Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 30 luglio 2002, n. 180
Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1ยบ marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002. 3. Il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2. 4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
30 luglio 1999, n. L200, reca: "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi".
- La direttiva del 19 luglio 1999, n. 1999/74/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
3 agosto 1999, n. L203, reca: "Direttiva del Consiglio che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
ovaiole".
- La direttiva del 22 dicembre 1999, n. 1999/105/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
15 gennaio 2000, n. L11, reca: "Direttiva del Consiglio
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione".
- La direttiva del 26 luglio 2000, n. 2000/52/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
29 luglio 2000, n. L193, reca: "Direttiva della Commissione
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla
trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche".
- La direttiva del 25 giugno 1980, n. 80/723/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
29 luglio 1980, n. L195, reca: "Direttiva della Commissione
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
- La direttiva del 19 dicembre 2001, n. 2001/109/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
16 gennaio 2002, n. L13, reca: "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche
da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il
potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie
di alberi da frutto".
- La direttiva del 30 gennaio 2002, n. 2002/4/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
31 gennaio 2002, n. L30, reca: "Direttiva della Commissione
relativa alla registrazione degli stabilimenti di
allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE del Consiglio".
- La direttiva del 5 marzo 2002, n. 2002/25/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
15 aprile 2002, n. L98, reca: "Direttiva della Commissione
che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa
alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri".
- La direttiva del 17 marzo 1998, n. 98/18/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
15 maggio 1998, n. L144, reca: "Direttiva del Consiglio
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri. Versione in vigore dal 1 gennaio 2003".
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento
ordinario, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001". Gli articoli 1,
commi 2 e 3 e 2 cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture ammini-strative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili".
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi'
recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".



 
Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2427):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie (Buttiglione) il 27 febbraio 2002.
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri
delle commissioni I (Affari costituzionali); V (Bilancio,
tesoro e programmazione); X (Attivita' produttive,
commercio e turismo); XII (Affari sociali) e XIII
(Agricoltura).
Esaminato dalla commissione il 20, 21 marzo; 10 aprile
e 8 maggio 2002.
Relazione scritta presentata il 30 maggio 2002 (atto n.
2427/A - relatore on. Di Teodoro).
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 e approvato il
2 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1560):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3 luglio 2002 con pareri delle
commissioni 5a (Bilancio); 6a (Finanze e tesoro); 8a
(Lavori pubblici, comunicazioni); 9a (Agricoltura e
produzione agroalimentare); 10a (Industria, commercio,
turismo); Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 16 luglio 2002.
Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 2002.
 
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