Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) per "Tribunale internazionale" si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- la legge 17 agosto 1957, n. 848, reca: "Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945.".



 
ART. 2.
(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.
2. L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse e' il Ministro della giustizia.
 
ART. 3.
(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale.
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".



 
ART. 4.
(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana e' riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;
b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;
c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.
2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se e' stata gia' esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali e' stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.
 
ART. 5.
(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 649 del codice di
procedura penale.
"Art. 649 (Divieto di un secondo giudizio). - 1.
L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto
penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo
sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,
neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto
disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345.
2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato
procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del
processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.".



 
ART. 6.
(Comunicazioni e trasmissioni di atti).

1. L'autorita' giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresi', una sommaria esposizione dei fatti.
2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorita' giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di
procedura penale:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.".



 
Art. 7
Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilita' espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.
2. La sentenza del Tribunale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e
delle altre disposizioni che regolano l'attivita' del Tribunale
internazionale; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e'
previsto come reato dalla legge italiana; d) per lo stesso fatto e
nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello
Stato sentenza irrevocabile.
3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non puo' eccedere quella di anni trenta di reclusione.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale, vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 734 del codice di
procedura penale:
"Art. 734 (Deliberazione della Corte di appello). - 1.
La Corte di appello delibera in ordine al riconoscimento,
osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza,
nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne
conseguono.
2. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da
parte del procuratore generale presso la Corte di appello e
dell'interessato.".



 
ART. 8.
(Esecuzione della pena).

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena e' eseguita secondo la legge italiana.
2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e' esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
 
ART. 9.
(Provvedimenti relativi alla grazia).

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.
 
ART. 10.
(Cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte di appello da' esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
 
ART. 11.
(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che puo' essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non e' stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale; b) non vi e' identita' fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; c) il fatto in relazione al quale la consegna e' richiesta non e' compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;
d) il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto come reato dalla legge italiana; e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.
4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.
5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale, vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 701 del codice di
procedura penale:
"Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estrazione
di un imputato o di un condannato all'estero non puo'
essere concessa senza la decisione favorevole della Corte
di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di
appello quando l'imputato o il condannato all'estero
acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso
deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso
e' fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della Corte di appello e il
consenso della persona non rendono obbligatoria
l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine,
alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il
condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui la domanda di estradizione perviene al
Ministro di grazia e giustizia ovvero alla Corte di appello
che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art.
715 o alla Corte di appello il cui presidente ha provveduto
alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la
competenza non puo' essere determinata nei modi cosi'
indicati, e' competente la Corte di appello di Roma.".
- Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di
procedura penale:
"Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna
temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione
dell'estradizione e' soppressa se l'estradato deve essere
giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale
l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il Ministro di
grazia e giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria
competente per il procedimento in corso nello Stato o per
l'esclusione della pena, puo' procedere alla consegna
temporanea allo Stato richiedente della persona da
estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'.
2. Il Ministro puo' in oltre, osservate le disposizioni
del capo II del titolo IV, convenire che la pena da
scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.".



 
ART. 12.
(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.
2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; puo' disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.
3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
4. La misura della custodia in carcere puo' essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
5. Le misure cautelari sono revocate:
a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui e' pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 5, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna;
d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di
procedura penale:
"Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle
misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal
presidente della Corte di appello o dalla Corte di appello
a norma degli articoli precedenti e' comunicata e
notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la corte di appello, alla persona
interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 717 del codice di
procedura penale:
"Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una
misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una
misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il
presidente della Corte di appello, al piu' presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede,
all'identificazione della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione
nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal
comma 1, il presidente della Corte di appello invita
l'interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di
ufficio a norma dell'art. 97, comma 3. Il difensore deve
essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data
fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di
assistervi.".



 
ART. 13.
(Applicazione provvisoria di misura cautelare).

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva puo' essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:
a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa e' revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.
 
ART. 14.
(Arresto da parte della polizia giudiziaria).

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.
4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.
5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.
6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa e' revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.
 
ART. 15.
(Ruolo delle organizzazioni non governative).

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attivita' del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.
2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facolta' di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.
 
ART. 16. (Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: "; tuttavia" e' sostituita dalle seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore;";
b) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale";
c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato";
d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore";
e) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale";
f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12, comma 3," sono inserite le seguenti: "contenente il consenso della persona alla consegna".
2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre
1993, n. 544 (Disposizioni in materia di cooperazione con
il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni
del diritto umanitario commesse nei territori della ex
Jugoslavia), convertito in legge, con modificazioni, con
legge 14 febbraio 1994, n. 120, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Trasferimento dei procedimenti penali). - 1.
Quando il tribunale internazionale richiede, a norma
dell'art. 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento
del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita'
giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo'
ulteriormente procedersi per l'esistenza della
giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale,
sempre che ricorrono le seguenti condizioni:
a) se il Tribunale internazionale procede per il
medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
b) se il fatto rientra nella giurisdizione
territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai
sensi dell'art. 8 dello statuto.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 127 del
codice di procedura penale, con la partecipazione
necessaria del difensore, il ricorso per cassazione ha
effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia
e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della
prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La
prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il
procedimento a norma dell'art. 4.".
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Divieto di nuovo giudizio). - 1. Una persona
che e' stata giudicata con sentenza definitiva dal
Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo
sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale
per il medesimo fatto.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dell'art. 649 del codice di procedura penale.".
- Per il testo dell'art. 649 del codice di procedura
penale, vedi note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7 (Riconoscimento della sentenza del Tribunale
internazionale). - Qualora, sulla base della dichiarazione
di disponibilita' espressa ai sensi dell'art. 27 dello
statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo
Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di
grazia e giustizia richiede il riconoscimento della
sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo
trasmette al procuratore generale presso la Corte di
appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in
lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il
procuratore generale promuove il riconoscimento con
richiesta alla corte di appello.
2. La sentenza del Tribunale internazionale non puo'
essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma
dello statuto e delle altre disposizioni che regolano
l'attivita' del Tribunale internazionale;
a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello
Stato;
b) il fatto per il quale e' stata pronunciata la
sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa
persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza
irrevocabile.
3. La Corte di appello delibera con sentenza in ordine
al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art.
127 del codice di procedura penale. Si applica l'art. 734,
comma 2, del codice di procedura penale.
4. La Corte di appello, quando pronuncia il
riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita
nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva
stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della
reclusione. In ogni caso la durata della pena non puo'
eccedere quella di anni trenta di reclusione.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Consegna di imputato). - 1. Quando la
richiesta indicata nell'art. 10, comma 1, ha per oggetto la
consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il
procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza
ritardo la requisitoria alla Corte di appello. La
requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di
appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e'
data comunicazione alle parti con l'avviso della data
dell'udienza.
2. La Corte di appello decide senza ritardo, con le
forme dell'art. 127 del codice di procedura penale, con la
partecipazione necessaria del difensore, con sentenza.
Tuttavia il ricorso per cassazione, che puo' essere
proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna
solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non e' stato emesso dal Tribunale internazionale
un provvedimento restrittivo della liberta' personale;
b) non vi e' identita' fisica tra la persona
richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna e'
richiesta non e' compreso nella giurisdizione temporale e
territoriale del Tribunale internazionale;
c-bis) il fatto per il quale la consegna e' richiesta
non e' previsto come reato dalla legge italiana;
c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della
stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza
irrevocabile;
3-bis) Si applica l'art. 701, comma 2, del codice di
procedura penale.
4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con
decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo
avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per
l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del
deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il
verbale indicato nell'art. 12, comma 3, contenente il
consenso della persona alla consegna, e prende accordi con
il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le
modalita' della consegna. Si applica l'art. 709, comma 1,
del codice di procedura penale.
- Per il testo dell'art. 701, vedi note all'art. 11.



 
ART. 17.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1565):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il
13 settembre 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle
commissioni I e III.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
6, 13, 20 novembre 2001.
Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia),
in sede legislativa, il 13 dicembre 2001.
Esaminato dalla II "commissione, in sede legislativa, e
approvato il 13 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 973):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 19 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 3a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
27 marzo 2002; il 16 aprile 2002 e approvato, con
modificazioni, il 17 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1565-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 aprile 2002 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
14, 16, 20 maggio 2002.
Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il
17 luglio 2002.
 
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