IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale del 1 luglio 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli d'Imola"; Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola"; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica dell'art. 4 del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" formulati dal comitato stesso nella seduta del 27 marzo 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alla modifica di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico 1. Il testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" e' sostituito per intero dal testo di cui appresso le cui misure entrano in vigore dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente decreto: "Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche o esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione. Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedocollinari e nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto argilloso, fino a quelle argillose o argillo-limose, in genere calcarei. Per i vigneti gia' esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona. La regione Emilia-Romagna puo' consentire diverse forme d'allevamento, qualora siano tali da migliorare le gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
===================================================================== | |Titolo alcolometrico vol. "Colli d'Imola |Resa uva (tlha)| minimo naturale % ===================================================================== Rosso | 10 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco superiore | 11 | 11 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Cabernet sauvignon | 9 | 11 --------------------------------------------------------------------- Barbera | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Trebbiano (prodotto da uve| | di vitigno Trebbiano | | romagnolo) | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Pignoletto | 11 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 10 | 10,5
Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli d'Imola nelle tipologie frizzante e novello possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |