Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 agosto 2002
Costituzione dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;
Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 del deliberazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2001, recante: "Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281";
Vista la nota del capo del dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
Acquisiti i verbali della commissione relativi alle riunioni del 15 febbraio, 7 marzo, 30 aprile, 14 maggio, 7 giugno, 2 e 31 luglio 2002 e contenenti le proposte espresse dalla commissione in merito alle valutazioni delle domande presentate;
Informato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001, il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' formalmente costituito l'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo e' consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Albo degli esperti".
2. Il presente decreto e' comunicato al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche ai fini della definizione dei criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e delle relative modalita' di verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2002
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone