Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 luglio 2002 |
Istituzione della commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena". |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento CE n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2001, con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l.", di seguito indicato con il solo nome CERMET, ad effettuare i controllo sulla denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena"; Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1987 con il quale e' stato affidato al Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena l'incarico di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1986, n. 93, del decreto ministeriale 9 febbraio 1987, recante disciplina della produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" e delle modalita' di controllo e in particolare della produzione e sul commercio del condimento per il quale e' consentito l'uso di detta denominazione; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e in particolare il comma 18 che prescrive l'adeguamento ove necessario degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 del citato articolo; Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, concernenti le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei predetti consorzi; Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente e riconosciuti alla data di entrata in vigore del citato art. 53, come sostituto; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Considerato che tra i compiti del Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena, affidatario dell'incarico di cui al citato decreto 15 maggio 1987, rientravano quelli inerenti la marchiatura delle botti e della loro identificazione alfanumerica progressiva, contenente il prodotto in giacenza idoneo a diventare, alla rispettiva scadenza di dodici e venticinque anni, quest'ultima per la tipologia "stravecchio", e quelli concernenti la compilazione e la tenuta dei registri contenenti le annotazioni relative alle aziende produttrici e ai corrispondenti quantitativi prodotti; Visto il piano di controllo sulla produzione della D.O.P. "Aceto balsamico tradizionale di Modena", approvato con il citato decreto 15 gennaio 2001, in attuazione del quale le funzioni e le attivita' sopra indicate sono state attribuite, a decorrere dal 26 gennaio 2001 al sopra indicato organismo di controllo CERMET; Viste le note intercorse tra il Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena e il CERMET e in particolare quella dell'ente consortile datata 24 febbraio 2002 con la quale si comunicava la ripresa dell'attivita' di marchiatura delle botti e l'asserita illegittimita' del predetto piano di controllo; Vista la nota ministeriale protocollo n. 60951 del 22 febbraio 2002 diretta al predetto Ente consortile con la quale quest'ultimo veniva diffidato dal procedere alla marchiatura delle botti presso i propri consorziati senza averne dato il preventivo avviso al CERMET e in assenza dell'ispettore di detto organismo di controllo che avrebbe dovuto presidiare lo svolgimento della sopra indicata operazione; Vista la nota del Consorzio del 28 febbraio 2002 che, nel rispondere alla richiamata nota ministeriale, ribadiva il proprio diritto a detenere il registro di marchiatura in forza dell'incarico conferitogli con il citato decreto 15 maggio 1987; Vista la nota della provincia di Modena - Assessorato agricoltura, alimentazione e politiche faunistiche, protocollo n. 52138/09 del 23 maggio 2002 con la quale l'Ente territoriale, allegando i dati forniti dal CERMET, comunica l'insussistenza dei requisiti della rappresentativita', fissati dai citati decreti ministeriali 12 aprile 2000, in capo al Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena; Considerato che non e' possibile allo stato attuale consentire il mantenimento dell'incarico al Consorzio predetto di cui al citato decreto 15 maggio 1987, potendo esso essere concesso solo ai sensi del comma 15 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, come sostituito e dei decreti attuativi 12 aprile 2000, gia' richiamati, in relazione ai quali non e' dimostrata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti; Considerato che l'universo degli aventi diritto a rivendicare la D.O.P. "Aceto balsamico tradizionale di Modena" comprende anche i soggetti non aderenti al citato Consorzio e che gli stessi, se in possesso dei requisiti, avrebbero potuto avvalersi della previsione di cui al gia' richiamato decreto ministeriale 15 maggio 1987, che attribuisce al Ministero l'esercizio e il risultato delle attivita' di controllo, anche avvalendosi del Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena, incaricato della vigilanza sul prodotto in argomento; Considerato che per soddisfare le aspettative dei produttori e le esigenze dei consumatori lo Stato, nel cui territorio avviene la produzione della denominazione registrata in ambito Unione europea, e' responsabile ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, del complesso dei controlli su detta denominazione; Considerato che non esiste evidenza oggettiva, della quale necessita l'organismo di controllo CERMET, dell'effettiva osservanza del disciplinare di produzione della D.O.P. "Aceto balsamico tradizionale di Modena" del periodo di invecchiamento al quale e' stato sottoposto il prodotto ai fini dell'utilizzazione della D.O.P. in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, e successive modifiche e integrazioni, il detentore dei prodotti ivi indicati deve inoltrare denuncia agli organi di vigilanza e tra questi all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Considerato che dall'esame delle predette denunce e' possibile trarre elementi utili all'identificazione dei produttori del condimento ritenuto idoneo a diventare, sussistendone i requisiti, "Aceto balsamico tradizionale di Modena"; Considerato altresi' che recenti risultati tecnico-scientifici, ottenuti da apposite indagini svolte dall'Istituto sperimentale di S. Michele all'Adige (Trento), risultano idonei a determinare la composizione del prodotto in corso di elaborazione, con specifico riferimento al luogo di origine della materia utilizzata, e al periodo di invecchiamento al quale e' stato sottoposto il prodotto analizzato; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi dei dati documentali e sperimentali come sopra indicati al fine di identificare le singole partite e il corrispondente stato di invecchiamento del prodotto detenuto presso ciascuna ditta che intende utilizzare la denominazione protetta; Ritenuto altresi' che l'esigenza di un effettivo armonico coordinamento delle attivita' sopra indicate e' soddisfatta dall'istituzione di una commissione tecnica di garanzia che assicuri l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione protetta, sussistendone i requisiti; Viste le risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi il giorno 4 luglio 2002 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con la partecipazione dei rappresentanti di detta amministrazione, della regione Emilia-Romagna e della provincia di Modena; Decreta: Art. 1. E' revocato l'incarico affidato, con decreto 15 maggio 1987, al Consorzio produttori aceto balsamico tradizionale di Modena, di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1986, n. 93, e del decreto 9 febbraio 1987, recante disciplina della produzione e sul commercio dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena". |
| Art. 2. 1. E' istituita la commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena", registrata in ambito Unione europea con regolamento CE n. 813 del 17 aprile 2000. 2. La commissione e' costituita da: dott. Maurizio Ceci, dirigente della Direzione generale agricoltura - servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato della regione Emilia-Romagna; dott. Sergio Formenti, dirigente area agricoltura, industria e artigianato dell'amministrazione provinciale di Modena; dott.ssa Glorianna Lemmo della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali; sig. Marco Serafini, collaboratore dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ufficio di Modena. 3. La commissione cura l'acquisizione degli elementi idonei all'identificazione dei produttori della denominazione di cui al primo comma, nella categoria "elaboratori" di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 e della corrispondente quantita' di prodotto presso ciascuno di essi in giacenza, ai fine di fornire all'organismo di controllo "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' cons. a r.l., con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), dati oggettivamente verificati. 4. La commissione riferisce al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla regione Emilia-Romagna e all'amministrazione provinciale di Modena. 5. L'attivita' della commissione cessa al momento in cui risulta esaurita l'attivita' indicata al comma precedente. Il presente decreto che entra in vigore il giorno della sua emanazione, e' inviato all'organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2002 Il Ministro: Alemanno |
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