore tutela ai titolari di contratti che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, assicurando a detti soggetti una priorita' di accesso, limitatamente alla quantita' media giornaliera prevista dai relativi contratti;
Ritenuto che sia opportuno assicurare, al fine di definire una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, ai titolari di contratti di importazione pluriennali una priorita' nell'accesso al sistema di trasporto, tale da dare a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato;
Ritenuto che sia opportuno assicurare ai titolari di contratti di importazione pluriennali che la capacita' di trasporto, nei punti di entrata interconnessi con l'estero, venga conferita per un periodo di tempo pluriennale e per una quota determinata in ragione della flessibilita' prevista nei relativi contratti di importazione;
Ritenuto che sia opportuno limitare, al fine di favorire la concorrenza e di permettere a nuovi operatori di entrare nel mercato, il conferimento pluriennale di cui al precedente alinea ad un periodo di tempo non superiore a cinque anni e alla sola quantita' media giornaliera dei relativi contratti di importazione pluriennali;
Ritenuto opportuno che il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 164/2000, sia ricondotto, nel caso della realizzazione di nuova capacita' di trasporto di gas naturale e del suo potenziamento, entro un quadro di regole certe al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas;
Ritenuto opportuno che le regole di cui al precedente alinea abbiano ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa del diritto di accesso prioritario, che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, in misura coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;
Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto avvenga secondo le modalita' previste per l'accertamento dell'esistenza del diritto di accesso prioritario al servizio di rigassificazione, disciplinate dalla deliberazione n. 91/02;
Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea:
a) comporti la necessita' per l'impresa di trasporto di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di trasporto, purche' dette condizioni siano rese pubbliche;
b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio di trasporto realizzato nelle forme di cui alla precedente lettera a), rispetto all'esercizio del medesimo servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorita';
Ritenuto opportuno che i corrispettivi per il bilanciamento del sistema, nonche' la conseguente disciplina relativa ai conguagli ai quali le imprese di trasporto sono tenute con riferimento al periodo di applicazione delle penali e dei corrispettivi di bilanciamento relativi ai contratti di trasporto stipulati nell'anno termico 2001-2002 siano definiti, in deroga alle disposizioni della deliberazione n. 120/01;
Ritenuto opportuno che sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente alle modalita' di accesso ai terminali di Gnl;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), e le seguenti definizioni:
a) capacita' di trasporto conferita, o capacita' conferita, e' la capacita' di trasporto determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto a disporre secondo le modalita' ed i limiti del presente provvedimento;
b) capacita' di trasporto disponibile, o capacita' disponibile, e' la capacita' di trasporto non conferita;
c) capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e' la capacita' pubblicata nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000;
d) disequilibrio e' il valore della differenza fra l'energia del gas riconsegnato e l'energia del gas consegnato su base giornaliera per ciascun utente nell'aggregazione dei punti di consegna e di riconsegna;
e) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive;
f) scostamento e' la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacita' utilizzata e la capacita' conferita su base giornaliera;
g) servizio di trasporto continuo e' il trasporto del gas da uno o piu' punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna garantito come continuo, eccetto casi di forza maggiore o di emergenza;
h) servizio di trasporto interrompibile e' il trasporto del gas da uno o piu' punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna soggetto a interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto.
 
Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso e di erogazione a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detti servizi.
 
Art. 3.
Descrizione della rete

3.1 L'impresa di trasporto, nel proprio sito internet, pubblica la seguente documentazione:
a) rappresentazione geografica dei gasdotti della rete di trasporto, con l'ubicazione degli impianti principali;
b) rappresentazione schematica della rete di cui alla lettera a), comprendente le caratteristiche tecniche dei gasdotti e dei principali impianti, l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna e le interconnessioni con altre reti;
3.2 L'impresa maggiore, nel proprio sito internet, pubblica la rappresentazione geografica della rete nazionale di gasdotti, comprendente l'indicazione dei punti di entrata e uscita, delle parti facenti capo alle diverse imprese di trasporto, e pubblica l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi e alle infrastrutture minerarie per la coltivazione, dei gasdotti di importazione e di esportazione e degli impianti di rigassificazione di Gnl.
 
Art. 4.
Piani di esercizio, di potenziamento e di conferimento

4.1 L'impresa di trasporto pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:
a) piani di esercizio, annuali e biennali, della rete di trasporto, i quali indicano il livello di affidabilita' della fornitura sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per andamento climatico, per disponibilita' di infrastrutture di trasporto e per disponibilita' di gas;
b) piani di realizzazione di nuova capacita' e di potenziamento, quinquennali e decennali, della rete di trasporto, i quali indicano, con riferimento alle rispettive scadenze, l'elenco dei potenziamenti programmati, dei nuovi allestimenti e delle dismissioni, nonche' le caratteristiche e le prestazioni e le disponibilita' di capacita' delle infrastrutture previste unitamente alla metodologia utilizzata per la loro determinazione;
c) il piano dei conferimenti di capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero per un periodo decennale.
4.2 La pubblicazione dei piani di esercizio, di realizzazione di nuova capacita' e di potenziamento della rete di trasporto di cui al comma 4.1, lettere a) e b), e' effettuata entro il 1 settembre 2002 ed e' aggiornata annualmente. La pubblicazione del piano dei conferimenti di cui al comma 4.1, lettera c), e' effettuata entro il 1 novembre 2002 ed e' aggiornata annualmente.
 
Art. 5.
Profili di prelievo

5.1 L'impresa di trasporto tiene un registro dei profili di prelievo per tutti i punti di riconsegna, a partire dal 1 gennaio 1999, provvedendo al suo aggiornamento entro il 1 gennaio di ciascun anno. Il registro consente l'estrazione dei dati giornalieri di prelievo per ogni singolo punto di riconsegna situato sulla propria rete.
5.2 L'impresa di trasporto rende disponibile, su richiesta del cliente allacciato alla propria rete, i dati di prelievo che lo riguardano.
 
Art. 6.
Capacita' di trasporto

6.1 L'impresa di trasporto almeno mensilmente pubblica nel proprio sito internet:
a) le capacita' di trasporto conferite e disponibili nei punti di entrata, uscita e riconsegna, sia per il servizio di trasporto continuo, sia per il servizio di trasporto interrompibile;
b) la variazione della capacita' di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzione o nuove realizzazioni e potenziamenti.
 
Art. 7.
Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorita'

7.1 L'impresa di trasporto comunica all'Autorita', entro il 1 novembre di ogni anno il piano, annuale e pluriennale, dei conferimenti di capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero con l'indicazione dei soggetti a cui sono state conferite tali capacita'.
7.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorita' entro il giorno 15 di ogni mese i dati e le informazioni riguardanti le capacita' richieste, conferite e utilizzate da ciascun utente nei singoli punti di consegna e riconsegna, le transazioni di capacita' e di gas tra utenti, i nuovi conferimenti.
7.3 L'impresa di trasporto comunica all'Autorita', entro trenta giorni dalla loro applicazione, le modalita' di allocazione dei volumi di gas misurati nel caso di punti di consegna e riconsegna condivisi tra piu' utenti.
7.4 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorita' all'inizio di ciascun anno termico:
a) rapporti che descrivano la ripartizione di compiti e responsabilita' tra l'impresa di trasporto e le imprese di stoccaggio in merito alla movimentazione del gas da o verso i singoli impianti di stoccaggio;
b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni della rete nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale, nonche' la descrizione delle modalita', delle metodologie utilizzate e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione e la descrizione delle modalita' e dei sistemi impiegati per la verifica dei programmi di trasporto richiesti dagli utenti, nonche' i vincoli tecnici e gestionali e le loro modalita' di determinazione.
7.5 Coloro che presentano richiesta di accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero, trasmettono contestualmente all'Autorita' copia dei contratti di importazione, con facolta' di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto del gas, che hanno dato origine alla richiesta di accesso.
 
Art. 8.
Richiesta di conferimento di capacita' di trasporto

8.1 La richiesta di conferimento della capacita' di trasporto, da parte di soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 164/2000, deve indicare:
a) i termini temporali e le possibili estensioni del contratto per cui viene richiesto l'accesso;
b) nel caso di vendita ai clienti finali, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002;
8.2 La richiesta di conferimento della capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente comma 8.1, l'indicazione delle quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione annuali e stagionali ed in particolare:
a) l'eventuale titolarita' di contratti di tipo take or pay sottoscritti prima del 10 agosto 1998;
b) l'autorizzazione all'attivita' d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;
c) le quantita' contrattuali media giornaliera e massima giornaliera, per tutti i contratti di importazione.
 
Art. 9.
Conferimento di capacita' per il servizio di trasporto continuo

9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacita' per il servizio di trasporto continuo entro il 1 settembre di ogni anno, con effetto dal 1 ottobre del medesimo anno, con le seguenti modalita':
a) ai soggetti richiedenti, che siano titolari di contratti di importazione pluriennali, per periodi non superiori a cinque anni termici nei punti di entrata interconnessi con l'estero;
b) in tutti gli altri casi, per periodi di un anno termico.
9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:
a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro il 1 agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale viene effettuato il conferimento;
b) per il conferimento di cui al comma 9.1 lettera b), entro il 1 agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.
9.3 L'impresa di trasporto nel corso dell'anno termico conferisce la capacita' che si renda disponibile, anche a seguito di incrementi di capacita' nonche' a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, nel corso del medesimo anno termico. A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro sette giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacita' di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.
9.4 Nei punti di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di trasporto conferisce la capacita' di trasporto con il seguente ordine di priorita':
a) ai soggetti titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera;
b) ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera;
c) ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonche' ai soggetti di cui alle lettere a) e b), per la differenza tra la quantita' contrattuale massima giornaliera e la quantita' contrattuale media giornaliera;
d) ai soggetti titolari di contratti diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.
9.5 Nel caso in cui le capacita' richieste siano superiori alle capacita' di trasporto conferibili, l'impresa di trasporto ripartisce pro quota tali capacita'. Nei punti di entrata interconnessi con l'estero, la ripartizione pro quota avviene nel rispetto delle priorita' di accesso di cui al precedente comma 9.4;
9.6 L'impresa di trasporto comunica all'Autorita' l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni dal suo completamento.
 
Art. 10. Conferimento di capacita' per il servizio di trasporto interrompibile

10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacita' per il servizio di trasporto interrompibile entro il 1 settembre di ogni anno, con effetto dal 1 ottobre del medesimo anno.
10.2 L'impresa di trasporto prevede tipologie di trasporto interrompibile differenziate in funzione del periodo di preavviso, dell'entita' della capacita' interrotta, della durata dell'interruzione, della frequenza dell'interruzione nel corso dell'anno o della stagione e della priorita' di interruzione.
10.3 Nel caso in cui le capacita' richieste siano superiori alle capacita' di trasporto conferibili si procede alla ripartizione delle capacita' con il criterio pro quota.
10.4 L'impresa di trasporto comunica all'Autorita' l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni dal suo completamento.
 
Art. 11. Accesso prioritario al servizio di trasporto ai sensi dell'art. 25,
comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000

11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'impresa di trasporto rifiuti di provvedere alla realizzazione o al potenziamento delle opere di cui al successivo comma 11.2, richiesti dall'utente medesimo.
11.2 L'accesso prioritario al servizio di trasporto continuo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, si applica limitatamente al caso il cui l'utente sostenga, anche attraverso il ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi gasdotti e per il potenziamento dei gasdotti esistenti riconducibili alle seguenti tipologie:
a) gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas;
b) gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti.
11.3 La nuova capacita' di trasporto, a cui si riferisce il comma 11.2, lettera a), deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacita' di trasporto in entrata dall'estero via gasdotto pari a 75 milioni di metri cubi al giorno, misurati alle condizioni standard, addizionali rispetto alla capacita' di trasporto pubblicata dal Ministero nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia per l'anno termico 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000. In ogni caso tale nuova capacita' deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre 2015.
11.4 L'accesso prioritario, di cui al comma 11.2, riguarda una quota della nuova capacita' di trasporto, nei corrispondenti punti di entrata, resa disponibile per mezzo di opere il cui costo di costruzione sia stato sostenuto dagli utenti. La quota non puo' essere superiore all'80 per cento della nuova capacita', per un periodo di tempo non superiore a venti anni, decorrenti dalla data di entrata in servizio.
11.5 L'impresa di trasporto negozia con l'utente titolare dell'accesso prioritario di cui al precedente comma 11.4 le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento. Dette condizioni negoziate sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorita' e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11.6 A nessun utente e' consentito di essere titolare di un accesso prioritario ad una capacita' di trasporto che sia superiore a un terzo della capacita' complessiva di cui al comma 11.3.
11.7 L'utente interessato alla realizzazione di nuovi gasdotti e al loro potenziamento invia all'Autorita' una comunicazione contenente i seguenti elementi:
a) identificazione del gasdotto presso il quale si rende disponibile la nuova capacita' di trasporto;
b) data di entrata in servizio del nuovo gasdotto o del potenziamento;
c) nuova capacita' di trasporto che si rende disponibile alla data di cui alla lettera b) ed eventualmente in date successive, quota di capacita' e durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;
d) descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalita' adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione di gasdotti, con identificazione dei soggetti utilizzatori della nuova capacita' che vi contribuiscono;
e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l'esercizio dei gasdotti.
11.8 Decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autorita', la titolarita' dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi utenti interessati sono valutate dall'Autorita' nell'ordine temporale di ricezione.
11.9 La titolarita' dell'accesso prioritario non puo' essere ceduta, salvo il caso in cui un altro utente si sostituisca, con procedure trasparenti, all'utente titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti.
11.10 L'Autorita' pubblica e aggiorna nel proprio sito internet l'elenco degli utenti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacita' di trasporto e del periodo di tempo oggetto della titolarita' medesima.
11.11 Gli utenti titolari dell'accesso prioritario inviano all'Autorita' comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 11.10, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 11.7. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.
11.12 Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla forza maggiore, di parte della quota di capacita' di trasporto oggetto dell'accesso prioritario, determina la decadenza dall'accesso prioritario limitatamente alla parte interessata.
11.13 Al fine della verifica su quanto previsto dal comma precedente, l'impresa di trasporto trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantita' di gas trasportato per conto degli utenti titolari dell'accesso prioritario.
11.14 La quota di nuova capacita' alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dei commi 11.4 e 11.6, e la quota di capacita' limitatamente alla quale il titolare del diritto di accesso prioritario e' decaduto da tale diritto ai sensi del comma 11.12, sono conferite in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del presente provvedimento, e disciplinate dalla deliberazione dell'Autorita' n. 120/01 e sue modifiche ed integrazioni.
 
Art. 12. Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

12.1 L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacita' strumentale a detta nuova fornitura. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di trasporto la relativa richiesta di capacita', impegnandosi ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164/2000.
12.2 L'impresa di trasporto conferisce all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 12.1 la relativa capacita', riducendo di un pari ammontare la capacita' conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.
 
Art. 13.
Mercato regolamentato delle capacita' e del gas

13.1 La cessione e lo scambio di capacita' di entrata o di uscita assegnate agli utenti nonche' la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorita'.
 
Art. 14.
Garanzia finanziaria

14.1 L'impresa di trasporto puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio.
14.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio non puo' essere superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacita' dovuti per un'annualita' del contratto, moltiplicato per la capacita' conferita. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di trasporto.
 
Art. 15.
Prenotazione, assegnazione, riassegnazione

15.1 L'impresa di trasporto esegue, nell'esercizio dell'attivita' di dispacciamento, i programmi di consegna e riconsegna di cui al presente articolo.
15.2 Gli utenti eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, la prenotazione delle capacita' di trasporto entro le capacita' conferite e la corrispondente programmazione delle consegne e delle riconsegne di gas.
15.3 L'impresa di trasporto assegna agli utenti le capacita' prenotate, ed esegue i programmi di consegna e di riconsegna di cui al comma 15.1, e qualora l'utente riformuli la prenotazione, ed in presenza di capacita' disponibile, riassegna capacita' in punti di consegna o di riconsegna diversi rispetto a quelli originariamente assegnati.
15.4 L'impresa di trasporto rende disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacita' di trasporto che risulta non assegnata ai sensi del presente articolo.
 
Art. 16.
Bilanciamento

16.1 Gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete.
16.2 L'utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero e' tenuto a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'art. 17.
16.3 L'impresa di trasporto e' tenuta a riconsegnare agli utenti la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata.
16.4 L'impresa di trasporto comunica a ciascun utente l'entita' stimata del suo disequilibrio e scostamento al fine di consentirne la correzione.
16.5 Qualora l'impresa di trasporto non effettui la comunicazione di cui al comma 16.4, al fine della determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 17.1, 17.2 e 17.3, si considera un arco temporale per il quale risulti possibile la correzione di cui al comma 16.4.
16.6 Ai fini del bilanciamento nel caso di punti di consegna e di riconsegna condivisi da piu' utenti, si applica la regola di allocazione tra quelle previste nel codice di rete, su cui si forma l'accordo degli utenti interessati ai singoli siti. In mancanza di accordo, si applica la regola del pro quota riferita ai programmi comunicati ai sensi dell'art. 15.
16.7 L'impresa di trasporto specifica le modalita' con le quali stima e le modalita' con le quali verifica il disequilibrio e lo scostamento dell'utente di cui al comma 16.4. Le tolleranze di cui all'art. 17 sono commisurate all'imprecisione delle stime di cui al comma 16.4.
 
Art. 17.
Corrispettivi per il bilanciamento

17.1 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 0,1 euro/GJ al disequilibrio dell'utente superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.
17.2 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica al disequilibrio dell'utente superiore al 15 per cento un corrispettivo pari a 0,3 euro/GJ, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.1.
17.3 Non sono dovuti corrispettivi nel caso di disequilibri inferiori a 6.000 GJ.
17.4 Nel caso in cui, almeno una volta in un anno, un utente non immetta in rete nell'arco di trenta giorni la stessa quantita' di energia prelevata nel medesimo arco temporale, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di entrata in rete dagli stoccaggi, moltiplicato per la massima capacita' utilizzata in tale punto dall'utente nell'anno, non preventivamente conferita.
17.5 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese. Nel caso in cui si verifichi uno scostamento in un punto di entrata interconnesso con l'estero superiore al 2 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.
17.6 I corrispettivi di cui al comma 17.5 non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 164/2000.
17.7 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.
17.8 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.7.
17.9 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacita' nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.
17.10 Per le verifiche degli scostamenti di cui ai precedenti commi 17.5, 17.7 e 17.8 e 17.9 l'impresa di trasporto utilizza il potere calorifico superiore effettivo.
17.11 L'utente, ai fini del proprio bilanciamento, puo' delegare l'impresa di trasporto ad avvalersi della capacita' di stoccaggio eventualmente conferitagli.
 
Art. 18.
Risoluzione delle controversie

18.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento.
 
Art. 19.
Adozione ed aggiornamento del codice di rete

19.1 L'impresa di trasporto redige il codice di rete, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (allegato A).
19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate.
19.3 Il codice di rete approvato ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorita' nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
 
Art. 20. Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacita' di
trasporto

20.1 In deroga a quanto previsto al comma 9.1, nell'anno termico 2002-2003 e nell'anno termico 2003-2004 la capacita' di trasporto, per il servizio di trasporto continuo, e' conferita per periodi di un anno termico, in tutti i punti di consegna e di riconsegna.
20.2 In deroga al comma 9.2, lettera b), per il conferimento per l'anno termico 2002-2003, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1 settembre 2002. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui allo stesso comma 9.4, lettere a) e b), e' aumentato di due terzi della differenza tra la quantita' contrattuale massima giornaliera e la quantita' contrattuale media giornaliera.
20.3 Per il conferimento per l'anno termico 2003-2004, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1 agosto 2003. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui al comma 9.4, lettere a) e b), e' aumentato di un terzo della differenza tra la quantita' contrattuale massima giornaliera e la quantita' contrattuale media giornaliera.
20.4 In deroga al comma 9.2, lettera a), per il conferimento per il quinquennio compreso tra l'anno termico 2004 - 2005 e l'anno termico 2008 - 2009, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1 agosto 2003.
 
Art. 21. Disposizioni transitorie in materia di cessione e di scambio di
capacita' e di gas

21.1 Fino alla definizione delle procedure di cui al comma 13.1, e' consentita agli utenti la cessione e lo scambio di capacita' di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonche' la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti.
21.2 Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 21.1, sono comunicate mensilmente all'Autorita', che vigila affinche' tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parita' di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.
 
Art. 22.
Conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento

22.1 Ai fini dei conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento, previsti dai contratti di trasporto in deroga di cui all'art. 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01, come modificati dall'Autorita':
a) per il periodo che intercorre tra il 1 ottobre 2001 ed il 20 dicembre 2001, non sono dovuti i corrispettivi per il disequilibrio e lo scostamento;
b) per il periodo che intercorre tra il 21 dicembre 2001 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano i corrispettivi di cui all'art. 17 ed i corrispettivi di cui all'art. 11 della deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02.
 
Art. 23.
Accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl

23.1 Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl sono prorogate sino al 30 settembre 2003.
 
Art. 24. Modificazione della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n.
311/01

24.1 Dopo l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, e' aggiunto il seguente comma:
"9.7 Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, le imprese di trasporto danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacita' a cui e' accertato l'accesso prioritario e la restante quota di capacita', di cui alla deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02.".
 
Art. 25.
Pubblicazione ed entrata in vigore

25.1 Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di trasporto e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'art. 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.
25.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito Internet dell'Autorita'.
Milano, 17 luglio 2002
Il presidente: Ranci
 
Allegato A

SCHEMA DI CODICE DI RETE

L'impresa di trasporto redige il codice di rete, ai sensi dell'art. 19, della presente deliberazione dell'Autorita' sulla base del seguente schema di codice di rete.

1. Sezione informazione, articolata in quattro capitoli: Contesto normativo.
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorita', e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rete. Descrizione della rete e della sua gestione.
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, la rete dell'impresa di trasporto ed i servizi di dispacciamento. Fornisce in particolare:
a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dei gasdotti con l'ubicazione degli impianti principali;
b) la rappresentazione schematica dei gasdotti e dei principali impianti, con l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna, delle interconnessioni con altre reti e delle caratteristiche tecniche; per la rete nazionale di gasdotti, questa rappresentazione contiene l'indicazione dei punti di entrata e di uscita, delle parti facenti capo alle diverse imprese di trasporto; contiene anche l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi, ai gasdotti di importazione e di esportazione e agli impianti di rigassificazione di Gnl;
c) la descrizione dei servizi di dispacciamento, con particolare riferimento alla previsione di breve periodo, all'esecuzione dei programmi di trasporto, alla modulazione su base oraria e al bilanciamento operativo, nonche' la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati;
d) l'indicazione delle prestazioni della rete nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale, nonche' la descrizione delle modalita' e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione;
e) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalita' di determinazione. Descrizione dei servizi.
Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di trasporto offre con le proprie attivita' di trasporto e dispacciamento. Procedure di coordinamento informativo.
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di trasporto e gli utenti, e le modalita' che ne assicurano la riservatezza. Il capitolo descrive altresi' le modalita' di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi.

2. Sezione accesso al servizio di trasporto, articolata in due capitoli: Conferimento di capacita' di trasporto.
Il capitolo descrive le modalita' per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacita', con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalita' di determinazione delle capacita' conferibili, della cadenza dei conferimenti. Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna.
Il capitolo descrive la procedura per la richiesta di allacciamento e gli adempimenti per la realizzazione dei punti di consegna e di riconsegna, quali, ad esempio, lo studio di fattibilita', la definizione delle opere necessarie, le garanzie richieste, la predisposizione del progetto esecutivo, le autorizzazioni e i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'opera.
L'impresa di trasporto, nello stesso capitolo, specifica le modalita' di gestione, manutenzione ed esercizio dei punti di consegna e di riconsegna e degli strumenti di misura. L'impresa specifica inoltre le condizioni per gli avviamenti di nuovi punti di riconsegna, i potenziamenti e le chiusure di punti di riconsegna esistenti.

3. Sezione erogazione del servizio di trasporto, articolata in cinque capitoli: Prenotazione, assegnazione e riassegnazione.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali gli utenti eseguono la prenotazione di capacita' e le modalita' di assegnazione di tali capacita' da parte dell'impresa di trasporto, anche nel caso di vincoli di capacita' e per esigenze di manutenzione. L'impresa di trasporto specifica i criteri impiegati per la determinazione di capacita', le modalita' con le quali avviene lo scambio o la cessione delle capacita' assegnate. Bilanciamento.
Il capitolo descrive gli adempimenti dell'impresa di trasporto e degli utenti in merito al bilanciamento della rete, specificando, in particolare:
a) i corrispettivi applicati per il bilanciamento;
b) le modalita' di calcolo ed i tempi di comunicazione delle stime giornaliere del disequilibrio e dello scostamento del singolo utente;
c) le modalita' della verifica mensile del disequilibrio e dello scostamento del singolo utente;
d) le regole di allocazione delle misure e le modalita' di applicazione delle disposizioni sul bilanciamento, nel caso di punti di consegna e di riconsegna condivisi da piu' utenti. Misura del gas.
Il capitolo descrive le modalita' per la misura della quantita' del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni. Qualita' del gas.
Il capitolo descrive i requisiti di qualita' del gas nei punti di consegna e di riconsegna, fra i quali:
a) gli intervalli ammessi, alle condizioni standard, dell'indice di Wobbe, del potere calorifico superiore e della densita' relativa, e della loro variazione su base oraria;
b) gli intervalli ammessi di concentrazione di solfuro di idrogeno, di zolfo da mercaptani e di zolfo totale;
c) le temperature massime, espresse in 0C, di punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi.
Il capitolo descrive le modalita' per la misura della qualita' del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni.
Il capitolo specifica le modalita' per la determinazione del potere calorifico superiore nei punti di consegna e di riconsegna. Pressioni di consegna e di riconsegna.
Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi nei punti di consegna e di riconsegna.

4. Sezione qualita' del servizio: Qualita' del servizio.
La sezione descrive gli standard di qualita' commerciale e di qualita' tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

5. Sezione programmazione, articolata in due capitoli: Programmazione e gestione delle manutenzioni.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali l'impresa di trasporto programma e comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto. Coordinamento operativo.
Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di trasporto in merito al coordinamento operativo con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio, con le imprese di distribuzione e le imprese di rigassificazione di Gnl.

6. Sezione amministrazione, articolata in tre capitoli: Normativa fiscale e doganale.
Il capitolo richiama le responsabilita' e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di trasporto e gli utenti assumono in qualita' di depositari fiscali e doganali. Fatturazione e pagamento.
Il capitolo descrive le modalita' di fatturazione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti. Risoluzione delle controversie.
Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento.

7. Sezione emergenza, articolata in due capitoli: Gestione delle emergenze di servizio.
Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di trasporto attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento. Modalita' di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.
Il capitolo descrive le modalita' per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di trasporto, degli utenti e dei loro clienti.

8. Sezione aggiornamento del codice di rete.
Nella sezione l'impresa di trasporto descrive la procedura di aggiornamento del codice di rete, nonche' le modalita' di partecipazione degli utenti a detta procedura.
 
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